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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 812/2024
Il Giudice Barbara Pomponi, all'udienza del 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CELANI ROMINA/GIUSTI
LAMBERTO ( ) VIA L. BIANCHI 24 63074 SAN C.F._2
BENEDETTO DEL TRONTO;
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti VITTORI GIANFRANCO/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti
Per la parte ricorrente: “”.
Per la parte resistente: “”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20 novembre 2024 i ricorrenti proponevano opposizione avverso ordinanza ingiunzione, deducendo l''illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 14 l. 689/1981.
Si costituiva in giudizio il resistente , il quale deduceva di aver CP_1
annullato in autotutela i provvedimenti impugnati.
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno concordemente domandato la pronuncia di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Compensa le spese di lite.
10/02/2025 Il Giudice
Barbara Pomponi
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SEZIONE LAVORO
N.R.G. 812/2024
Il Giudice Barbara Pomponi, all'udienza del 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CELANI ROMINA/GIUSTI
LAMBERTO ( ) VIA L. BIANCHI 24 63074 SAN C.F._2
BENEDETTO DEL TRONTO;
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti VITTORI GIANFRANCO/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti
Per la parte ricorrente: “”.
Per la parte resistente: “”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20 novembre 2024 i ricorrenti proponevano opposizione avverso ordinanza ingiunzione, deducendo l''illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 14 l. 689/1981.
Si costituiva in giudizio il resistente , il quale deduceva di aver CP_1
annullato in autotutela i provvedimenti impugnati.
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno concordemente domandato la pronuncia di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Compensa le spese di lite.
10/02/2025 Il Giudice
Barbara Pomponi
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