Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 136
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Impugnazione avviso di accertamento

    Il ricorso della società è stato dichiarato inammissibile per tardività, poiché notificato oltre i termini previsti dalla legge. I ricorsi dei soci sono stati dichiarati inammissibili per difetto di motivazione e mancata allegazione dell'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Impugnazione avviso di accertamento per maggior reddito da partecipazione

    Il ricorso della società è stato dichiarato inammissibile per tardività, poiché notificato oltre i termini previsti dalla legge. I ricorsi dei soci sono stati dichiarati inammissibili per difetto di motivazione e mancata allegazione dell'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Impugnazione avviso di accertamento per maggior reddito da partecipazione

    Il ricorso della società è stato dichiarato inammissibile per tardività, poiché notificato oltre i termini previsti dalla legge. I ricorsi dei soci sono stati dichiarati inammissibili per difetto di motivazione e mancata allegazione dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 136
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno
    Numero : 136
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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