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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MANFREDI AL, Presidente
GIUSTI ANNALISA, Relatore
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 712/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. TQ501UC00239 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. TQ501UC00239 IRAP 2019
- sul ricorso n. 713/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto 81 63900 Nominativo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ501UC002402025 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2019
- sul ricorso n. 714/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto 81 63900 Nominativo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ501UC00240/2025 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrenti: accoglimento dei ricorsi riuniti
Resistente: rigetto dei ricorsi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso che dava vita al procedimento n. 712/25 Ricorrente_2 , per sè nonché quale rappresentante legale in carica della Ricorrente_3 snc, in liquidazione, e Ricorrente_1, impugnavano l'avviso di accertamento n. TQ501UC00239\2025 con cui l'ufficio accertava la presenza di una plusvalenza non dichiarata di € 343.509,41ai sensi dell'art. 86, comma 1 lettera c) e comma 3, del TUIR, pari alla differenza tra il valore normale e il costo non ancora ammortizzato della proprietà dell'immobile, sede della società, oggetto di donazione avvenuta in data 2019.
A sostegno dell'impugnazione deduceva la nullità dello schema d'atto non avendo l'ufficio tenuto conto delle osservazioni della contribuente;
la violazione dell'art 58 del dpr 917/86, trovandoci al cospetto di una donazione che come tale non produce plusvalenze e, in ogni caso contestava la perizia di stima su cui si basava l'accertamento che attribuiva all'opificio industriale un valore del tutto erroneo ed ingiustificato, ritenendo, peraltro edificabile il terreno circostante all'opificio industriale anche se, fino all'eliminazione del fabbricato (opificio) sovrastante, di fatto non ha capacità edificatoria.
Eccepiva poi il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Con autonomo ricorso, depositato in data 17.9.2025, che dava vita al procedimento 713/25, Ricorrente_2 (trattasi all'evidenza di errore materiale essendo poi allegati i documenti di identità di Ricorrente_1 ) impugnava l'avviso di accertamento n. TQ501UC00241\2025 con cui, l'ufficio avendo riscontrato, per l'anno di imposta 2019, una plusvalenza per la società Ricorrente_3 snc, accertava un maggior reddito da partecipazione ex art. 5 del d.P.R. n. 917/86 nei confronti della ricorrente, socia al 49% della predetta società. A fondamento dell'impugnazione deduceva che “La suddetta snc è in procinto di instaurare presso Cod.
Corte processo di impugnazione del ricevuto accertamento per più …motivi del tutto fondati in merito e legittimità…..” “Il ricorrente impugna pertanto l'avviso di accertamento a lui notificato per i seguenti
MOTIVI
Mancanza del presupposto impositivo in considerazione della validità e fondatezza delle argomentazioni, relative al giudizio tra breve instaurato dalla snc, che in questa sede si ritengono sin da ora integralmente richiamate.”
Con autonomo ricorso, depositato in data 18.9.2025, che dava vita al procedimento 714/25, Ricorrente_2 impugnava l'avviso di accertamento n. TQ501UC00240\2025 con cui, l'ufficio avendo riscontrato, per l'anno di imposta 2019, una plusvalenza per la società Ricorrente_3 snc, accertava un maggior reddito da partecipazione ex art. 5 del d.P.R. n. 917/86 nei confronti del ricorrente, socio al 51% della predetta società.
A fondamento dell'impugnazione deduceva che “La suddetta snc è in procinto di instaurare presso Cod.
Corte processo di impugnazione del ricevuto accertamento per più …motivi del tutto fondati in merito e legittimità…..” “Il ricorrente impugna pertanto l'avviso di accertamento a lui notificato per i seguenti
MOTIVI
Mancanza del presupposto impositivo in considerazione della validità e fondatezza delle argomentazioni, relative al giudizio tra breve instaurato dalla snc, che in questa sede si ritengono sin da ora integralmente richiamate.”
Si costituiva in tutti e tre i procedimenti l'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Nominativo_1, che eccepiva l'inammissibilità per tardività del ricorso proposto dalla società, l'inammissibilità degli altri ricorsi dei soci per difetto di allegazione degli atti impugnati e carenza dei motivi di doglianza.
Nelle successive memorie il difensore dei ricorrenti chiedeva il rigetto delle eccezioni di inammissibilità enunciandone le ragioni, ribadendo le proprie difese nel merito.
All'udienza del 10.2.2026 veniva disposta la riunione tra i tre procedimenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminando in primis l'eccezione di inammissibilità del ricorso della società per tardività deve evidenziarsi che l'avviso di accertamento n° TQ502UC00239-2025 è stato notificato alla società in data 16.5.2025 ed ai soci il 17/06/2025 a cui sono stati, altresì, notificati, rispettivamente, gli avvisi di accertamento n°
TQ501UC00240-2025 e n° TQ501UC00241-2025 per la tassazione del maggior reddito di partecipazione ex art. 5 del d.P.R. n. 917/86.
Il 17/09/2025 la società Ricorrente_3 s.n.c., nella persona del legale rappresentante nonché liquidatore sig. Ricorrente_2, e il socio sig.ra Nominativo_2 hanno impugnato l'avviso di accertamento n. TQ502UC00239-2025. Antecedentemente, ossia in data 08/09/2025, i soci Ricorrente_2 e Nominativo_2 hanno notificato rispettivi ricorsi avverso gli atti n° TQ501UC00240-2025 e n° TQ501UC00241-2025.
Orbene, in tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145 c.p.c. , la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p. c. (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 30882 del22/12/2017; Cass. n. 22957 del 2012; Cass. n. 18762 del 2011); E' stato infatti chiarito che in tema di notificazione degli atti alle persone giuridiche “… l'art. 145 c.p.c. nella formulazione attualmente vigente ed applicabile alla fattispecie de quo, prevede, due modalità alternative da tentarsi prioritariamente: la notificazione nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede;
la notificazione, a norma degli artt. 138,
139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità
e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Solo nel caso in cui la consegna dell'atto non possa essere effettuata con tali modalità è previsto, sempre che nello stesso risultino l'identità e la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente nonché uno dei luoghi indicati, che la notifica possa essere fatta a quest'ultimo con le modalità di cui all'art. 140 o 143 c.p.c. (Cass. n. 18762 del 2011).
Nella specie, essendo la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta sia, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., comma
1, primo periodo, con pec presso la sede della società contribuente che, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., comma
1, secondo periodo, presso la residenza del legale rappresentante della stessa, stante la alternatività delle due modalità di notifica prevista dal detto articolo, comma 1, l'incontestato perfezionamento della prima in data 16.5.2025 rende tamquam non esset la seconda notifica perfezionatasi in data 17.6.2025. (Cass. Civ.,
Sez. V, Ordinanza, 24 giugno 2021 – 22 luglio 2021, n. 21058)
Da qui la decorrenza del termine per impugnare, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, dalla data della notifica dell'avviso perfezionatasi per prima il 16.5.2025, presso la sede della società, con conseguente intempestività del ricorso originario proposto dalla società in data 17.9.2025.
Ciò posto deve ribadirsi che ai fini delle imposte sui redditi, l'imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l'altra, ragion per cui si è disposta la riunione dei tre autonomi procedimenti instaurati, come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 546/1992 (cfr Cass civ sez trib 19741/25)
C'è posto ritiene la Corte di dover condividere quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi in cui l'accertamento del reddito societario divenga definitivo per ragioni di rito ovverosia che detta definitività non esclude la possibilità per il socio di far valere le proprie ragioni nel giudizio relativo al reddito di partecipazione che gli sia stato attribuito (cfr Cassazione civile numero 10.723 del 2021) in tempi casi il socio può pertanto contestare con riferimento al reddito di partecipazione non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti della società ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società stessa.
Devono, pertanto, esaminarsi i ricorsi presentati dai singoli soci malgrado la tardività del ricorso proposto dalla società.
Preliminarmente allora l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata produzione dell'atto impugnato: orbene, in base alla previsione dell'art. 22, d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte Suprema ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti espressamente previsti dal comma 1 del citato d.lgs., non anche degli atti previsti dal comma 4 dello stesso articolo, sicché, come è stato affermato, l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal comma 5 del citato art. 22, d.lgs. n. 546 del 1992,
(Cass. n. 10152 del 2019; Cass. n. 27837/2013; n. 18872/2007; n. 4431/2010).
In particolare, in tema di mancato o parziale deposito dell'atto impugnato la giurisprudenza del Supremo consesso ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui “… nel processo tributario non è prevista alcuna sanzione, a norma del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, sebbene il contribuente sia pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto;
(cfr. Cass. nn. 25107/2020,
10209/2018; Cass. ordin. n. 10152/2019; Cassazione ordinanza n. 29957/2023) …”
La Suprema Corte è addivenuta a statuire il suddetto principio sulla circostanza che “… le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato;
ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (sentenze Nominativo_3 nn. 189 del 2000 e 520 del 2002); ( cfr. Cass. n. 21170 del 2005; Cass. n. 6391 del 2006; Cass. n. 29394 del
2008; Cass. n. 15444 del 2010; Cass. n. 6130 del 2011; Cass. n. 20612 del 12/10/2016; Cass. n. 26560 del
17/12/2014; Cass. n. 25107 del 2020 e molte altre); …”.
Fondata è, invece, la seconda eccezione di inammissibilità, ovvero quella afferente alla totale assenza dei motivi di doglianza, essendosi limitati i ricorrenti a richiamare, in violazione del principio di autosufficienza, le non esposte contestazioni sollevate ai non descritti accertamenti a carico della società, oggetto di separato ricorso non ancora depositato al momento del deposito dei ricorsi da parte dei soci ricorrenti.
Si tratta quindi, di un rinvio per relationem ad un atto ancora non depositato di talchè i ricorsi de quibus devono ritenersi inammissibili per carenza dei motivi ex art 18 comma II lett. e) d.lgs. n. 546/1992, dato che il citato art. 18, comma 4, sanziona con l'inammissibilità del ricorso, l'incertezza assoluta dei motivi oggetto della controversia.
Ad abundantiam, quanto solo al secondo motivo, con cui si censura il fatto che l'avviso di accertamento non ha tenuto conto delle osservazioni mosse allo schema d'atto, va rilevato che dette osservazioni sono state presentate al sessantesimo giorno dalla notifica dello schema d'atto alla Parte da soggetto privo di procura alle liti e come tali senza l'osservanza delle forme di cui all'art 63 Dpr 600/73, di talchè tali osservazioni erano tamquam non esset.
Ne discende che i ricorsi devono considerarsi inammissibili o comunque infondati, con ogni conseguenza in tema di spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado dichiara inammissibili i ricorsi riuniti
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite che determina in euro 3950.00 per compensi oltre accessori di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MANFREDI AL, Presidente
GIUSTI ANNALISA, Relatore
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 712/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. TQ501UC00239 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. TQ501UC00239 IRAP 2019
- sul ricorso n. 713/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto 81 63900 Nominativo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ501UC002402025 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2019
- sul ricorso n. 714/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto 81 63900 Nominativo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ501UC00240/2025 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrenti: accoglimento dei ricorsi riuniti
Resistente: rigetto dei ricorsi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso che dava vita al procedimento n. 712/25 Ricorrente_2 , per sè nonché quale rappresentante legale in carica della Ricorrente_3 snc, in liquidazione, e Ricorrente_1, impugnavano l'avviso di accertamento n. TQ501UC00239\2025 con cui l'ufficio accertava la presenza di una plusvalenza non dichiarata di € 343.509,41ai sensi dell'art. 86, comma 1 lettera c) e comma 3, del TUIR, pari alla differenza tra il valore normale e il costo non ancora ammortizzato della proprietà dell'immobile, sede della società, oggetto di donazione avvenuta in data 2019.
A sostegno dell'impugnazione deduceva la nullità dello schema d'atto non avendo l'ufficio tenuto conto delle osservazioni della contribuente;
la violazione dell'art 58 del dpr 917/86, trovandoci al cospetto di una donazione che come tale non produce plusvalenze e, in ogni caso contestava la perizia di stima su cui si basava l'accertamento che attribuiva all'opificio industriale un valore del tutto erroneo ed ingiustificato, ritenendo, peraltro edificabile il terreno circostante all'opificio industriale anche se, fino all'eliminazione del fabbricato (opificio) sovrastante, di fatto non ha capacità edificatoria.
Eccepiva poi il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Con autonomo ricorso, depositato in data 17.9.2025, che dava vita al procedimento 713/25, Ricorrente_2 (trattasi all'evidenza di errore materiale essendo poi allegati i documenti di identità di Ricorrente_1 ) impugnava l'avviso di accertamento n. TQ501UC00241\2025 con cui, l'ufficio avendo riscontrato, per l'anno di imposta 2019, una plusvalenza per la società Ricorrente_3 snc, accertava un maggior reddito da partecipazione ex art. 5 del d.P.R. n. 917/86 nei confronti della ricorrente, socia al 49% della predetta società. A fondamento dell'impugnazione deduceva che “La suddetta snc è in procinto di instaurare presso Cod.
Corte processo di impugnazione del ricevuto accertamento per più …motivi del tutto fondati in merito e legittimità…..” “Il ricorrente impugna pertanto l'avviso di accertamento a lui notificato per i seguenti
MOTIVI
Mancanza del presupposto impositivo in considerazione della validità e fondatezza delle argomentazioni, relative al giudizio tra breve instaurato dalla snc, che in questa sede si ritengono sin da ora integralmente richiamate.”
Con autonomo ricorso, depositato in data 18.9.2025, che dava vita al procedimento 714/25, Ricorrente_2 impugnava l'avviso di accertamento n. TQ501UC00240\2025 con cui, l'ufficio avendo riscontrato, per l'anno di imposta 2019, una plusvalenza per la società Ricorrente_3 snc, accertava un maggior reddito da partecipazione ex art. 5 del d.P.R. n. 917/86 nei confronti del ricorrente, socio al 51% della predetta società.
A fondamento dell'impugnazione deduceva che “La suddetta snc è in procinto di instaurare presso Cod.
Corte processo di impugnazione del ricevuto accertamento per più …motivi del tutto fondati in merito e legittimità…..” “Il ricorrente impugna pertanto l'avviso di accertamento a lui notificato per i seguenti
MOTIVI
Mancanza del presupposto impositivo in considerazione della validità e fondatezza delle argomentazioni, relative al giudizio tra breve instaurato dalla snc, che in questa sede si ritengono sin da ora integralmente richiamate.”
Si costituiva in tutti e tre i procedimenti l'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Nominativo_1, che eccepiva l'inammissibilità per tardività del ricorso proposto dalla società, l'inammissibilità degli altri ricorsi dei soci per difetto di allegazione degli atti impugnati e carenza dei motivi di doglianza.
Nelle successive memorie il difensore dei ricorrenti chiedeva il rigetto delle eccezioni di inammissibilità enunciandone le ragioni, ribadendo le proprie difese nel merito.
All'udienza del 10.2.2026 veniva disposta la riunione tra i tre procedimenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminando in primis l'eccezione di inammissibilità del ricorso della società per tardività deve evidenziarsi che l'avviso di accertamento n° TQ502UC00239-2025 è stato notificato alla società in data 16.5.2025 ed ai soci il 17/06/2025 a cui sono stati, altresì, notificati, rispettivamente, gli avvisi di accertamento n°
TQ501UC00240-2025 e n° TQ501UC00241-2025 per la tassazione del maggior reddito di partecipazione ex art. 5 del d.P.R. n. 917/86.
Il 17/09/2025 la società Ricorrente_3 s.n.c., nella persona del legale rappresentante nonché liquidatore sig. Ricorrente_2, e il socio sig.ra Nominativo_2 hanno impugnato l'avviso di accertamento n. TQ502UC00239-2025. Antecedentemente, ossia in data 08/09/2025, i soci Ricorrente_2 e Nominativo_2 hanno notificato rispettivi ricorsi avverso gli atti n° TQ501UC00240-2025 e n° TQ501UC00241-2025.
Orbene, in tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145 c.p.c. , la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p. c. (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 30882 del22/12/2017; Cass. n. 22957 del 2012; Cass. n. 18762 del 2011); E' stato infatti chiarito che in tema di notificazione degli atti alle persone giuridiche “… l'art. 145 c.p.c. nella formulazione attualmente vigente ed applicabile alla fattispecie de quo, prevede, due modalità alternative da tentarsi prioritariamente: la notificazione nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede;
la notificazione, a norma degli artt. 138,
139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità
e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Solo nel caso in cui la consegna dell'atto non possa essere effettuata con tali modalità è previsto, sempre che nello stesso risultino l'identità e la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente nonché uno dei luoghi indicati, che la notifica possa essere fatta a quest'ultimo con le modalità di cui all'art. 140 o 143 c.p.c. (Cass. n. 18762 del 2011).
Nella specie, essendo la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta sia, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., comma
1, primo periodo, con pec presso la sede della società contribuente che, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., comma
1, secondo periodo, presso la residenza del legale rappresentante della stessa, stante la alternatività delle due modalità di notifica prevista dal detto articolo, comma 1, l'incontestato perfezionamento della prima in data 16.5.2025 rende tamquam non esset la seconda notifica perfezionatasi in data 17.6.2025. (Cass. Civ.,
Sez. V, Ordinanza, 24 giugno 2021 – 22 luglio 2021, n. 21058)
Da qui la decorrenza del termine per impugnare, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, dalla data della notifica dell'avviso perfezionatasi per prima il 16.5.2025, presso la sede della società, con conseguente intempestività del ricorso originario proposto dalla società in data 17.9.2025.
Ciò posto deve ribadirsi che ai fini delle imposte sui redditi, l'imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l'altra, ragion per cui si è disposta la riunione dei tre autonomi procedimenti instaurati, come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 546/1992 (cfr Cass civ sez trib 19741/25)
C'è posto ritiene la Corte di dover condividere quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi in cui l'accertamento del reddito societario divenga definitivo per ragioni di rito ovverosia che detta definitività non esclude la possibilità per il socio di far valere le proprie ragioni nel giudizio relativo al reddito di partecipazione che gli sia stato attribuito (cfr Cassazione civile numero 10.723 del 2021) in tempi casi il socio può pertanto contestare con riferimento al reddito di partecipazione non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti della società ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società stessa.
Devono, pertanto, esaminarsi i ricorsi presentati dai singoli soci malgrado la tardività del ricorso proposto dalla società.
Preliminarmente allora l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata produzione dell'atto impugnato: orbene, in base alla previsione dell'art. 22, d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte Suprema ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti espressamente previsti dal comma 1 del citato d.lgs., non anche degli atti previsti dal comma 4 dello stesso articolo, sicché, come è stato affermato, l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal comma 5 del citato art. 22, d.lgs. n. 546 del 1992,
(Cass. n. 10152 del 2019; Cass. n. 27837/2013; n. 18872/2007; n. 4431/2010).
In particolare, in tema di mancato o parziale deposito dell'atto impugnato la giurisprudenza del Supremo consesso ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui “… nel processo tributario non è prevista alcuna sanzione, a norma del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, sebbene il contribuente sia pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto;
(cfr. Cass. nn. 25107/2020,
10209/2018; Cass. ordin. n. 10152/2019; Cassazione ordinanza n. 29957/2023) …”
La Suprema Corte è addivenuta a statuire il suddetto principio sulla circostanza che “… le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato;
ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (sentenze Nominativo_3 nn. 189 del 2000 e 520 del 2002); ( cfr. Cass. n. 21170 del 2005; Cass. n. 6391 del 2006; Cass. n. 29394 del
2008; Cass. n. 15444 del 2010; Cass. n. 6130 del 2011; Cass. n. 20612 del 12/10/2016; Cass. n. 26560 del
17/12/2014; Cass. n. 25107 del 2020 e molte altre); …”.
Fondata è, invece, la seconda eccezione di inammissibilità, ovvero quella afferente alla totale assenza dei motivi di doglianza, essendosi limitati i ricorrenti a richiamare, in violazione del principio di autosufficienza, le non esposte contestazioni sollevate ai non descritti accertamenti a carico della società, oggetto di separato ricorso non ancora depositato al momento del deposito dei ricorsi da parte dei soci ricorrenti.
Si tratta quindi, di un rinvio per relationem ad un atto ancora non depositato di talchè i ricorsi de quibus devono ritenersi inammissibili per carenza dei motivi ex art 18 comma II lett. e) d.lgs. n. 546/1992, dato che il citato art. 18, comma 4, sanziona con l'inammissibilità del ricorso, l'incertezza assoluta dei motivi oggetto della controversia.
Ad abundantiam, quanto solo al secondo motivo, con cui si censura il fatto che l'avviso di accertamento non ha tenuto conto delle osservazioni mosse allo schema d'atto, va rilevato che dette osservazioni sono state presentate al sessantesimo giorno dalla notifica dello schema d'atto alla Parte da soggetto privo di procura alle liti e come tali senza l'osservanza delle forme di cui all'art 63 Dpr 600/73, di talchè tali osservazioni erano tamquam non esset.
Ne discende che i ricorsi devono considerarsi inammissibili o comunque infondati, con ogni conseguenza in tema di spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado dichiara inammissibili i ricorsi riuniti
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite che determina in euro 3950.00 per compensi oltre accessori di legge.