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Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2023, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RD KA nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del Giudice di pace di Imperia del 13/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. nnodd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. FRANCESCA LOY, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusione scritte, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., del difensore avv. PAOLO BURLO, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2528 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 19/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.ER KA propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Imperia del 13 gennaio 2022, che lo ha condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per avere fatto ingresso ed essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del medesimo decreto, nonché di quelle di cui all'art.1 della legge 68/2007. 2.11 ricorrente articola un unico motivo, con il quale denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all' art. 420-bis cod. proc. pen. ed il conseguente vizio di nullità assoluta, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la notifica degli atti inerenti al presente procedimento nello studio del difensore d'ufficio, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio prima della formale sua iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., non era idonea a provare che lo stesso imputato fosse a conoscenza dell'esistenza di un procedimento a suo carico, anche considerando che non vi era stato alcun contatto con il difensore d'ufficio. Secondo il ricorrente, quindi, il Giudice di pace avrebbe dovuto disporre il rinvio dell'udienza, ordinando la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mani dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, questo Collegio condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (S.U. n. 23948 del 28/11/2019, dep 2020, PG in proc. Ismail Darwish Mhame, Rv. 279420) per il quale la mera elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non basta a ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo. Giova, infatti, precisare che l'elezione domicilio deve essere "seria" e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti. Si tratta di una scelta normativa, perché con la legge n. 103 del 2017 è stato inserito nell'art. 162 cod. proc. pen. il comma 4- bis: «l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del 2 difensore domiciliatario»; la disposizione, quindi, ha sostanzialmente inteso ridurre al minimo un tipico ambito di possibili elezioni di domicilio "disattente". Non è certo l'unica possibilità di indicazione di un domicilio di fatto inidoneo, ma è evidente come si sia inteso disciplinare un caso tipico, frequente nell'ambito dei rapporti con stranieri più o meno precari presenti o in transito in Italia, in cui in modo magari frettoloso si è voluto risolvere il problema della notifica degli atti successivi, accettando una indicazione prima facie poco consapevole. Questa è proprio la situazione del presente processo, perché è ragionevole ritenere che l'imputato, entrato clandestinamente in Italia, non fosse particolarmente consapevole di quali fossero le conseguenze future della elezione di domicilio presso il difensore di ufficio con il quale, in quel momento, non aveva alcun contatto. Tale comma 4-bis, così peculiare nel disciplinare una delle possibili forme di elezione di un domicilio di fatto inidoneo, in realtà si presenta quale disposizione di natura interpretativa codificando una lettura delle regole previgenti già affermata dalla Corte Cost. 31/2017 che, chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità degli artt. 161 e 163 cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell'atto introduttivo del giudizio penale, quantomeno nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio», in una situazione sovrapponibile a quella di ER KA affermava: "... i due imputati ... identificati dalla polizia giudiziaria .... sono stati invitati a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. ... hanno eletto il proprio domicilio presso il difensore di ufficio nominato dalla polizia giudiziaria procedente, stante il difetto della nomina di un difensore di fiducia. Ebbene, l'esiguità degli elementi di fatto forniti impedisce a questa Corte di valutare se, nel caso concreto, vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato e, quindi, se si siano o meno realizzate le condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il legale, benché nominato di ufficio, e l'assistito». La prova di un tale rapporto effettivo, quindi, era ritenuto necessario «... per verificare, nel caso di specie, se gli imputati fossero, effettivamente, venuti a conoscenza della vocatio in iudicium oppure, se nonostante «le formalmente regolari notifiche» presso il domiciliatario, gli imputati non avessero alcuna consapevolezza dell'inizio del processo a loro carico». 3. A seguito dell'annullamento della sentenza impugnata va disposto il rinvio al Giudice di pace di Imperia, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623 lett. b) cod. proc. pen. 3
P. Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Imperia, in diversa persona fisica. Così deciso il 19 ottobre 2022.
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. nnodd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. FRANCESCA LOY, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusione scritte, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., del difensore avv. PAOLO BURLO, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2528 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 19/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.ER KA propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Imperia del 13 gennaio 2022, che lo ha condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per avere fatto ingresso ed essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del medesimo decreto, nonché di quelle di cui all'art.1 della legge 68/2007. 2.11 ricorrente articola un unico motivo, con il quale denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all' art. 420-bis cod. proc. pen. ed il conseguente vizio di nullità assoluta, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la notifica degli atti inerenti al presente procedimento nello studio del difensore d'ufficio, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio prima della formale sua iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., non era idonea a provare che lo stesso imputato fosse a conoscenza dell'esistenza di un procedimento a suo carico, anche considerando che non vi era stato alcun contatto con il difensore d'ufficio. Secondo il ricorrente, quindi, il Giudice di pace avrebbe dovuto disporre il rinvio dell'udienza, ordinando la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mani dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, questo Collegio condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (S.U. n. 23948 del 28/11/2019, dep 2020, PG in proc. Ismail Darwish Mhame, Rv. 279420) per il quale la mera elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non basta a ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo. Giova, infatti, precisare che l'elezione domicilio deve essere "seria" e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti. Si tratta di una scelta normativa, perché con la legge n. 103 del 2017 è stato inserito nell'art. 162 cod. proc. pen. il comma 4- bis: «l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del 2 difensore domiciliatario»; la disposizione, quindi, ha sostanzialmente inteso ridurre al minimo un tipico ambito di possibili elezioni di domicilio "disattente". Non è certo l'unica possibilità di indicazione di un domicilio di fatto inidoneo, ma è evidente come si sia inteso disciplinare un caso tipico, frequente nell'ambito dei rapporti con stranieri più o meno precari presenti o in transito in Italia, in cui in modo magari frettoloso si è voluto risolvere il problema della notifica degli atti successivi, accettando una indicazione prima facie poco consapevole. Questa è proprio la situazione del presente processo, perché è ragionevole ritenere che l'imputato, entrato clandestinamente in Italia, non fosse particolarmente consapevole di quali fossero le conseguenze future della elezione di domicilio presso il difensore di ufficio con il quale, in quel momento, non aveva alcun contatto. Tale comma 4-bis, così peculiare nel disciplinare una delle possibili forme di elezione di un domicilio di fatto inidoneo, in realtà si presenta quale disposizione di natura interpretativa codificando una lettura delle regole previgenti già affermata dalla Corte Cost. 31/2017 che, chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità degli artt. 161 e 163 cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell'atto introduttivo del giudizio penale, quantomeno nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio», in una situazione sovrapponibile a quella di ER KA affermava: "... i due imputati ... identificati dalla polizia giudiziaria .... sono stati invitati a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. ... hanno eletto il proprio domicilio presso il difensore di ufficio nominato dalla polizia giudiziaria procedente, stante il difetto della nomina di un difensore di fiducia. Ebbene, l'esiguità degli elementi di fatto forniti impedisce a questa Corte di valutare se, nel caso concreto, vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato e, quindi, se si siano o meno realizzate le condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il legale, benché nominato di ufficio, e l'assistito». La prova di un tale rapporto effettivo, quindi, era ritenuto necessario «... per verificare, nel caso di specie, se gli imputati fossero, effettivamente, venuti a conoscenza della vocatio in iudicium oppure, se nonostante «le formalmente regolari notifiche» presso il domiciliatario, gli imputati non avessero alcuna consapevolezza dell'inizio del processo a loro carico». 3. A seguito dell'annullamento della sentenza impugnata va disposto il rinvio al Giudice di pace di Imperia, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623 lett. b) cod. proc. pen. 3
P. Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Imperia, in diversa persona fisica. Così deciso il 19 ottobre 2022.