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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO
BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 670/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Cinzia Montanari, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore in Ravenna Viale della Lirica n°35
ATTRICE contro
(p. iva , con il patrocinio dell'avv. Andrea Maestri, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore in Ravenna Via Bovini n°43
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/02/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato nella sua qualità di proprietaria e locatrice, Parte_1
in forza di contratto 29/01/2015 reg.to in pari data, dell'immobile ad uso commerciale sito in Cervia
(RA) Viale Roma n°13/E, agiva in giudizio nei confronti della propria conduttrice società CP_1
al fine di ottenere la convalida dello sfratto per morosità per il mancato pagamento di canoni locatizi per l'importo di € 2.400,00 alla data della citazione.
La società intimata si costituiva opponendosi alla convalida giustificando l'inadempimento sulla base di problemi famigliari che avevano costretto il titolare all'estero, documentava il saldo delle die mensilità insolute (febbraio e marzo 2024) ed anche del canone di Aprile.
Preclusa la convalida dalla sanatoria della morosità, veniva mutato il rito e disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 La sola parte attrice depositava memoria integrativa e nelle more del procedimento l'immobile veniva spontaneamente riconsegnato in data 31/10/2024 per cui parte attrice dava atto della cessazione della materia del contendere sul punto della risoluzione del contratto e sul rilascio dell'immobile insistendo però per la condanna al pagamento dei canoni ancora insoluti da Luglio 2024 ad Ottobre 2024 per €
5.236,00 oltre alle spese condominiali pure insolute.
Controparte insisteva per la proposta conciliativa di riconsegna dell'immobile a fronte della rinuncia ai canoni, non contestava l'ammontare della morosità reclamata.
La causa veniva discussa all'udienza del 24/02/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
Preliminarmente va dato atto che con la spontanea riconsegna dell'immobile locato il contratto va considerato come risolto consensualmente per cui viene a cessare la materia del contendere in relazione alla domanda risolutoria ed alla conseguente condanna al rilascio dell'immobile.
Rimane da decidere solo la richiesta di condanna della società convenuta al pagamento dei canoni insoluti da Luglio ad Ottobre 2024 per il complessivo importo di € 5.236,00 (e 1.309,00 x 4) oltre ad €
304,20 per le spese condominiali insolute a consuntivo 2023/2024.
La domanda è fondata e va accolta.
La prova dell'obbligazione probatoria gravante sulla parte attrice deve ritenersi assolta con l'allegazione del contratto di locazione (Trib. Trento 19/03/2012 – Cass. Civ. S.U. 30/10/2001 n°13533
– Trib. Milano 25/03/2015 – Trib. Genova 20/01/2016) e peraltro la morosità per canoni insoluti reclamata non è contestata mentre per le spese condominiali sussiste idonea prova documentale (cfr. doc. 7).
La società conduttrice andrà pertanto condannata al pagamento della complessiva somma di € 5.540,20 oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 e successive modifiche, tenendo presente l'effettivo scaglione tariffario, la sostanziale unicità del procedimento e l'effettiva attività processuale svolta, in ragione di € 400,00 per la fase di studio della controversia, €
400,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 600,00 per la fase di trattazione ed € 600,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, oltre ad € 407,94 per anticipazioni.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe ed in accoglimento della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti della società Parte_1 CP_1
condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5.540,20 oltre
[...]
interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 - dichiara cessata la materia del contendere sulle ulteriori domande;
- condanna la società convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nel complessivo importo di € 2.000,00 per compenso e di € 407,94 per anticipazioni, oltre 15% per spese generali ex art. 2 DM n°55/2014, IVA e CPA come per legge
Ravenna, 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO
BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 670/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Cinzia Montanari, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore in Ravenna Viale della Lirica n°35
ATTRICE contro
(p. iva , con il patrocinio dell'avv. Andrea Maestri, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore in Ravenna Via Bovini n°43
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/02/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato nella sua qualità di proprietaria e locatrice, Parte_1
in forza di contratto 29/01/2015 reg.to in pari data, dell'immobile ad uso commerciale sito in Cervia
(RA) Viale Roma n°13/E, agiva in giudizio nei confronti della propria conduttrice società CP_1
al fine di ottenere la convalida dello sfratto per morosità per il mancato pagamento di canoni locatizi per l'importo di € 2.400,00 alla data della citazione.
La società intimata si costituiva opponendosi alla convalida giustificando l'inadempimento sulla base di problemi famigliari che avevano costretto il titolare all'estero, documentava il saldo delle die mensilità insolute (febbraio e marzo 2024) ed anche del canone di Aprile.
Preclusa la convalida dalla sanatoria della morosità, veniva mutato il rito e disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 La sola parte attrice depositava memoria integrativa e nelle more del procedimento l'immobile veniva spontaneamente riconsegnato in data 31/10/2024 per cui parte attrice dava atto della cessazione della materia del contendere sul punto della risoluzione del contratto e sul rilascio dell'immobile insistendo però per la condanna al pagamento dei canoni ancora insoluti da Luglio 2024 ad Ottobre 2024 per €
5.236,00 oltre alle spese condominiali pure insolute.
Controparte insisteva per la proposta conciliativa di riconsegna dell'immobile a fronte della rinuncia ai canoni, non contestava l'ammontare della morosità reclamata.
La causa veniva discussa all'udienza del 24/02/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
Preliminarmente va dato atto che con la spontanea riconsegna dell'immobile locato il contratto va considerato come risolto consensualmente per cui viene a cessare la materia del contendere in relazione alla domanda risolutoria ed alla conseguente condanna al rilascio dell'immobile.
Rimane da decidere solo la richiesta di condanna della società convenuta al pagamento dei canoni insoluti da Luglio ad Ottobre 2024 per il complessivo importo di € 5.236,00 (e 1.309,00 x 4) oltre ad €
304,20 per le spese condominiali insolute a consuntivo 2023/2024.
La domanda è fondata e va accolta.
La prova dell'obbligazione probatoria gravante sulla parte attrice deve ritenersi assolta con l'allegazione del contratto di locazione (Trib. Trento 19/03/2012 – Cass. Civ. S.U. 30/10/2001 n°13533
– Trib. Milano 25/03/2015 – Trib. Genova 20/01/2016) e peraltro la morosità per canoni insoluti reclamata non è contestata mentre per le spese condominiali sussiste idonea prova documentale (cfr. doc. 7).
La società conduttrice andrà pertanto condannata al pagamento della complessiva somma di € 5.540,20 oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 e successive modifiche, tenendo presente l'effettivo scaglione tariffario, la sostanziale unicità del procedimento e l'effettiva attività processuale svolta, in ragione di € 400,00 per la fase di studio della controversia, €
400,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 600,00 per la fase di trattazione ed € 600,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, oltre ad € 407,94 per anticipazioni.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe ed in accoglimento della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti della società Parte_1 CP_1
condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5.540,20 oltre
[...]
interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 - dichiara cessata la materia del contendere sulle ulteriori domande;
- condanna la società convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nel complessivo importo di € 2.000,00 per compenso e di € 407,94 per anticipazioni, oltre 15% per spese generali ex art. 2 DM n°55/2014, IVA e CPA come per legge
Ravenna, 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3