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Sentenza 27 febbraio 2023
Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2023, n. 8465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8465 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SE FR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/09/2021 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 settembre 2021 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del 27 ottobre 2020 del Tribunale di Messina, in forza della quale FR SE era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto per il reato di cui all'art. 659 cod. pen.. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 8465 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 08/11/2022 2.1. Col primo motivo il ricorrente, riepilogati i principi in tema di valutazioni riservate al Giudice di legittimità, ha osservato che il compendio probatorio era rappresentato solamente dalle dichiarazioni del teste RA, il quale si era limitato a riferire di avere sentito un forte rumore, senza possibilità di riferirsi all'autovettura dell'imputato. Né era stato possibile accertare la rilevanza del suono rispetto alla normale tollerabilità consentita. 2.2. Col secondo motivo, quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice aveva omesso la relativa valutazione avuto riguardo alla durata e al grado di intensità del disturbo, nonché alla occasionalità - o meno - della condotta e all'entità del fatto. 2.3. Col terzo motivo, in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non era stato attribuito rilievo alla circostanza che erano decorsi dieci anni dal fatto e che, in definitiva, non erano state indicate le ragioni del rigetto del beneficio. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al primo motivo di doglianza, il ricorso non si pone a diretto confronto col percorso argomentativo seguito dai Giudici del merito. Osserva al riguardo infatti la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i Giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250). 4.1.1. Ciò posto, le sentenze censurate hanno compiutamente dato conto del frastuono proveniente dall'autovettura ancora a "duecento/trecento metri" 2 dalla postazione della pattuglia dell'Arma (di cui faceva parte il teste RA), dell'identificazione dell'autovettura stessa e del rinvenimento a bordo di un impianto stereofonico modificato, tale da provocare il rumore avvertito dai militi anche a notevole distanza, sì da integrare un disturbo alla collettività. Al riguardo, nel tentativo di confutare l'iter motivazionale così delineato, il ricorrente ha inteso evidenziare in ricorso un apparente stralcio della deposizione di un militare ("nel transitare dalla via Garibaldi abbiamo udito un forte rumore..."). Va da sé, da un lato, che il riferimento in sé appare privo di particolare significato al fine di confutare le affermazioni del Tribunale di Messina e della Corte territoriale;
dall'altro, devono comunque ritenersi inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta e altri, Rv. 263601). 4.1.2. Il motivo, pertanto, non instaura alcun confronto con la motivazione siccome somministrata. 4.2. In relazione al secondo motivo di impugnazione, il Procuratore generale ha correttamente evidenziato che "a fronte della motivazione articolata nella sentenza impugnata le relative doglianze per la loro genericità non rispondono ai richiesti canoni di ammissibilità non avendo in alcun modo indicato la sussistenza concreta dei parametri applicativi dei richiamati benefici". In proposito, va invero decisivamente osservato che il relativo motivo di ricorso, quanto all'applicabilità della speciale causa di esclusione della punibilità, riproduce pedissequamente il contenuto in parte qua dell'atto di appello, senza alcun riferimento e considerazione rispetto ai contenuti in proposito specificamente resi dalla Corte territoriale. 4.2.1. In definitiva, difetta il requisito della specificità della censura. 4.3. In ordine infine al terzo motivo di censura, va invero rilevato che il ricorrente, dopo avere richiamato principi in sé astrattamente condivisibili in tema di riconoscimento delle attenuanti generiche e di campo d'indagine del Giudice, ha espressamente osservato che in specie si trattava di fatti risalenti a dieci anni prima, per cui andava tenuto soprattutto conto del decorso del tempo. Il rilievo è palesemente fuori contesto, trattandosi di episodio risalente al mese di marzo 2019. All'evidenza la doglianza, del tutto generica per un verso e non inerente alla specifica fattispecie dall'altro, non supera parimenti il vaglio di a mm issi bil ità. Il Consigliere estensore 5. L'impugnazione siccome proposta, alla stregua dei rilievi analiticamente richiamati, è quindi manifestamente infondata. Ne consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2022 Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 settembre 2021 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del 27 ottobre 2020 del Tribunale di Messina, in forza della quale FR SE era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto per il reato di cui all'art. 659 cod. pen.. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 8465 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 08/11/2022 2.1. Col primo motivo il ricorrente, riepilogati i principi in tema di valutazioni riservate al Giudice di legittimità, ha osservato che il compendio probatorio era rappresentato solamente dalle dichiarazioni del teste RA, il quale si era limitato a riferire di avere sentito un forte rumore, senza possibilità di riferirsi all'autovettura dell'imputato. Né era stato possibile accertare la rilevanza del suono rispetto alla normale tollerabilità consentita. 2.2. Col secondo motivo, quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice aveva omesso la relativa valutazione avuto riguardo alla durata e al grado di intensità del disturbo, nonché alla occasionalità - o meno - della condotta e all'entità del fatto. 2.3. Col terzo motivo, in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non era stato attribuito rilievo alla circostanza che erano decorsi dieci anni dal fatto e che, in definitiva, non erano state indicate le ragioni del rigetto del beneficio. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al primo motivo di doglianza, il ricorso non si pone a diretto confronto col percorso argomentativo seguito dai Giudici del merito. Osserva al riguardo infatti la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i Giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250). 4.1.1. Ciò posto, le sentenze censurate hanno compiutamente dato conto del frastuono proveniente dall'autovettura ancora a "duecento/trecento metri" 2 dalla postazione della pattuglia dell'Arma (di cui faceva parte il teste RA), dell'identificazione dell'autovettura stessa e del rinvenimento a bordo di un impianto stereofonico modificato, tale da provocare il rumore avvertito dai militi anche a notevole distanza, sì da integrare un disturbo alla collettività. Al riguardo, nel tentativo di confutare l'iter motivazionale così delineato, il ricorrente ha inteso evidenziare in ricorso un apparente stralcio della deposizione di un militare ("nel transitare dalla via Garibaldi abbiamo udito un forte rumore..."). Va da sé, da un lato, che il riferimento in sé appare privo di particolare significato al fine di confutare le affermazioni del Tribunale di Messina e della Corte territoriale;
dall'altro, devono comunque ritenersi inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta e altri, Rv. 263601). 4.1.2. Il motivo, pertanto, non instaura alcun confronto con la motivazione siccome somministrata. 4.2. In relazione al secondo motivo di impugnazione, il Procuratore generale ha correttamente evidenziato che "a fronte della motivazione articolata nella sentenza impugnata le relative doglianze per la loro genericità non rispondono ai richiesti canoni di ammissibilità non avendo in alcun modo indicato la sussistenza concreta dei parametri applicativi dei richiamati benefici". In proposito, va invero decisivamente osservato che il relativo motivo di ricorso, quanto all'applicabilità della speciale causa di esclusione della punibilità, riproduce pedissequamente il contenuto in parte qua dell'atto di appello, senza alcun riferimento e considerazione rispetto ai contenuti in proposito specificamente resi dalla Corte territoriale. 4.2.1. In definitiva, difetta il requisito della specificità della censura. 4.3. In ordine infine al terzo motivo di censura, va invero rilevato che il ricorrente, dopo avere richiamato principi in sé astrattamente condivisibili in tema di riconoscimento delle attenuanti generiche e di campo d'indagine del Giudice, ha espressamente osservato che in specie si trattava di fatti risalenti a dieci anni prima, per cui andava tenuto soprattutto conto del decorso del tempo. Il rilievo è palesemente fuori contesto, trattandosi di episodio risalente al mese di marzo 2019. All'evidenza la doglianza, del tutto generica per un verso e non inerente alla specifica fattispecie dall'altro, non supera parimenti il vaglio di a mm issi bil ità. Il Consigliere estensore 5. L'impugnazione siccome proposta, alla stregua dei rilievi analiticamente richiamati, è quindi manifestamente infondata. Ne consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2022 Il Presidente