Art. 2.
I procedimenti in corso innanzi ai Tribunali militari di Napoli, Milano e Verona alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali per effetto dell'art. 1, spettano, rispettivamente, alla competenza dei Tribunali militari di Palermo, Verona e Padova, sono devoluti a questi ultimi nello stato in cui si trovano conservando gli atti compiuti la loro validita'.
Tuttavia i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sara' stata pronunziata sentenza di rinvio a giudizio od emessa richiesta di decreto di citazione per il giudizio, rimarranno di competenza rispettivamente dei Tribunali militari di Napoli, Milano e Verona.
I procedimenti in corso innanzi ai Tribunali militari di Napoli, Milano e Verona alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali per effetto dell'art. 1, spettano, rispettivamente, alla competenza dei Tribunali militari di Palermo, Verona e Padova, sono devoluti a questi ultimi nello stato in cui si trovano conservando gli atti compiuti la loro validita'.
Tuttavia i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sara' stata pronunziata sentenza di rinvio a giudizio od emessa richiesta di decreto di citazione per il giudizio, rimarranno di competenza rispettivamente dei Tribunali militari di Napoli, Milano e Verona.