Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
REMADI CASSAZIONE0088 9 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D POP O ITA LA COR Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Inadempimento del contratto. Clausola Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: penale - Riduzione Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente R.G.N. 10134/98 Cron. 1798 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Rep. 275 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 27/09/00 Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere CORTE SUP AI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente T Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. HSOLE 24 ORE per diritti 3003 ----- sul ricorso proposto da:
2-2 GEN 2001.. IL CANCELLIERE SA RA, SA RI, SA AN quali eredi del Sig. SA ANGELANTONIO, elettivamente LIRE 1500 CANCELLERIA domiciliati in ROMA VIA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell'avvocato BUGLIELLI ENRICO, difesi dall'avvocato MITOLO VITTORIO, giusta delega in atti;
0096019 ricorrenti 0096245
contro
TRIPPUTI ADELAIDE ved. CARBONE, CARBONE GIOVANNI, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CARBONE ROSA, CARBONE FELICE, elettivamente UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva domiciliati in ROMA VIA DORA 1, presso lo studio BELLANTUONG dal Sig. 4800048 per diritti L. dell'avvocato ATHENA LORIZIO, difesi dall'avvocato 2000 1Z MAG 2001. BELLANTUONO DOMENICO, giusta delega in atti;
1506 -ON IL CANCELLIERE -1- controricorrenti avverso la sentenza n. 134/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 10/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/00 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AF CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 10000 LIRE 2000 CANCELLED €0,52 L.1000 CANCELLERIA AS028946 LIRE 10000 BE134256 LIRE 2000 AY110541 CANCELLERIA LIRE 2000 CANCELLER AS028947 BE134257 LIRE 10000 LIRE 2000 CANCELLERIA BC164412 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE AS028948 BE134258 Richiesta copia studio dal Sig. IZ LIRE 10000 per diritti L. 3 CANCELLE i 6 6.0 IL CANCELLIERE DIRITTI AS028343 -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 14 marzo 1996, AD TI vedova BO, OV, OS e CE BO convenivano davanti al Tribunale di Bari NI ON. Premesso che questi, con contratto preliminare del 20 settembre 1990 integrato da scrittura privata in data 2 aprile 1992, si era obbligato ad acquistare da essi, per il prezzo di lire 144.000.000, un fondo rustico sito in Spinazzola, ma non aveva inteso addivenire alla stipulazione del contratto definitivo nonostante la scadenza del termine del 28 febbraio 1993 all'uopo fissato ed i ripetuti inviti rivoltigli, chiedevano dichiarasi risolto il preliminare e condannarsi il convenuto al risarcimento del danno, pari alla somma di lire 24.000.000 concordata in contratto quale penale per il caso d'inadempimento e corrisposta a titolo di acconto. Nella resistenza del ON, l'adito tribunale, con sentenza del 28 aprile 1997, dichiarava risolto il preliminare, ritenendo che il convenuto avesse fatto spirare il termine essenziale previsto per la stipula del definitivo, e rigettava la domanda risarcitoria. Investita dei gravami proposti dalle parti in causa, la Corte d'appello di Bari rigettava il principale e accoglieva quello incidentale proposto dagli attori, dichiarandone il diritto a trattenere a titolo di penale la somma ricevuta in acconto. Per quanto ancora interessa in questa sede, ha osservato la corte territoriale che la penale prevista dalla clausola 7 del preliminare, stante la sua limitata proporzione rispetto all'intero prezzo, non meritava la riduzione invocata del ON. Avverso detta sentenza AF, MA e AN ON, quali eredi di NI ON ricorrono per cassazione in base a un unico motivo cui AD TI vedova BO, OV, OS e CE BO resistono con controricorso. Motivi della decisione Denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1384 c.c., nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, con l'unico motivo di ricorso i ON censurano la sentenza impugnata per avere la corte di merito omesso di effettuare il necessario raffronto tra l'ammontare della penale e l'interesse del creditore all'adempimento. Peraltro, soggiungono i ricorrenti, a escludere la chiesta riduzione a equità non valeva la circostanza, assunta dalla corte a motivo della gravità dell'inadempimento, che gli attori furono dall'epoca del preliminare privati della disponibilità del fondo, avendolo essi in precedenza concesso in affitto al promittente acquirente. Be Il motivo è infondato. A norma dell'art. 1384 c.c. la penale può essere diminuita dal giudice se l'obbligazione principale è stata, in parte, eseguita, ovvero qualora l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Atteso il carattere sanzionatorio civile della clausola penale, quale prevista dall'art. 1382 c.c., e la sua funzione all'un tempo di coercizione all'adempimento e di risarcimento forfettario del danno conseguente all'inadempimento, il potere di ridurre la penale manifestamente eccessiva, conferito al giudice dal successivo art. 1384, è fondato sulla necessità di correggere un potere di autonomia privata patentemente esercitato al di fuori dei limiti 3 riconosciuti meritevoli di tutela. Il fine è quello di ristabilire, in termini equitativi, un congruo contemperamento degli interessi contrapposti, valutando l'interesse del creditore all'adempimento, cui ha diritto, ma tenendo conto della effettiva incidenza di esso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale. L'apprezzamento relativo all'eccessività dell'ammontare della penale e quello sulla misura della riduzione che, dovendo effettuarsi in via equitativa, esclude una rigida correlazione con l'entità del danno realmente subito al creditore- rientrano tuttavia nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono censurabili in sede di legittimità, ove correttamente motivati (cfr. Cass. nn. 699/1965; 2349/1973; 3748/1975; 3789/1981; 4157/1981, 6643/1982; 5625/1990; 3475/1994; 2655/1997). Nel caso in esame la corte barese ha escluso che l'importo della penale contrattualmente previsto, limitato in rapporto all'intero prezzo, fosse palesemente esoso e quindi sproporzionato rispetto all'effettiva entità del danno lamentato. Tale motivazione si salda, all'evidenza, con quella in precedenza espressa dalla corte territoriale nel valutare la consistenza dell'inadempimento del ON;
al riguardo essa ha invero sottolineato che il promittente acquirente, pur avendo pagato solo un settimo del prezzo pattuito, aveva conseguito il possesso dell'immobile subito dopo la firma del preliminare, continuando a goderne per circa un settennio senza alcun onere;
laddove, al contrario, i promittenti venditori, ove avessero potuto disporre dell'immobile, avrebbero potuto conseguire profitti ben più consistenti di quelli effettivamente percepiti. Complessivamente, quindi, la corte del merito ha dato sufficiente e congrua ragione anche della concreta valutazione dell'interesse patrimoniale - privato per lungo periodo del godimento del bene- del creditore all'adempimento della prestazione cui aveva diritto, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale. Non hanno perciò giuridico fondamento i rilievi critici del ricorrenté, poiché, a parte il carattere meramente assertivo e comunque l'irrilevanza della precedente detenzione del fondo a titolo di affitto, essi trascurano completamente l'autonomia della funzione della penale e il V 1,0000 carattere equitativo e meramente discrezionale dell'apprezzamento sulla 290000 eccessività dell'ammontare della stessa. 24 Le spese di questo procedimento seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese liquidate in lire (04.00?.., oltre a lire 2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2000 Il Presidente Il Consigliere estensore Dott Antonio Iannotta Dott. Sergio Del Core fugio del love How t IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA TATE 2 GEN. 2001 Roma * CANCELLIERE C1 17358 (2) L E D 6