Articolo 17 della Legge di neutralità
Articolo 16Articolo 18
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30 settembre 1938
Art. 17.

(Numero delle navi da guerra autorizzate a soggiornare nelle acque territoriali).

Salvo il caso di cattivo tempo o di avaria, non possono essere autorizzate a soggiornare contemporaneamente, nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, piu' di tre navi da guerra di ciascuna parte belligerante per ogni settore del litorale.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938
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