Articolo 24 della Legge 11 maggio 1890, n. 6847
Articolo 23
Versione
3 giugno 1890
Art. 24.

E' accertata nella somma di lire quattrocentosessantottomila novecentoquarantasei e centesimi quarantaquattro (L. 468,946 44) la differenza attiva del conto finanziario dello stralcio dell'Asse ecclesiastico e del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella citta' di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1888-89, risultante dai seguenti dati:

Attivita'

Differenza attiva al 30 giugno 1888 . . . . . . . L. 447,941 35
Diminuzione nei residui passivi lasciati
dall'esercizio 1887-88, cioe':

Accertati al 30 giugno 1888 L. 1,224,841 12
Accertati al 30 giugno 1889 » 1,167,364 64
--------------- » 57,476 48
Entrate dell'esercizio finanziario 1888-89 . . . . » 3,548,096 26
----------------- L. 4,053,514 09
-----------------
Passivita'

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1887-88, cioe':

Accertati al 30 giugno 1888 L. 1,316,564 40
Accertati al 30 giugno 1889 » 1,299,201 14
--------------- » 17,363 26
Spesa dell'esercizio finanziario 1888-89 . . . . . » 3,567,204 39
Differenza attiva al 30 giugno 1889 . . . . . . . . » 468,946 44
---------------- L. 4,053,514 09
---------------- Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 maggio 1890.

UMBERTO.

Giolitti.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Entrata in vigore il 3 giugno 1890