Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/06/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 38/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Federica Colantonio Giudice rel.
Daniela Angelozzi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:
in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. prof. Giustino Di Cecco
nei confronti di
C. F.- P. VA , con sede in PESCARA (PE), VIA Controparte_1 P.IVA_1
VENEZIA 14/4
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 01/04/2025 la Parte_1
avanzava domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società CP_1
della quale risulta creditrice della somma complessiva di € 15.746,97, oltre agli
[...]
interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 4874/2020, nel procedimento monitorio avente N.R.G. 4874/2020, notificato al debitore in data 17/09/2020 e munito di formula esecutiva, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., in data 22/03/2021; rilevato che, all'udienza del 15/05/2025, tenutasi dinanzi al Giudice delegato per l'istruttoria, è comparso il solo procuratore di parte ricorrente, il quale insisteva per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, mentre nessuno è comparso per la società debitrice sebbene regolarmente chiamata in giudizio ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII mediante Pec;
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rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di ditta che esercita attività di stampa, legatoria e riproduzione di piccoli e grandi formati;
ritenuto che
sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale non risultando dimostrata – come era suo onere - che la stessa sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del CCI;
osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi.
Infatti, le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769); rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma ° lett. b) del CCI, che dagli atti risulta:
- che la debitrice non ha soddisfatto il credito dell'istante, sebbene portato da titolo giudiziario definitivo, circostanza, quest'ultima, da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
- che la resistente è priva di patrimonio immobiliare;
- che la resistente presenta altresì, come attestato dall'Agenzia delle Entrate, debiti verso l'Amministrazione Finanziaria per oltre € 190mila euro;
- che la debitrice non deposita i bilanci d'esercizio sin dal 2008;
Pag. 2 a 5 considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di CP_1
C. F.- P. VA , con sede in PESCARA (PE), VIA VENEZIA 14/4
[...] P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice la Dott. Elio Bongrazio e Curatore il Dott.
con studio in Via Tirino 90 65129 PESCARA, professionista iscritto Persona_1 nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA
Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.
DISPONE che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde
Pag. 3 a 5 prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA il giorno 14/10/2025 ore 11.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Pag. 4 a 5 Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara il 09/06/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
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