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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/10/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 428/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Messina, Corso Cavour n. 95 presso lo studio dell'Avv. Roberta
Cavatoi che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n.
1, resistente,
Oggetto: Ripetizione di indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
, titolare dell'assegno sociale n. 04020132 categoria AS, Parte_1 ha proposto ricorso avverso il provvedimento dell , con il quale è CP_1 stata disposta la trattenuta dell'intera somma di € 1.872,32, riconosciuta a titolo di maggiorazione dell'assegno sociale richiesto in data 3 novembre 2023.
L ha giustificato tale trattenuta come recupero di un presunto CP_1 indebito derivante da una maggiorazione percepita nel periodo gennaio-dicembre 2016, per un importo complessivo di € 2.305,94, in relazione al quale l afferma di aver notificato alla ricorrente un CP_2 provvedimento di ricostituzione in data 27 febbraio 2017.
La ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato, eccependo in primo luogo la mancata notifica del debito e richiamando una comunicazione dell del 30 marzo 2020, con cui CP_1
l'Istituto aveva attestato l'assenza di posizioni debitorie o creditorie fino al 30 aprile 2020. Ha quindi dedotto l'irregolarità del recupero, in quanto tardivo e in violazione dell'art. 13, comma 2, della legge n.
412/1991, che impone all di effettuare annualmente le verifiche CP_1 reddituali e di procedere al recupero entro l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico.
La ricorrente ha sostenuto che l'errore nell'erogazione della maggiorazione fosse imputabile esclusivamente all , in assenza CP_1 di dolo da parte della beneficiaria, la quale aveva correttamente dichiarato la propria condizione coniugale nella domanda di assegno sociale. Secondo la ricorrente, in base all'art. 52 della legge n.
88/1989 e alla sua interpretazione autentica fornita dall'art. 13 della legge n. 412/1991, la restituzione delle somme indebitamente percepite non è dovuta se l'errore è imputabile all'ente erogatore e non vi è dolo del percipiente.
È stato inoltre richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il principio del legittimo affidamento del pensionato in buona fede esclude la ripetizione dell'indebito, specie in assenza di comportamenti attivi o reticenti idonei a ingannare l'ente previdenziale.
In subordine, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità della modalità di trattenuta, evidenziando che l'intera somma è stata trattenuta in violazione dell'art. 69 della legge n. 153/1969, che consente la trattenuta nei limiti di un quinto dell'importo della pensione, salvaguardando comunque il trattamento minimo. È stato inoltre richiamato il principio di proporzionalità e gradualità del recupero, sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 506/2002, che impone la rateizzazione della somma da restituire, tenendo conto delle condizioni economiche del pensionato.
Alla luce di quanto esposto, ha chiesto l'annullamento Parte_1 del provvedimento n. 13415583, con il quale è stato accertato un indebito di € 2.305,94 e la condanna dell alla restituzione della CP_1 somma trattenuta di € 1.872,32.
L costituendosi, ha contestato integralmente il contenuto del CP_1 ricorso, sostenendo la piena legittimità del provvedimento di recupero dell'indebito n. 13415583, pari a € 2.305,94, relativo a ratei di assegno sociale percepiti nel corso dell'anno 2016. L'Istituto ha evidenziato che tale indebito è stato regolarmente notificato alla ricorrente in data 27 febbraio 2017 mediante consegna a mani proprie, circostanza che smentisce la doglianza circa la presunta mancata notifica e che, secondo l , rende irrilevante ogni CP_1 successiva comunicazione, compresa quella del 30 marzo 2020, che attestava una situazione contabile invariata.
L ha chiarito che la somma di € 1.872,32, liquidata a credito alla CP_1 ricorrente in seguito alla domanda di ricostituzione reddituale presentata il 16 ottobre 2023, è stata correttamente conguagliata con l'indebito pregresso, residuando un debito attuale di € 324,58. Tale conguaglio è stato effettuato in virtù dell'aumento dell'assegno sociale percepito dal coniuge della ricorrente, il quale, CP_3 avendo compiuto settant'anni nel 2015, ha beneficiato dell'incremento previsto dalla legge finanziaria 2002, determinando un reddito familiare complessivo per il 2016 pari a € 14.084,85, superiore ai limiti previsti per la spettanza della maggiorazione sociale.
Sul piano giuridico, l ha sostenuto che l'onere probatorio circa la CP_1 sussistenza dei requisiti reddituali per la prestazione grava sulla ricorrente, la quale non ha fornito alcuna prova in tal senso. Ha inoltre ribadito che l'assegno sociale è una prestazione assistenziale erogata in via provvisoria, soggetta a verifica annuale e conguaglio sulla base dei redditi effettivamente percepiti, come previsto dall'art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995. In tale contesto, l ha CP_1 affermato che l'azione di recupero è stata tempestivamente avviata entro il termine previsto dall'art. 13, comma 2, della legge n.
412/1991, e che la buona fede del percipiente non rileva ai fini dell'esclusione della ripetibilità dell'indebito, in assenza di errore imputabile all . CP_2
L ha, inoltre, contestato la doglianza relativa alla trattenuta CP_1 dell'intera somma liquidata a credito, sostenendo che non si è trattato di una compensazione in senso tecnico, bensì di una compensazione impropria, fondata su un unico rapporto previdenziale. Tale compensazione, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, non è soggetta ai limiti previsti per i crediti impignorabili e consente l'elisione automatica delle reciproche partite di dare e avere.
In conclusione, l ha chiesto il rigetto integrale delle domande CP_1 avversarie, la dichiarazione di legittimità e ripetibilità dell'indebito, nonché la condanna della ricorrente alla restituzione della somma residua di € 324,58, oltre interessi, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
All'udienza del 9 ottobre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
In prima battuta occorre chiarire che l'indebito in relazione al quale la ricorrente contesta la possibilità di recupero da parte dell CP_1 riguarda l'importo di € 2.305,94 erogato a titolo di assegno sociale nell'anno 2016.
L'indebito deriva più in particolare (cfr. comunicazione del 3 febbraio
2017 allegata dall dalla rideterminazione dell'importo mensile CP_1 dell'assegno sociale nell'anno 2016 (da € 432,22 a € 254,84) in conseguenza del maggior reddito conseguito dal coniuge della ricorrente (cfr. sul punto pag. 2 della comparsa di costituzione dell . CP_1 In considerazione della prestazione erogata dall (assegno CP_1 sociale), viene, dunque, in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, per cui la disciplina prevista dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e Part dall'art. 13 Legge n. 412/1991, invocata dalla e riferita all'indebito previdenziale, non risulta applicabile al caso in esame.
La Corte di Cassazione, infatti, ha in più occasioni evidenziato l'inapplicabilità di tale disciplina proprio nel caso in cui l'indebito riguardava ratei di assegno scoiale (cfr. Cass. civ. 23 febbraio 2023,
n. 5606, Cass. 30 giugno 2020, n. 13223, Cass. 28 luglio 2020, n.
16088, Cass. 20 maggio 2021, n. 13915). Ad identiche conclusioni è pervenuta anche la Corte d'Appello di Messina (cfr. Corte d'Appello di
Messina n. 353/2025).
Chiarito tale aspetto, è necessario richiamare i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, che hanno consolidato il principio secondo cui, in materia di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, deve essere tutelato l'affidamento del beneficiario. Ciò si giustifica in ragione della finalità alimentare delle prestazioni pensionistiche, destinate al sostentamento del beneficiario e del suo nucleo familiare (Cass. n.
28771/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affermato un principio settoriale che, in deroga alla regola generale della ripetibilità dell'indebito, esclude la restituzione delle somme percepite quando l'erogazione non sia imputabile al beneficiario e si sia generata una situazione idonea a fondare un legittimo affidamento (Cass. n.
13915/2021).
In particolare, con riferimento all'indebito assistenziale derivante dalla perdita del requisito reddituale, la Corte ha stabilito (Cass. Sez. Lav.
n. 26036 del 15/10/2019) che la ripetizione è ammessa solo dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge, salvo i casi in cui non vi sia alcun affidamento tutelabile da parte del beneficiario, come nel caso di prestazioni erogate senza domanda, in assenza di rapporto assistenziale, in presenza di incompatibilità radicale tra beneficio e situazione assistenziale, o in caso di dolo comprovato (Cass. n.
13223/2020; Cass. Ord. n. 13223/2020; Cass. Ord. n. 24133/2021;
Cass. n. 13915/2021; Cass. Ord. n. 5983/2022).
Tutte queste pronunce convergono nell'escludere l'obbligo di restituzione nei casi in cui il beneficiario abbia già dichiarato i propri redditi alla pubblica amministrazione e questi siano, pertanto, conoscibili dall , che è tenuto al controllo telematico dei requisiti CP_1 reddituali in virtù dell'art. 42 del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Tale obbligo è stato ulteriormente rafforzato dall'art. 15 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n.
102/2009, che impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere all , in via telematica, tutte le informazioni utili alla CP_1 determinazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito.
Nel caso in esame, l ha ammesso di aver rideterminato l'importo CP_1 dell'assegno sociale per l'anno 2016 poiché il coniuge della ricorrente, avendo compiuto 70 anni ad ottobre 2015, aveva beneficato dell'ulteriore aumento della maggiorazione (c.d. aumento al milione) previsto dalla finanziaria del 2002.
L ha, quindi, confermato che i dati reddituali dei titolari di CP_2 prestazioni, sulla cui base è stata disposta la rideterminazione dell'importo dell'assegno sociale nell'anno 2016, erano già nella sua disponibilità.
Del resto l'art. 13 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n.
122/2010 ha istituito il Casellario dell'Assistenza presso l e ha CP_1 previsto che i titolari di prestazioni collegate al reddito debbano comunicare all solo i dati non già trasmessi CP_2 all'Amministrazione finanziaria.
La norma, che ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, stabilisce che l'obbligo di comunicazione all riguarda esclusivamente quei redditi non dichiarabili tramite il CP_1 modello 730, come quelli da lavoro dipendente prestato all'estero o gli interessi su titoli di Stato. Nel caso in esame, i redditi erano già noti all , considerando che il maggior reddito accertato in capo CP_2
Part al coniuge della riguardava una prestazione (maggiorazione c.d. aumento al milione) erogata proprio dall CP_1
L'affidamento della ricorrente nella legittimità delle somme erogate dall , già al corrente della situazione reddituale, merita CP_2 pertanto tutela.
Va dunque escluso l'obbligo di restituzione della somma indebitamente erogata nel 2016, pari a € 2.305,94, poiché l era CP_1 già a conoscenza della situazione reddituale della ricorrente ed ha notificato l'indebito solo nel mese di febbraio 2017 (cfr. avviso di ricevimento della comunicazione di riliquidazione dell'assegno sociale), con un ritardo tale da generare un legittimo affidamento sulla correttezza dell'erogazione.
Il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'irripetibilità dell'intera somma di € 2.305,94, erogata a titolo di assegno sociale nell'anno 2016. Al contempo va condannato l CP_1 alla restituzione alla ricorrente dell'importo di € 1.873,22, illegittimamente trattenuto, oltre interessi dalla data della trattenuta fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate sulla base dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, in considerazione della natura della materia. Si tratta infatti di materia ampiamente esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, nella quale il contesto normativo e giurisprudenziale non presenta aspetti problematici.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità dell'intera somma di € 2.305,94 erogata dall a titolo di assegno sociale per CP_1
l'anno 2016 e condanna l alla restituzione alla ricorrente CP_1 dell'importo trattenuto di € 1.873,32, oltre interessi dalla data della trattenuta fino al soddisfo;
condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese CP_1 del giudizio, liquidate in € 885,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Roberta
Cavatoi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino