TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/11/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1398 / 2025 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 21.11.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1398 del R.G. dell'anno 2025, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (19.5.1962 – c.f: - domiciliato Parte_1 C.F._1 come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall' avv. Maria Emanuela
De Vito) e l' in persona del l.r.p.t. Controparte_1
(domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura allegata alla memoria difensiva dall'avv. Magda Santagati del Foro di ). Controparte_1
1. Il ricorso proposto da è infondato e non può quindi essere accolto per i Parte_1
motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso il predetto ricorrente ha chiesto, previo accertamento e declaratoria della retribuibilità del tempo impiegato per recarsi presso gli spogliatoi, indossare e dismettere la divisa di lavoro per poi recarsi al reparto e scambiare le consegne - quantificato in 30 minuti
1 per ciascun turno o in altra misura ritenuta di giustizia – la condanna dell' Controparte_1
, sua datrice di lavoro, al pagamento a tale titolo (e quindi ai sensi dell'art. 36 Cost. e
[...] dell'art. 31 C.C.N.L. 2016-2018, e subordinatamente ex art. 2041 c.c.) per il periodo sino al
31.12.2022, della somma di € 535,10 o altra pure ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e vittoria di spese di lite.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, lo stesso ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo:
- di essere stato per tutto il periodo oggetto di causa dipendente dell' Controparte_1
(cfr. buste paga allegate - doc.1 fascicolo di parte) svolgendo continuativamente l'attività di infermiere professionale, con inquadramento come Collaboratore professionale sanitario categoria D3 dall'ottobre 2016 – fascia 4 con decorrenza dal gennaio 2021;
- che, come tutti gli infermieri dell' doveva obbligatoriamente indossare durante l'orario CP_1
di lavoro la divisa (casacca e pantaloni o camice e zoccoli o scarpe) che veniva fornita, lavata e stirata dall' stessa;
CP_1
- che prima di iniziare il turno di lavoro si recava quindi presso l'apposito locale aziendale per indossare la divisa custodita nell'armadietto personale, per poi raggiungere il reparto dove avveniva lo scambio di consegne con il collega smontante turno;
- che, allo stesso modo, alla fine del turno compiva l'operazione inversa riponendo la divisa nell'armadietto fino al turno successivo o consegnandola per il lavaggio in caso di necessità;
- che l'orario di lavoro era organizzato su 3 turni (mattino 7,00/14,00, pomeriggio 14,00/20,00, sera 20,00/7,00), con flessibilità oraria in entrata e in uscita di trenta minuti;
- che era suo preciso obbligo presentarsi in reparto all'inizio del turno indossando la divisa, per cui la vestizione e lo scambio delle consegne dovevano avvenire in tempo precedente all'inizio vero e proprio del turno;
- che allo stesso modo non poteva abbandonare il reparto prima del termine di quest'ultimo, sicché le operazioni di scambio consegne e svestizione della divisa potevano avvenire solo dopo il termine del turno;
- che l' nel proprio apposito Regolamento del 6.9.2016 al punto 1.7 (doc. 2 fascicolo di CP_1
parte) ha previsto per il personale che doveva indossare una divisa il diritto a godere di un'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti, prima e dopo, per poter procedere all'attività di vestizione e svestizione;
-che dall'1.10.2016 l ha quindi introdotto, giusta nota prot. 45536/CS del 20.9.2016 CP_1
(doc. 4 fascicolo di parte), un sistema di rilevazione automatica delle presenze pur continuando a mantenere in vita per un certo periodo - talvolta unitamente a questo, talvolta in via esclusiva
- il vecchio sistema di rilevazione attraverso la sottoscrizione del foglio firma;
2 - che l'apparecchiatura elettronica con cui vidimare il badge magnetico era situata all'ingresso della struttura sanitaria;
- che, quindi, era tenuto a vidimare il badge magnetico appena giunto presso la struttura per poi recarsi nello spogliatoio del reparto, indossare la divisa e successivamente raggiungere il dove apponeva la firma anche sull'apposito foglio (o esclusivamente su quest'ultimo nei casi in cui non era ancora operativo il sistema elettronico di rilevazione delle firme) con la divisa già indosso;
- che effettuava l'operazione esattamente inversa a fine turno;
- che pertanto, esemplificando, se il turno di lavoro previsto era 7.00-14.00 era costretto a giungere in struttura alle 6.45 per indossare la divisa ed effettuare lo scambio delle consegne, onde essere operativo in reparto alle 7.00, lasciare il reparto alle 14.00, recarsi presso il locale adibito a spogliatoio onde dismettere la divisa e indossare i propri abiti privati per poi lasciare finalmente la struttura solo alle 14.15;
- che nonostante l'introduzione del sistema di rilevazione automatica delle presenze e l'entrata in vigore della disciplina pattizia ed aziendale sopra indicata, l' non ha mai retribuito il CP_1
periodo extra turno di servizio vero e proprio utilizzato per compiere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggi di consegne, ed ha al contrario continuato a programmare i turni secondo la scansione mattino 7,00/14,00, pomeriggio 14,00/20,00; sera 20,00/7,00, sì da far rientrare solo tali ore nel debito orario settimanale delle 36 ore e quindi retribuirle;
- che, ancora più specificamente, l' non ha mai conteggiato nelle ore lavorate i minuti CP_1
antecedenti e seguenti i turni disimpegnati, così generando un surplus orario non retribuito, mentre ha sempre indicato e riportato a debito orario i minuti in cui la differenza entrata-uscita
è stata inferiore alla durata del turno di servizio strettamente inteso, così che questi non possono nemmeno porsi in compensazione con il succitato surplus orario;
- che, considerata la già menzionata flessibilità oraria, ha pertanto diritto al pagamento a titolo di lavoro straordinario (o, in subordine, ex art.2041 c.c.) del cd. tempo divisa in misura pari ai minuti eccedenti le ore 7.00 lavorate fino a un massimo di 30 minuti;
- che l'importo di sua spettanza a tale titolo emerge dall'allegata tabella di calcolo, ove si indicano per ciascun mese i minuti di surplus orario non conteggiati, e quindi non retribuiti: il tutto, assumendo come unità di misura la retribuzione del singolo minuto lavorato (attraverso l'indicazione dello stipendio annuo comprensivo del valore di fascia e della 13^ mensilità per come risultante dalle tabelle contrattuali B e C/C.C.N.L. 2016-2018, nonché .N.L. 2019- CP_2
2021, e poi dividendolo prima per 12 mensilità, poi per 156 che è il valore convenzionale del
3 debito orario mensile, ed infine per 60 minuti) maggiorandola infine del 15%, ovvero per la percentuale minima di aumento per lavoro straordinario;
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
L' costituendosi in giudizio ha contestato le avverse argomentazioni, Controparte_1
concludendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti.
2. Tanto premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali delle parti, il Tribunale osserva quanto segue rimeditando il proprio pregresso orientamento alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 4250/2025; nello stesso senso, ancor più recentemente, cfr. Cass.,
12256/2025; Cass., 24394/2025) e della stessa Corte d'Appello di Reggio Calabria (cfr. precedenti giurisprudenziali allegati alla memoria difensiva della resistente Controparte_1
).
[...]
Deve preliminarmente evidenziarsi come permanga valida la considerazione per cui costituisce jus receptum il principio di diritto, più volte espresso dalla Corte di Cassazione, in virtù del quale “in relazione alla regola fissata dal R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art.
3 - secondo cui "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa" - il principio secondo cui tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo, e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (…)” (Cass. 2837/2014; nello stesso senso, tra le tante, Cass., 11755/2016; Cass., 12935/2018; Cass., 16180/2019).
E' stato altresì precisato dalla Suprema Corte (Cass.,14919/2009) che i principi così enunciati non possono ritenersi superati dalla disciplina introdotta dal D.Lgs. 66/2003 (costituente, come noto, normativa di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), il quale all'art. 1, comma 2, definisce come "orario di lavoro" qualsiasi periodo “in cui il lavoratore sia al lavoro,
a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".
Nel sottolineare la necessità dell'attualità dell'esercizio dell'attività o della funzione, infatti, tale ultima disciplina normativa “lascia in buona sostanza invariati - come osservato in dottrina - i criteri ermeneutici in precedenza adottati per l'integrazione di quei principi al fine di stabilire se si sia o meno in presenza di un lavoro effettivo, come tale retribuibile, stante il carattere generico della definizione testè riportata. Criteri che riecheggiano, invero, nella stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per valutare se un certo periodo di
4 servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust., 9 settembre
2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.)” (Cass., 2837/2014, cit.).
La Suprema Corte ha quindi al riguardo espressamente affermato che "se tale operazione è diretta dal datore di lavoro (che ne disciplina, ad esempio, il luogo di esecuzione) rientra nel concetto di lavoro effettivo e di conseguenza il tempo necessario deve essere retribuito" (Cass.,
15734/2003).
Con riferimento a tale tematica, la Corte di Cassazione ha così nel tempo individuato quali siano gli indici sintomatici che devono sussistere ai fini della configurazione della eterodirezione datoriale necessaria per il riconoscimento della natura lavorativa – e quindi della retribuibilità – di tali operazioni.
2.1. Detti potenziali indici sintomatici vanno individuati: a) nell'obbligo in capo al lavoratore subordinato di indossare la divisa all'interno del luogo di lavoro;
b) nella predisposizione da parte del datore di lavoro di appositi spogliatoi ove indossare (e togliere) la divisa obbligatoria;
c) nell'espressa previsione di una fascia oraria per lo svolgimento di tali attività, prima e dopo l'inizio del turno lavorativo;
d) nella fornitura degli indumenti da parte del datore di lavoro stesso.
In presenza di uno o più di tali indici sintomatici (come osserva la citata Cass., 19358/2010) è quindi possibile distinguere all'interno del medesimo rapporto di lavoro la compresenza di una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e di una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art.2104 co.2 c.c.).
Con riferimento a quest'ultima, quindi, ricorrendone i già evidenziati presupposti deve concludersi che al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.
Le enunciazioni di principio sin qui delineate sono state come detto più volte confermate dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass., 7738/2018: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati
o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”; nello stesso senso,
5 Cass., 12935/2018) e dalla stessa giurisprudenza di merito: nell'ambito della quale, come già detto, doveva annoverarsi anche quella riferibile a questo stesso Tribunale (tra le tante, cfr.
Tribunale di Reggio Calabria, sent.897/2019 del 18.6.2019).
2.2. Pur rimanendo ferme le enunciazioni di principio sin qui richiamate, tuttavia, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione – ritenuta condivisibile per il giudicante – ha evidenziato la necessità di una prova rigorosa quanto all'effettivo svolgimento della prestazione de qua in termini di lavoro straordinario.
La Corte, nell'evidenziare la necessità che “in tema di pubblico impiego contrattualizzato,
l'infermiere che chiede il pagamento di una somma aggiuntiva alla retribuzione per aver reso una prestazione eccedente l'orario di lavoro - come risultante dalle apposite timbrature in entrata e in uscita di cui all'art. 27, comma 12, c.c.n.l. Sanità del 21/05/2018 - a causa del tempo impiegato, in assenza di istruzioni sul punto del datore di lavoro, per indossare e svestire la divisa da lavoro prima e dopo tali timbrature, è tenuto ad allegare e dimostrare di avere effettuato, anteriormente e successivamente a queste, le operazioni di vestizione e svestizione” (Cass., 4205/2025), ha specificato che “l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015)”.
In particolare, si è evidenziato che il lavoratore ha diritto alla retribuzione per il cambio d'abito soltanto qualora “dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un'autonoma retribuzione (Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020)” (così ancora Cass., 4250/2025, cit.).
Tale circostanza di fatto deve essere oggetto di precisa allegazione e rigorosa prova.
Nella fattispecie in esame il conteggio dei minuti aggiuntivi per come effettuato dal ricorrente
(annotazione a mano sugli estratti cartacei del registro elettronico delle presenze – cd. beggiature) non solo non costituisce prova idonea al puntuale svolgimento delle attività di vestizione/svestizione in ciascuna data tra quelle indicate, ma a ben vedere fornisce un elemento fattuale di senso contrario alle prospettazioni di parte ricorrente.
6 L'estrema variabilità del tempo impiegato per tali attività (bastando ad esempio prendere il solo mese di novembre 2022, in cui il tempo di vestizione/svestizione reclamato va dai 30 minuti dell'8.10 ai 18 minuti del 10.10) testimonia infatti nel senso dell'ampia discrezionalità esercitata dal ricorrente nello scegliere se effettuare tali attività all'interno dell'orario di lavoro o meno.
E' infatti evidente sul piano logico, prima ancora che giuridico, che lo svolgimento di un'attività dedotta in ricorso come obbligata e standardizzata avrebbe dovuto dare luogo alla registrazione di tempi di vestizione/svestizione quanto meno simili, e non quindi connotati dall'estrema variabilità di cui si è detto.
Ciò rende ancor più necessaria, quindi, la prova dell'avvenuto svolgimento giorno per giorno delle attività di cui si discute nei termini rivendicati: prova che, nella fattispecie in esame, non è dato rinvenirsi.
La prova per testi capitolata dal ricorrente, infatti, è volta a dimostrare profili di fatto diversi e ulteriori quali: a) l'esistenza di un obbligo di indossare/dismettere la divisa fuori dall'orario di lavoro b) il tendenziale e generico adeguarsi dell'interessato a tale obbligo, senza però alcun riferimento puntuale alle singole, concrete e specifiche connotazioni che nei giorni indicati in ricorso – e proprio in quelli - avrebbero caratterizzato l'espletamento del lavoro straordinario di cui si discute.
E' appena il caso di evidenziare, poi, che il soggetto indicato come teste – e quindi il dirigente dell'U.O. di appartenenza del ricorrente – avrebbe potuto al più testimoniare a sua volta in via del tutto generica, e quindi di fatto senza integrare gli estremi della prova rigorosa di cui si è detto.
Dall'insieme delle considerazioni che precedono discende pertanto la reiezione del ricorso.
Le argomentazioni contenute nelle note ex art.127 ter c.p.c. afferenti all'udienza di discussione, pur se compiute e del tutto condivisibili sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto non consentono infatti di superare i profili critici correlati alla già evidenziata carenza di puntuale e specifica prova quanto alla sussistenza del diritto invocato.
Non si tratta infatti di considerare direttamente applicabile alla fattispecie in esame precedenti di legittimità e/o di merito correlati a vicende diverse sul piano fattuale e/o temporale, ma semplicemente di valutare la prima alla luce dei principi e dei profili di diritto che emergono da tali precedenti.
3. Spese di lite integralmente da compensarsi alla luce della controvertibilità in diritto della fattispecie oggetto di causa, testimoniata dal già menzionato mutamento di orientamento di questo Tribunale.
7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1
in persona del l.r.p.t. ogni altra Controparte_3
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 21.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
8