Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00590/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00776/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2025, proposto da
AL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Vantaggiato, ON Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Mario Marino Guadalupi, Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del silenzio tenuto dal Comune di Brindisi sull’istanza della Società relativa all’UMI 7 del comparto F1 Zona Sant’Elia, Viale Caduti di Via Fani;
e per la condanna del
Comune di Brindisi a provvedere, nell’assegnando termine, sulla predetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. IO AS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la società AL è proprietaria in Brindisi del comparto edificatorio ubicato in Zona Sant’Elia, Viale Caduti di Via Fani, tipizzato quale zona F/1 dal vigente PRG;
- con istanza in data 30.1.2025, la società ha chiesto di essere autorizzata a realizzare un complesso immobiliare costituito da n. 5 corpi di fabbrica a destinazione commerciale e di servizio, previa modificazione della Convenzione Urbanistica del comparto F1/20 (Zona Sant’Elia, Viale Caduti di Via Fani) ed in particolare del sub comparto UMI 7, già a destinazione alberghiera;
Rilevato che , con l’odierno ricorso, la società AL è insorta avverso l’inerzia dell’Ente nell’assumere determinazioni finali, chiedendo la condanna dell’Amministrazione comunale a provvedere sull’istanza;
Rilevato, altresì, che l’Amministrazione comunale ha prodotto in giudizio la nota in data 29.7.2025, con cui l’Ente, dopo la presentazione del ricorso, ha riscontrato l’istanza della società nei seguenti termini: “… nonostante la proposta di variazione della destinazione d’uso possa essere considerata conforme a quanto previsto dall’art. 49 delle NTA del PRG, l’Amministrazione Comunale in via prudenziale, sta procedendo ad una valutazione ponderata dell’effettivo interesse pubblico, nell’attuazione delle destinazioni d’uso proposte in variante. Tale valutazione è fondamentale per garantire il rispetto del soddisfacimento degli standards complessivi relativi a servizi pubblici e attrezzature di interesse generale in un quadro di riferimento attualizzato, anche alla luce degli ultimi provvedimenti amministrativi che hanno interessato le altre zone F ella città. Contestualmente, nel corso dell’istruttoria è emerso che a maggio 2020 Codesta Società ha deliberato il proprio scioglimento e liquidazione, risultando allo stato inattiva (come da visura camerale, allegata). Al riguardo occorre comprendere le cause di scioglimento e quali siano i deliberati criteri in base ai quali si stia svolgendo la liquidazione, che limita l’attività ordinaria e che lascia intendere che Codesta Società non potrebbe portare avanti in proprio la Convenzione Urbanistica in oggetto, laddove venisse modificata. Pertanto, con riguardo al ricorso proposto da Codesta Società innanzi il TAR Puglia, sede Lecce, R.G. 776/2025, si contesta che l’Amministrazione Comunale sia rimasta in silenzio e/o inerte rispetto all’istanza di Codesta Società. In conclusione, il Consiglio Comunale dovrà esprimere l’interesse pubblico alla variazione proposta solo a seguito degli approfondimenti e valutazioni in merito al soddisfacimento di quanto esposto ”;
Considerato che la predetta nota di riscontro non esprime statuizioni finali in merito all’istanza della ricorrente, ma ha contenuti sostanzialmente dilatori e soprassessori, che non valgono a definire il procedimento, né a formalizzare puntuali richieste istruttorie;
Considerato, altresì, che:
- l’art. 2, comma 1, della legge 241/1990 impone all’Amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso;
- nel caso di specie, l’inerzia del Comune di Brindisi nel definire il procedimento avviato su istanza di parte in data 30.1.2025 appare priva di alcuna giustificazione;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere accolto con la condanna del Comune di Brindisi a riscontrare espressamente l'istanza della ricorrente nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, mediante l’adozione di determinazioni conclusive che valgano a definire il relativo procedimento;
Ritenuto che in caso di inutile decorso del predetto termine si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta le cui spese saranno poste a carico della Amministrazione comunale;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Brindisi al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nella misura complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge, e rifusione del contributo unificato, se ed in quanto effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON CA, Presidente
IO AS, Consigliere, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AS | ON CA |
IL SEGRETARIO