CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PARADISI STEFANO, Giudice monocratico in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520240005276328000 XXXX
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2025 depositato il 23/04/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, res. in Savignano sul Rubicone (FC), Indirizzo_1, n. n_, difeso dall'avv. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2 entrambi del Foro di Milano, presentava ricorso avverso la cartella n.04520240005276328000 notificatagli il 20.11.2024 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, che gli intimava il pagamento della somma di € 4.538,27 per Contributo Unificato Tributario, sanzioni e accessori, dovuti in relazione al ricorso n.218/2023 depositato il 30.11.2023 presso questa Corte di Giustizia Tributaria che, a seguito dell'omesso versamento, il 2.4.204 aveva emesso l'invito alla regolarizzazione e il successivo 25.9.2024 il ruolo n. 2024/002488 (esecutivo dal 18.7.24).
La parte ricorrente chiedeva a questa Corte di Giustizia Tributaria “In via preliminare- [di] accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecutività dell'atto impugnato e di quelli prodromici su cui si fonda per tutti i motivi di cui in premessa, anche inaudita altera parte;
nel merito in via principale- accertare e dichiarare l'insistenza e/o nullità dell'atto impugnato e di quelli prodromici su cui si fonda per tutti i motivi esposti, e conseguentemente annullarli;
sempre nel merito, con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità per violazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost., delle norme riguardanti la determinazione degli interessi e delle sanzioni indicate nell'intimazione di pagamento nonché la determinazione degli oneri di riscossione a seguito della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, ed eventualmente decurtarli dagli importi indicati in ogni cartella di pagamento impugnata. Si chiede infine la rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, anche con rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite perché rinvii alla Corte di Giustizia Europea delle questioni così come individuate in parte motiva. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi.”. A sostegno del proprio assunto eccepiva: 1) “l'inesistenza - nullità della cartella” per carenza della sottoscrizione originale, dell'indicazione della sottoscrizione a stampa o digitale della cartella, della dichiarazione di conformità dell'originale, dell'indicazione della sottoscrizione dei ruoli e del potere di chi li ha sottoscritti (in proposito citava giurisprudenza di merito e legittimità), caratteri non garantiti dalla trasmissione a mezzo
PEC dell'atto (?); 2) “l'invalidità delle notifiche” non avendo il ricorrente mai ricevuto correttamente alcunché; l'avvenuta trasmissione, fra l'altro, non era dimostrata da eventuali richieste di rateizzazioni o di qualunque altro beneficio;
sul punto contestava anche la radicale assenza di relata di notifica, la sua mancata compilazione e sottoscrizione e la mancata partecipazione di un agente qualificato al procedimento di notificazione;
in proposito chiedeva, con onere a carico di controparte, prova di notifica in originale dell'intimazione e degli atti prodromici ed originale degli atti prodromici notificati (contestando l'eventuale eccezione per cui il concessionario deve conservare solo per cinque anni la matrice o la copia della cartella notificata); 3) “la decadenza – prescrizione della pretesa” quantificata dal ricorrente in cinque anni per tributi, interessi e sanzioni (a sopporto citava sentenze della Suprema Corte); 4) “Il vizio di motivazione” della cartella (art.7, L.212/2000), indipendentemente dalla sua conformità ad un modello ministeriale per mancata indicazione e allegazione di un avviso di pagamento (“l'adeguata motivazione dell'atto impositivo deve essere intesa, dunque, in un rapporto di relazione con il diritto di difesa del contribuente il quale deve essere posto in una condizione tale da esercitare pienamente il proprio diritto difesa”, o per mancata indicazione dei criteri di calcolo di sanzioni e interessi o le disposizioni che ad essi danno luogo;
5) “la violazione del principio di certezza del diritto, del principio di proporzionalità, oltre che di effettività delle sanzioni, richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea” derivante dalla citata carenza di motivazione sugli elementi contenuti nella cartella, comprese sanzioni (effettive e proporzionate) e interessi, “trattandosi di tributi anche armonizzati”.
Con le controdeduzioni del 19.3.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva a questa Corte di “dichiarare il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. Vinte le spese anche con condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.”. Dopo aver brevemente riassunto la vicenda (notifica al debitore in data 2.4.2024 dell'invito alla regolarizzazione dell'omesso pagamento -doc.
1- del contributo unificato dovuto in relazione al ricorso
RGR n.218/2023 promosso dal debitore stesso e conclusosi con sentenza di inammissibilità -doc.6-; iscrizione a ruolo resa esecutiva il 18.7.2024; consegna del ruolo all'Agente della Riscossione il 25.9.2024 - doc.2, pag.5-; notifica della cartella al debitore il 20.11.2024) e sintetizzato i motivi di ricorso, in primo luogo smentiva l'intervenuta decadenza o prescrizione del debito maturato nel novembre 2023, richiesto nell'aprile
2024 e richiesto nuovamente, con la cartella impugnata, nel novembre 2024. Circa gli asseriti vizi formali e contenutistici della cartella e la sua contestata carenza di motivazione faceva presente: l'ente della riscossione era legittimato a rispondere unicamente della corretta redazione della cartella e, solo marginalmente, sul saggio e sull'ammontare degli interessi, elementi di pertinenza dell'ente impositore (ad eccezione della parte degli interessi posteriori alla notificazione della cartella il cui computo nell'atto non è previsto dalla legge) ente impositore nei cui confronti non era stata erroneamente promossa l'azione dalla parte ricorrente;
chiariva inoltre che la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determinava un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto non rientrante né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 321/1999 dovevano necessariamente essere indicati nel ruolo;
gli interessi moratori successivi alla notifica poi non erano applicati nell'atto, ma solo indicati quale avvertimento in caso di mancato pagamento entro 60 gg. dallo scadere dei quali decorrevano;
inoltre sul punto precisava che il tasso di interesse vigente di anno in anno e i limiti temporali di applicazione erano determinati normativamente e quindi conoscibili da ogni cittadino. La mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento (atto amministrativo a struttura formale rigida) da parte del funzionario competente non comportava poi l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipendeva tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che esso fosse inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. L'eccezione andava quindi rigettata come la censura di omessa indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella, chiaramente indicati, alla pagina 3 della stessa, nella persona del sig.
Nominativo_1. Circa gli asseriti vizi formali e contenutistici del ruolo sotteso alla cartella l'ER produceva documentazione (fornitagli dalla Corte di Giustizia, erroneamente pretermessa dal contenzioso) atta a dimostrare l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente, fermo restando che il soggetto legittimato a interloquire sul punto era la Corte, cui il ricorso non era stato notificato;
comunque il ruolo rappresentava un atto interno dell'Amministrazione e la eventuale assenza della relativa sottoscrizione non determinava, di per sé, l'invalidità dell'iscrizione a ruolo in ragione dell'omessa previsione, nell'articolo 12, DPR 602/1973, di una specifica sanzione di nullità nel caso di mancanza, nonché sulla scorta del rilievo per cui, fermo quanto sopra, operava la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana (così, ex multis, Cass. 19761/2016, Cass. 26053/2015, Cass. 6199/2015); di conseguenza, per vincere questa presunzione, l'onere della prova contraria gravava sul contribuente che “…non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti” (cfr. Cassazione ordinanza n. 19761 del 3 ottobre 2016). Inoltre, per il ruolo, la funzione assolta dalla sottoscrizione poteva essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati, effettuata per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione creditrice, funzionale a conferire al ruolo garanzia di autenticità, "certificandolo" quale atto proveniente dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Circa la notificazione dell'atto impugnato osservava che il debitore (doc. 3) si era recato personalmente presso l'ufficio postale per ritirare la cartella e l'aveva impugnata tempestivamente;
inoltre, trattandosi di cartella notificata mediante Poste Italiane, il debitore, che era indubbiamente in possesso dell'originale della cartella ritirata presso l'ufficio postale, sviluppava argomentazioni in ordine a “notificazione tramite PEC” e a
“notificazione per irreperibilità”, pretendendo l'esibizione dell'originale della cartella che, con ogni evidenza, era già nella sua esclusiva disponibilità. Legittima era quindi la richiesta di condanna alle spese di parte ricorrente ex art. 96 cpc.
In data 16.4.2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì, vista la documentazione in atti, valutata la vicenda, considerate le argomentazioni delle parti, delibera di rigettare il ricorso.
In via preliminare, occorre rilevare come la pretesa creditoria portata dalla cartella impugnata è divenuta definitiva e irretrattabile: dalla documentazione in atti (cfr. all.1 ER) emerge infatti che il 2.4.2024 è stato notificato al sig. Ricorrente_1 l'invito alla regolarizzazione del pagamento del contributo unificato relativo al ricorso RGR n. 218/2023; tale atto non è stato impugnato dal contribuente nei termini di legge, con la conseguenza che il debito ivi indicato si è consolidato, rendendo inammissibile ogni successiva contestazione nel merito della pretesa.
Risulta ictu oculi infondata altresì l'eccezione di prescrizione e/o decadenza: tra la notifica dell'invito al pagamento (2.4.2024) e la notifica della cartella esattoriale (20.11.2024) è intercorso un lasso temporale talmente breve da non consentire il maturare di alcun termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla normativa vigente.
Le censure relative ai vizi formali della cartella di pagamento sono parimenti destituite di fondamento.
Del tutto infondata è l'eccezione relativa alla nullità della cartella per assenza di sottoscrizione autografa.
Come correttamente evidenziato dalla difesa di ER (pag.4, controdeduzioni), costituisce “diritto vivente” il principio secondo cui la sottoscrizione non è un elemento essenziale dell'atto amministrativo, se non quando espressamente richiesta dalla legge a pena di nullità; inoltre per gli atti emessi tramite sistemi informatici e meccanizzati, quale è la cartella di pagamento, è sufficiente che sia garantita la sicura riferibilità dell'atto all'organo che lo ha emesso (cfr. Corte Cost., ord. n. 117/2000: “la questione stessa si fonda sull'erroneo presupposto che la sottoscrizione autografa debba considerarsi elemento essenziale di ogni atto amministrativo”; Cass. n. 4757/2009: “l'autografia è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento, sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui proviene”; conforme Cass. n. 25773/2014); nel caso di specie, la cartella riporta chiaramente l'intestazione di “Agenzia delle Entrate-Riscossione
”, consentendo una inequivocabile individuazione della sua provenienza Per gli stessi motivi è infondata l'eccezione relativa alla presunta carenza della dichiarazione di conformità dell'originale, soprattutto con riferimento ad una notifica effettuata con documento cartaceo (non a mezzo PEC, come sostiene il ricorrente) e quella relativa alla presunta carenza di delega al funzionario sottoscrittore, contestazione fra l'altro priva -in ricorso- di specifica motivazione circa la sua rilevanza (rilevanza indicata invece come assolutamente necessaria in numerose pronunce della Corte di Cassazione per procedere anche solo all'esame della questione).
Concluso l'esame delle contestazioni sugli aspetti formali dell'atto impugnato, vanno considerate le eccezioni relative all'invalidità e/o inesistenza della notifica della cartella e dell'atto prodromico ad essa;
anche in questo caso la parte ricorrente ha sviluppato argomentazioni relative a presunte notifiche via PEC o per irreperibilità, quando è documentalmente provato (all.1 ER) che l'invito alla regolarizzazione del pagamento
è stato ritualmente notificato a mezzo posta il 2.4.2024 (documento, fra l'altro non espressamente contestato)
e che la cartella de qua (doc. 3) è stata personalmente consegnata al sig. Ricorrente_1 che si è recato presso l'Ufficio Postale per ritirare l'atto. La prova più evidente del perfezionamento e soprattutto del raggiungimento dello scopo legale della notifica è inoltre data dalla stessa proposizione del presente ricorso, avvenuta nei termini di legge, con argomentazioni che dimostrano la piena conoscenza degli atti, circostanza che rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni formali sul punto.
La parte ricorrente lamenta altresì presunti vizi del ruolo (mancata sottoscrizione, ecc.). Premesso che l'ER difetta di legittimazione passiva sulla questione, in quanto il ruolo è un atto formato dall'Ente Impositore, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ruolo è un atto interno dell'Amministrazione, assistito da presunzione di legittimità, e la sua omessa sottoscrizione non ne determina la nullità, non essendo tale sanzione prevista dall'art. 12 del DPR n.602/1973; spetta semmai al contribuente, che intenda contestarne la regolarità, l'onere di fornire la prova della sua invalidità, acquisibile ad esempio mediante istanza di accesso agli atti, prova che nel caso di specie non è stata fornita (cfr. Cass. n. 12243/2018); inoltre, la normativa (art. 1, comma 5 ter, lett. e), D.L. 106/2005) prevede che i ruoli “si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice”, sanando ogni eventuale vizio formale.
E veniamo all'esame del presunto difetto di motivazione e all'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Sul punto va innanzitutto osservato che la cartella di pagamento impugnata contiene tutti gli elementi necessari a consentire al contribuente la piena comprensione della pretesa, indicando l'ente creditore (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì), la natura del debito (contributo unificato, sanzioni, interessi e spese), l'importo totale dovuto e il dettaglio delle singole voci che lo compongono, nonché gli estremi del ruolo reso esecutivo;
tale contenuto informativo soddisfa ampiamente l'obbligo motivazionale. Quanto alla specifica doglianza sul calcolo degli interessi, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la cartella non debba necessariamente riportare il dettaglio analitico dei conteggi, essendo sufficiente che richiami l'atto presupposto e indichi la norma di legge in base alla quale gli interessi sono calcolati. Gli interessi di mora, peraltro, sono solo menzionati come conseguenza del mancato pagamento entro 60 giorni, secondo quanto previsto dall'art. 30, DPR n.602/1973, e il relativo tasso è determinato annualmente con provvedimento ministeriale, costituendo dunque un dato normativo conoscibile da chiunque (cfr. Cass. n. 8613/2011).
Per tutto quanto espresso, vanno infine rigettate sia la richiesta di “rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea” in quanto dagli atti non emerge alcuna violazione del “principio di certezza del diritto, né del principio di proporzionalità e di effettività delle sanzioni”, sia la richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per contrasto con gli art.li 3, 53, 76, 111 e 117 Cost., richiesta argomentata in maniera generica e comunque manifestamente infondata.
Analogamente va rigettata la richiesta dell'ER di condanna ex art. 96 cpc non sussistendone i requisiti.
Per quanto espresso il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di giudizio che liquida in € 1.540,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Forlì il 16.4.2025
Il Giudice
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PARADISI STEFANO, Giudice monocratico in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520240005276328000 XXXX
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2025 depositato il 23/04/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, res. in Savignano sul Rubicone (FC), Indirizzo_1, n. n_, difeso dall'avv. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2 entrambi del Foro di Milano, presentava ricorso avverso la cartella n.04520240005276328000 notificatagli il 20.11.2024 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, che gli intimava il pagamento della somma di € 4.538,27 per Contributo Unificato Tributario, sanzioni e accessori, dovuti in relazione al ricorso n.218/2023 depositato il 30.11.2023 presso questa Corte di Giustizia Tributaria che, a seguito dell'omesso versamento, il 2.4.204 aveva emesso l'invito alla regolarizzazione e il successivo 25.9.2024 il ruolo n. 2024/002488 (esecutivo dal 18.7.24).
La parte ricorrente chiedeva a questa Corte di Giustizia Tributaria “In via preliminare- [di] accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecutività dell'atto impugnato e di quelli prodromici su cui si fonda per tutti i motivi di cui in premessa, anche inaudita altera parte;
nel merito in via principale- accertare e dichiarare l'insistenza e/o nullità dell'atto impugnato e di quelli prodromici su cui si fonda per tutti i motivi esposti, e conseguentemente annullarli;
sempre nel merito, con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità per violazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost., delle norme riguardanti la determinazione degli interessi e delle sanzioni indicate nell'intimazione di pagamento nonché la determinazione degli oneri di riscossione a seguito della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, ed eventualmente decurtarli dagli importi indicati in ogni cartella di pagamento impugnata. Si chiede infine la rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, anche con rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite perché rinvii alla Corte di Giustizia Europea delle questioni così come individuate in parte motiva. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi.”. A sostegno del proprio assunto eccepiva: 1) “l'inesistenza - nullità della cartella” per carenza della sottoscrizione originale, dell'indicazione della sottoscrizione a stampa o digitale della cartella, della dichiarazione di conformità dell'originale, dell'indicazione della sottoscrizione dei ruoli e del potere di chi li ha sottoscritti (in proposito citava giurisprudenza di merito e legittimità), caratteri non garantiti dalla trasmissione a mezzo
PEC dell'atto (?); 2) “l'invalidità delle notifiche” non avendo il ricorrente mai ricevuto correttamente alcunché; l'avvenuta trasmissione, fra l'altro, non era dimostrata da eventuali richieste di rateizzazioni o di qualunque altro beneficio;
sul punto contestava anche la radicale assenza di relata di notifica, la sua mancata compilazione e sottoscrizione e la mancata partecipazione di un agente qualificato al procedimento di notificazione;
in proposito chiedeva, con onere a carico di controparte, prova di notifica in originale dell'intimazione e degli atti prodromici ed originale degli atti prodromici notificati (contestando l'eventuale eccezione per cui il concessionario deve conservare solo per cinque anni la matrice o la copia della cartella notificata); 3) “la decadenza – prescrizione della pretesa” quantificata dal ricorrente in cinque anni per tributi, interessi e sanzioni (a sopporto citava sentenze della Suprema Corte); 4) “Il vizio di motivazione” della cartella (art.7, L.212/2000), indipendentemente dalla sua conformità ad un modello ministeriale per mancata indicazione e allegazione di un avviso di pagamento (“l'adeguata motivazione dell'atto impositivo deve essere intesa, dunque, in un rapporto di relazione con il diritto di difesa del contribuente il quale deve essere posto in una condizione tale da esercitare pienamente il proprio diritto difesa”, o per mancata indicazione dei criteri di calcolo di sanzioni e interessi o le disposizioni che ad essi danno luogo;
5) “la violazione del principio di certezza del diritto, del principio di proporzionalità, oltre che di effettività delle sanzioni, richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea” derivante dalla citata carenza di motivazione sugli elementi contenuti nella cartella, comprese sanzioni (effettive e proporzionate) e interessi, “trattandosi di tributi anche armonizzati”.
Con le controdeduzioni del 19.3.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva a questa Corte di “dichiarare il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. Vinte le spese anche con condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.”. Dopo aver brevemente riassunto la vicenda (notifica al debitore in data 2.4.2024 dell'invito alla regolarizzazione dell'omesso pagamento -doc.
1- del contributo unificato dovuto in relazione al ricorso
RGR n.218/2023 promosso dal debitore stesso e conclusosi con sentenza di inammissibilità -doc.6-; iscrizione a ruolo resa esecutiva il 18.7.2024; consegna del ruolo all'Agente della Riscossione il 25.9.2024 - doc.2, pag.5-; notifica della cartella al debitore il 20.11.2024) e sintetizzato i motivi di ricorso, in primo luogo smentiva l'intervenuta decadenza o prescrizione del debito maturato nel novembre 2023, richiesto nell'aprile
2024 e richiesto nuovamente, con la cartella impugnata, nel novembre 2024. Circa gli asseriti vizi formali e contenutistici della cartella e la sua contestata carenza di motivazione faceva presente: l'ente della riscossione era legittimato a rispondere unicamente della corretta redazione della cartella e, solo marginalmente, sul saggio e sull'ammontare degli interessi, elementi di pertinenza dell'ente impositore (ad eccezione della parte degli interessi posteriori alla notificazione della cartella il cui computo nell'atto non è previsto dalla legge) ente impositore nei cui confronti non era stata erroneamente promossa l'azione dalla parte ricorrente;
chiariva inoltre che la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determinava un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto non rientrante né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 321/1999 dovevano necessariamente essere indicati nel ruolo;
gli interessi moratori successivi alla notifica poi non erano applicati nell'atto, ma solo indicati quale avvertimento in caso di mancato pagamento entro 60 gg. dallo scadere dei quali decorrevano;
inoltre sul punto precisava che il tasso di interesse vigente di anno in anno e i limiti temporali di applicazione erano determinati normativamente e quindi conoscibili da ogni cittadino. La mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento (atto amministrativo a struttura formale rigida) da parte del funzionario competente non comportava poi l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipendeva tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che esso fosse inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. L'eccezione andava quindi rigettata come la censura di omessa indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella, chiaramente indicati, alla pagina 3 della stessa, nella persona del sig.
Nominativo_1. Circa gli asseriti vizi formali e contenutistici del ruolo sotteso alla cartella l'ER produceva documentazione (fornitagli dalla Corte di Giustizia, erroneamente pretermessa dal contenzioso) atta a dimostrare l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente, fermo restando che il soggetto legittimato a interloquire sul punto era la Corte, cui il ricorso non era stato notificato;
comunque il ruolo rappresentava un atto interno dell'Amministrazione e la eventuale assenza della relativa sottoscrizione non determinava, di per sé, l'invalidità dell'iscrizione a ruolo in ragione dell'omessa previsione, nell'articolo 12, DPR 602/1973, di una specifica sanzione di nullità nel caso di mancanza, nonché sulla scorta del rilievo per cui, fermo quanto sopra, operava la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana (così, ex multis, Cass. 19761/2016, Cass. 26053/2015, Cass. 6199/2015); di conseguenza, per vincere questa presunzione, l'onere della prova contraria gravava sul contribuente che “…non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti” (cfr. Cassazione ordinanza n. 19761 del 3 ottobre 2016). Inoltre, per il ruolo, la funzione assolta dalla sottoscrizione poteva essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati, effettuata per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione creditrice, funzionale a conferire al ruolo garanzia di autenticità, "certificandolo" quale atto proveniente dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Circa la notificazione dell'atto impugnato osservava che il debitore (doc. 3) si era recato personalmente presso l'ufficio postale per ritirare la cartella e l'aveva impugnata tempestivamente;
inoltre, trattandosi di cartella notificata mediante Poste Italiane, il debitore, che era indubbiamente in possesso dell'originale della cartella ritirata presso l'ufficio postale, sviluppava argomentazioni in ordine a “notificazione tramite PEC” e a
“notificazione per irreperibilità”, pretendendo l'esibizione dell'originale della cartella che, con ogni evidenza, era già nella sua esclusiva disponibilità. Legittima era quindi la richiesta di condanna alle spese di parte ricorrente ex art. 96 cpc.
In data 16.4.2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì, vista la documentazione in atti, valutata la vicenda, considerate le argomentazioni delle parti, delibera di rigettare il ricorso.
In via preliminare, occorre rilevare come la pretesa creditoria portata dalla cartella impugnata è divenuta definitiva e irretrattabile: dalla documentazione in atti (cfr. all.1 ER) emerge infatti che il 2.4.2024 è stato notificato al sig. Ricorrente_1 l'invito alla regolarizzazione del pagamento del contributo unificato relativo al ricorso RGR n. 218/2023; tale atto non è stato impugnato dal contribuente nei termini di legge, con la conseguenza che il debito ivi indicato si è consolidato, rendendo inammissibile ogni successiva contestazione nel merito della pretesa.
Risulta ictu oculi infondata altresì l'eccezione di prescrizione e/o decadenza: tra la notifica dell'invito al pagamento (2.4.2024) e la notifica della cartella esattoriale (20.11.2024) è intercorso un lasso temporale talmente breve da non consentire il maturare di alcun termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla normativa vigente.
Le censure relative ai vizi formali della cartella di pagamento sono parimenti destituite di fondamento.
Del tutto infondata è l'eccezione relativa alla nullità della cartella per assenza di sottoscrizione autografa.
Come correttamente evidenziato dalla difesa di ER (pag.4, controdeduzioni), costituisce “diritto vivente” il principio secondo cui la sottoscrizione non è un elemento essenziale dell'atto amministrativo, se non quando espressamente richiesta dalla legge a pena di nullità; inoltre per gli atti emessi tramite sistemi informatici e meccanizzati, quale è la cartella di pagamento, è sufficiente che sia garantita la sicura riferibilità dell'atto all'organo che lo ha emesso (cfr. Corte Cost., ord. n. 117/2000: “la questione stessa si fonda sull'erroneo presupposto che la sottoscrizione autografa debba considerarsi elemento essenziale di ogni atto amministrativo”; Cass. n. 4757/2009: “l'autografia è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento, sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui proviene”; conforme Cass. n. 25773/2014); nel caso di specie, la cartella riporta chiaramente l'intestazione di “Agenzia delle Entrate-Riscossione
”, consentendo una inequivocabile individuazione della sua provenienza Per gli stessi motivi è infondata l'eccezione relativa alla presunta carenza della dichiarazione di conformità dell'originale, soprattutto con riferimento ad una notifica effettuata con documento cartaceo (non a mezzo PEC, come sostiene il ricorrente) e quella relativa alla presunta carenza di delega al funzionario sottoscrittore, contestazione fra l'altro priva -in ricorso- di specifica motivazione circa la sua rilevanza (rilevanza indicata invece come assolutamente necessaria in numerose pronunce della Corte di Cassazione per procedere anche solo all'esame della questione).
Concluso l'esame delle contestazioni sugli aspetti formali dell'atto impugnato, vanno considerate le eccezioni relative all'invalidità e/o inesistenza della notifica della cartella e dell'atto prodromico ad essa;
anche in questo caso la parte ricorrente ha sviluppato argomentazioni relative a presunte notifiche via PEC o per irreperibilità, quando è documentalmente provato (all.1 ER) che l'invito alla regolarizzazione del pagamento
è stato ritualmente notificato a mezzo posta il 2.4.2024 (documento, fra l'altro non espressamente contestato)
e che la cartella de qua (doc. 3) è stata personalmente consegnata al sig. Ricorrente_1 che si è recato presso l'Ufficio Postale per ritirare l'atto. La prova più evidente del perfezionamento e soprattutto del raggiungimento dello scopo legale della notifica è inoltre data dalla stessa proposizione del presente ricorso, avvenuta nei termini di legge, con argomentazioni che dimostrano la piena conoscenza degli atti, circostanza che rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni formali sul punto.
La parte ricorrente lamenta altresì presunti vizi del ruolo (mancata sottoscrizione, ecc.). Premesso che l'ER difetta di legittimazione passiva sulla questione, in quanto il ruolo è un atto formato dall'Ente Impositore, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ruolo è un atto interno dell'Amministrazione, assistito da presunzione di legittimità, e la sua omessa sottoscrizione non ne determina la nullità, non essendo tale sanzione prevista dall'art. 12 del DPR n.602/1973; spetta semmai al contribuente, che intenda contestarne la regolarità, l'onere di fornire la prova della sua invalidità, acquisibile ad esempio mediante istanza di accesso agli atti, prova che nel caso di specie non è stata fornita (cfr. Cass. n. 12243/2018); inoltre, la normativa (art. 1, comma 5 ter, lett. e), D.L. 106/2005) prevede che i ruoli “si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice”, sanando ogni eventuale vizio formale.
E veniamo all'esame del presunto difetto di motivazione e all'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Sul punto va innanzitutto osservato che la cartella di pagamento impugnata contiene tutti gli elementi necessari a consentire al contribuente la piena comprensione della pretesa, indicando l'ente creditore (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì), la natura del debito (contributo unificato, sanzioni, interessi e spese), l'importo totale dovuto e il dettaglio delle singole voci che lo compongono, nonché gli estremi del ruolo reso esecutivo;
tale contenuto informativo soddisfa ampiamente l'obbligo motivazionale. Quanto alla specifica doglianza sul calcolo degli interessi, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la cartella non debba necessariamente riportare il dettaglio analitico dei conteggi, essendo sufficiente che richiami l'atto presupposto e indichi la norma di legge in base alla quale gli interessi sono calcolati. Gli interessi di mora, peraltro, sono solo menzionati come conseguenza del mancato pagamento entro 60 giorni, secondo quanto previsto dall'art. 30, DPR n.602/1973, e il relativo tasso è determinato annualmente con provvedimento ministeriale, costituendo dunque un dato normativo conoscibile da chiunque (cfr. Cass. n. 8613/2011).
Per tutto quanto espresso, vanno infine rigettate sia la richiesta di “rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea” in quanto dagli atti non emerge alcuna violazione del “principio di certezza del diritto, né del principio di proporzionalità e di effettività delle sanzioni”, sia la richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per contrasto con gli art.li 3, 53, 76, 111 e 117 Cost., richiesta argomentata in maniera generica e comunque manifestamente infondata.
Analogamente va rigettata la richiesta dell'ER di condanna ex art. 96 cpc non sussistendone i requisiti.
Per quanto espresso il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di giudizio che liquida in € 1.540,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Forlì il 16.4.2025
Il Giudice