Art. 7.
Per far fronte agli oneri della revisione dei prezzi contrattuali degli appalti da effettuarsi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501 , sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1949-50 le seguenti spese:
a) lire 456.000.000 per le opere di manutenzione ordinaria;
b) lire 5.000.000.000 per le opera di carattere straordinario.
Per far fronte agli oneri della revisione dei prezzi contrattuali degli appalti da effettuarsi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501 , sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1949-50 le seguenti spese:
a) lire 456.000.000 per le opere di manutenzione ordinaria;
b) lire 5.000.000.000 per le opera di carattere straordinario.