CASS
Sentenza 5 gennaio 2023
Sentenza 5 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2023, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OR AR, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14403/2022 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al riconoscimento della recidiva;
sentito l'avvocato Luigi Maurizio D'Agostino, in sostituzione dell'avvocata MO GA, nell'interesse di AR OR, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale il locale Tribunale aveva condannato, con il Penale Sent. Sez. 6 Num. 172 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 16/11/2022 rito abbreviato, AR OR per il delitto di detenzione a fini di spaccio di 83 involucri di cocaina, con recidiva specifica. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione degli artt. 34, comma 2, e 125, 178, comma 1, lett. a), 187, 192, 533, 546, comma 1, cod. prec. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 in quanto la Corte di appello di Roma con un'argomentazione meramente apodittica e richiamando la sentenza n. 35476 del 12 aprile 2016 della Sezione 3 della Corte di cassazione relativa ad altra fattispecie, aveva ritenuto infondata la preliminare eccezione riguardante l'incompatibilità del giudice di primo grado che aveva condannato OR nonostante avesse applicato nei suoi confronti, in sede di giudizio direttissimo, la misura cautelare degli arresti domiciliari e nei confronti della coimputata NN anche la sentenza di patteggiamento. 3.2. Con il secondo motivo rileva vizio di motivazione per avere ritenuto il concorso di OR nel reato di detenzione della droga di RI NN, contenuta nella pochette rinvenuta nell'auto - tra il freno a mano e il sedile lato passeggero -, in base alla sua mera presenza e in assenza di qualsiasi sua reale partecipazione, sotto qualsiasi forma, alla commissione del reato. La sentenza impugnata, infatti, aveva fondato la responsabilità del ricorrente sul fatto che NN non avesse rivendicato il possesso della terza pochette, ipotizzando che potesse essere caduta dalla borsetta in cui erano contenute le altre due, richiamando il precedente penale del ricorrente risalente a cinque anni prima. 3.3. Con il terzo motivo rileva vizio di motivazione per mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 alla luce del quantitativo di sostanza rinvenuta, pari a circa 18 g equivalenti a circa 100 dosi, anche alla luce degli esiti negativi delle perquisizioni personali e domiciliari oltre che delle circostanze e modalità dell'azione. Peraltro la sentenza impugnata non ha valorizzato l'assoluzione di OR in primo grado per la droga rinvenuta nella borsa di RI NN. 3.4. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 99 e 106 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto i giudici di merito hanno erroneamente riconosciuto la sussistenza della recidiva specifica sebbene OR abbia un unico precedente penale definito con sentenza di patteggiamento irrevocabile il 16 febbraio 2016 cioè antecedente di oltre cinque anni rispetto al reato per cui è processo commesso il 20 settembre 2021. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che dalla sentenza di primo grado, emessa il 4 ottobre 2021, risulta che AR OR e RI NN sono stati arrestati in flagranza di reato il 20 settembre 2021 per il reato di illecita detenzione a fini di cessione a terzi di 83 involucri di cocaina e condotti dinanzi al giudice monocratico che ne convalidava l'arresto applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nelle fasi preliminari del giudizio direttissimo la posizione di NN era stata definita ai sensi dell'art. 444 cod. proc. peri. e, sentite le parti, il giudice aveva dichiarato di astenersi in ordine alla posizione dell'odierno ricorrente, disponendo la trasmissione degli atti al presidente del Tribunale che rigettava l'istanza. Il OR chiedeva di definire il processo con il rito abbreviato ed il giudice, disponendo la trasformazione del rito, decideva la causa. Dal descritto sviluppo processuale risulta: a) che l'imputato non ha presentato istanza di ricusazione non ravvisando, evidentemente, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare e nella sentenza emessa nei confronti della coimputata ex art. 444 cod. proc. pen. un'anticipazione del giudizio di merito;
b) che l'imputato ha richiesto di definire la propria posizione con il rito abbreviato proprio dinanzi a quello stesso giudice all'esito della comunicazione del rigetto dell' istanza di astensione e dell'emissione della sentenza di patteggiamento nei confronti di NN. D'altra parte, secondo il codice di rito, il giudice che procede alla convalida dell'arresto e all'emissione di una misura coercitiva non diventa per ciò solo incompatibile rispetto allo svolgimento dei riti alternativi che, peraltro, ai sensi dell'art. 452 cod. proc. pen. costituiscono una libera scelta dell'imputato operata proprio perché non teme il venir meno dell'imparzialità del giudice per provvedimenti già emessi. Con riferimento alla censurata incompatibilità del giudice per avere pronunciato precedente sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti della coimputata, al di là dell'essere stato elemento già pienamente conosciuto da OR al momento in cui ha richiesto a quel medesimo giudice di definire il processo con il rito abbreviato, non risulta nel ricorso quali siano le valutazioni sulla responsabilità del ricorrente operate nella sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. 3 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché presentato per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. L'impugnazione, infatti, è stata avanzata per sollecitare una rilettura delle emergenze processuali dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabile in sede di legittimità, hanno tratto conferma della fondatezza dell'ipotesi accusatoria. In particolare, il coinvolgimento di OR nella detenzione dello stupefacente trovato nell'auto da lui condotta "tra il freno a mano e il... sedile lato passeggero 53 involucri all'interno di una pochette" era stato comprovato in base ad elementi sintomatici, tra loro collegati, costituiti: dall'atteggiamento tenuto sia dall'uomo che dalla donna tale da avere attirato l'attenzione dell'operante NE, che si trovava in abiti civili, che a sua volta aveva segnalato i due ad un autoradio appostata più avanti (così il verbale di arresto); dai segni di insofferenza mostrati al momento del controllo;
dal ritrovamento della pochette accanto al freno a mano dell'auto di OR;
dalla mancata rivendicazione di NN, suocera di Fiori, della proprietà di detta pochette, per la quale si era mostrata stupita;
dalla diversa condotta tenuta da NN per le altre pochette che si trovavano all'interno della sua borsa e consegnate spontaneamente, pur non avendo escluso che la terza potesse essere inavvertitamente caduta dalla borsa quando l'aveva aperta davanti agli operanti. In sostanza la sentenza impugnata ha utilizzato argomenti di carattere logico, tra loro collegati in modo adeguato, coerente e pienamente plausibile, rispetto ai quali il ricorso si è limitato a proporre diversi parametri valutativi e ricostruttivi dei fatti, inammissibile in questa sede. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. I giudici di merito hanno escluso la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, valorizzando da un lato l'elevata quantità di sostanza stupefacente detenuta dal ricorrente, pari ad oltre 100 dosi di cocaina, dall'altro la qualità dello stupefacente ed il complessivo contesto in cui i fatti si sono consumati. Si tratta di una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio, confermato dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte, secondo il quale il giudice, nel verificare la sussistenza della fattispecie di lieve entità, deve valutare i relativi indici complessivamente, senza che questi debbano essere tutti compresenti, motivando le ragioni della ritenuta prevalenza riservata solo ad alcuni di essi (Sez. U. n. 51063 di 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). In sostanza, nel caso di specie le sentenze hanno giustificato la loro scelta interpretativa in base alla qualità e alla quantità della droga, così ritenendo recessivi gli altri elementi sottolineati dalla difesa. 4 Così deciso il 16 novembre 2022 La Consigliera estensora 5. Il quarto motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha omesso del tutto di argomentare sul motivo di appello riguardante la ritenuta insussistenza della recidiva specifica contestata a OR perché gravato da un unico precedente penale, definito con sentenza di patteggiamento irrevocabile il 16 febbraio 2016, antecedente di oltre cinque anni rispetto al reato per cui è processo commesso il 20 settembre 2021. 6. In conclusione deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma, mentre per il resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto.
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al riconoscimento della recidiva;
sentito l'avvocato Luigi Maurizio D'Agostino, in sostituzione dell'avvocata MO GA, nell'interesse di AR OR, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale il locale Tribunale aveva condannato, con il Penale Sent. Sez. 6 Num. 172 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 16/11/2022 rito abbreviato, AR OR per il delitto di detenzione a fini di spaccio di 83 involucri di cocaina, con recidiva specifica. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione degli artt. 34, comma 2, e 125, 178, comma 1, lett. a), 187, 192, 533, 546, comma 1, cod. prec. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 in quanto la Corte di appello di Roma con un'argomentazione meramente apodittica e richiamando la sentenza n. 35476 del 12 aprile 2016 della Sezione 3 della Corte di cassazione relativa ad altra fattispecie, aveva ritenuto infondata la preliminare eccezione riguardante l'incompatibilità del giudice di primo grado che aveva condannato OR nonostante avesse applicato nei suoi confronti, in sede di giudizio direttissimo, la misura cautelare degli arresti domiciliari e nei confronti della coimputata NN anche la sentenza di patteggiamento. 3.2. Con il secondo motivo rileva vizio di motivazione per avere ritenuto il concorso di OR nel reato di detenzione della droga di RI NN, contenuta nella pochette rinvenuta nell'auto - tra il freno a mano e il sedile lato passeggero -, in base alla sua mera presenza e in assenza di qualsiasi sua reale partecipazione, sotto qualsiasi forma, alla commissione del reato. La sentenza impugnata, infatti, aveva fondato la responsabilità del ricorrente sul fatto che NN non avesse rivendicato il possesso della terza pochette, ipotizzando che potesse essere caduta dalla borsetta in cui erano contenute le altre due, richiamando il precedente penale del ricorrente risalente a cinque anni prima. 3.3. Con il terzo motivo rileva vizio di motivazione per mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 alla luce del quantitativo di sostanza rinvenuta, pari a circa 18 g equivalenti a circa 100 dosi, anche alla luce degli esiti negativi delle perquisizioni personali e domiciliari oltre che delle circostanze e modalità dell'azione. Peraltro la sentenza impugnata non ha valorizzato l'assoluzione di OR in primo grado per la droga rinvenuta nella borsa di RI NN. 3.4. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 99 e 106 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto i giudici di merito hanno erroneamente riconosciuto la sussistenza della recidiva specifica sebbene OR abbia un unico precedente penale definito con sentenza di patteggiamento irrevocabile il 16 febbraio 2016 cioè antecedente di oltre cinque anni rispetto al reato per cui è processo commesso il 20 settembre 2021. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che dalla sentenza di primo grado, emessa il 4 ottobre 2021, risulta che AR OR e RI NN sono stati arrestati in flagranza di reato il 20 settembre 2021 per il reato di illecita detenzione a fini di cessione a terzi di 83 involucri di cocaina e condotti dinanzi al giudice monocratico che ne convalidava l'arresto applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nelle fasi preliminari del giudizio direttissimo la posizione di NN era stata definita ai sensi dell'art. 444 cod. proc. peri. e, sentite le parti, il giudice aveva dichiarato di astenersi in ordine alla posizione dell'odierno ricorrente, disponendo la trasmissione degli atti al presidente del Tribunale che rigettava l'istanza. Il OR chiedeva di definire il processo con il rito abbreviato ed il giudice, disponendo la trasformazione del rito, decideva la causa. Dal descritto sviluppo processuale risulta: a) che l'imputato non ha presentato istanza di ricusazione non ravvisando, evidentemente, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare e nella sentenza emessa nei confronti della coimputata ex art. 444 cod. proc. pen. un'anticipazione del giudizio di merito;
b) che l'imputato ha richiesto di definire la propria posizione con il rito abbreviato proprio dinanzi a quello stesso giudice all'esito della comunicazione del rigetto dell' istanza di astensione e dell'emissione della sentenza di patteggiamento nei confronti di NN. D'altra parte, secondo il codice di rito, il giudice che procede alla convalida dell'arresto e all'emissione di una misura coercitiva non diventa per ciò solo incompatibile rispetto allo svolgimento dei riti alternativi che, peraltro, ai sensi dell'art. 452 cod. proc. pen. costituiscono una libera scelta dell'imputato operata proprio perché non teme il venir meno dell'imparzialità del giudice per provvedimenti già emessi. Con riferimento alla censurata incompatibilità del giudice per avere pronunciato precedente sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti della coimputata, al di là dell'essere stato elemento già pienamente conosciuto da OR al momento in cui ha richiesto a quel medesimo giudice di definire il processo con il rito abbreviato, non risulta nel ricorso quali siano le valutazioni sulla responsabilità del ricorrente operate nella sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. 3 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché presentato per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. L'impugnazione, infatti, è stata avanzata per sollecitare una rilettura delle emergenze processuali dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabile in sede di legittimità, hanno tratto conferma della fondatezza dell'ipotesi accusatoria. In particolare, il coinvolgimento di OR nella detenzione dello stupefacente trovato nell'auto da lui condotta "tra il freno a mano e il... sedile lato passeggero 53 involucri all'interno di una pochette" era stato comprovato in base ad elementi sintomatici, tra loro collegati, costituiti: dall'atteggiamento tenuto sia dall'uomo che dalla donna tale da avere attirato l'attenzione dell'operante NE, che si trovava in abiti civili, che a sua volta aveva segnalato i due ad un autoradio appostata più avanti (così il verbale di arresto); dai segni di insofferenza mostrati al momento del controllo;
dal ritrovamento della pochette accanto al freno a mano dell'auto di OR;
dalla mancata rivendicazione di NN, suocera di Fiori, della proprietà di detta pochette, per la quale si era mostrata stupita;
dalla diversa condotta tenuta da NN per le altre pochette che si trovavano all'interno della sua borsa e consegnate spontaneamente, pur non avendo escluso che la terza potesse essere inavvertitamente caduta dalla borsa quando l'aveva aperta davanti agli operanti. In sostanza la sentenza impugnata ha utilizzato argomenti di carattere logico, tra loro collegati in modo adeguato, coerente e pienamente plausibile, rispetto ai quali il ricorso si è limitato a proporre diversi parametri valutativi e ricostruttivi dei fatti, inammissibile in questa sede. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. I giudici di merito hanno escluso la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, valorizzando da un lato l'elevata quantità di sostanza stupefacente detenuta dal ricorrente, pari ad oltre 100 dosi di cocaina, dall'altro la qualità dello stupefacente ed il complessivo contesto in cui i fatti si sono consumati. Si tratta di una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio, confermato dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte, secondo il quale il giudice, nel verificare la sussistenza della fattispecie di lieve entità, deve valutare i relativi indici complessivamente, senza che questi debbano essere tutti compresenti, motivando le ragioni della ritenuta prevalenza riservata solo ad alcuni di essi (Sez. U. n. 51063 di 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). In sostanza, nel caso di specie le sentenze hanno giustificato la loro scelta interpretativa in base alla qualità e alla quantità della droga, così ritenendo recessivi gli altri elementi sottolineati dalla difesa. 4 Così deciso il 16 novembre 2022 La Consigliera estensora 5. Il quarto motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha omesso del tutto di argomentare sul motivo di appello riguardante la ritenuta insussistenza della recidiva specifica contestata a OR perché gravato da un unico precedente penale, definito con sentenza di patteggiamento irrevocabile il 16 febbraio 2016, antecedente di oltre cinque anni rispetto al reato per cui è processo commesso il 20 settembre 2021. 6. In conclusione deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma, mentre per il resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto.