Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/03/2026, n. 5178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5178 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05178/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00948/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 948 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto del 15 settembre 2022, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa EL UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del 15 settembre 2022, il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 20 gennaio 2018 dallo straniero di origine -OMISSIS-, sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91, in quanto risultante a suo carico la seguente condanna: “ 8/10/2020 Sentenza della Corte di Appello di Venezia irrevocabile il 22/01/2021 - in parziale riforma della sentenza emessa in data 20/02/2018 dal Tribunale in Composizione Monocratica di Padova per il reato ricettazione continuato artt. 81, 648 c.p. (accertato fino al 3/7/2012 in Padova Venezia e Province) e per il reato Commercio di prodotti con segni falsi art. 474 c.p. (accertato fino al 3/7/2012 in Padova Venezia e Province) ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 1, lett. F), L. n. 91/1992: violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 1, lett F), L. n. 91/1992 sotto altro profilo: eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per inadeguatezza della motivazione; carenza di istruttoria.
Nello specifico, il ricorrente lamenta il difetto d’istruttoria e l’insufficienza motivazionale del provvedimento impugnato in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto:
- dell’unicità del reato commesso, oltre che della sua risalenza nel tempo;
- delle sue attuali condizioni lavorative, familiari e di integrazione nella comunità nazionale.
Resiste al ricorso il Ministero dell’Interno, depositando documentazione.
All’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi:
- “ l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei "diritti politici" di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 3 gennaio 2025, n. 137);
- “ Nella valutazione articolata che spetta all’amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini ” (da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 20 giugno 2024, n. 5516).
Nel caso in esame, ritiene il Collegio che la valutazione svolta dall’Amministrazione non sia manifestamente illogica o irragionevole.
Invero, quanto alla risalenza nel tempo del reato commesso, in realtà, l’Amministrazione “ ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni” (T.A.R. Lazio, sentenza n. 5615/2015) ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 2 marzo 2023, n. 3528), senza che il giudice possa per ciò solo sconfinare nel merito della scelta amministrativa adottata.
Nel caso di specie, peraltro, il reato è stato commesso dal ricorrente in quell’arco temporale - ossia il decennio anteriore alla presentazione dell’istanza (risalente al 20 gennaio 2018) - che costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell’art. 9 della l. n. 91/1992, incluso quello dell’irreprensibilità della condotta (cfr., ex multis , T.A.R. Roma Lazio sez. V, 24 settembre 2025, n. 16493).
L’Amministrazione ha, poi, adeguatamente motivato sulla rilevanza del fatto di reato commesso, idoneo, pur nella sua unicità, ad infirmare il giudizio d’irreprensibilità e affidabilità nei confronti del ricorrente, denotando la sua attitudine a non rispettare le norme a fondamento del nostro sistema giuridico e a disattendere i principi di un’ordinata convivenza all’interno dello Stato.
In ultimo, riguardo alla mancata valutazione delle condizioni lavorative e familiari del ricorrente, in realtà, l’Amministrazione ha esaustivamente motivato sulle ragioni del diniego, non limitandosi a richiamare la vicenda penale che ha coinvolto il ricorrente, ma esprimendo una valutazione circa la sua inaffidabilità.
Inoltre, osserva il Collegio che, con le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990, il ricorrente si è limitato ad asserire di essere inserito socialmente e di lavorare regolarmente come venditore ambulante, senza fornire nemmeno un principio di prova e senza far cenno alle proprie condizioni familiari, di guisa da non poter giustificare una diversa decisione dell’autorità procedente (cfr., in questo senso, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 8 giugno 2022, n. 7437).
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, rimanendo ferma la facoltà per il ricorrente di reiterare l’istanza di cittadinanza.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA CO, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
EL UC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL UC | TA CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.