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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/11/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4127/ 2023
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LAURETTA ALESSANDRO presso il cui studio elettivamente domicilia in VESUVIO N. 53 80040 80040 TRECASE
ITALIA
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallo CP_1 avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV.
SS DI LA - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la domanda volta a ottenere, in contraddittorio con l , l'accertamento e la declaratoria CP_1
1 dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma indicata in ricorso. Il ricorrente ha sostenuto, con varie argomentazioni, l'infondatezza della pretesa restitutoria dell' , deducendo, in particolare, la CP_1 mancanza di dolo e la sussistenza di un errore imputabile esclusivamente all' , e comunque la carenza di motivazione CP_2 del provvedimento impugnato. L' si è costituito e ha resistito alla domanda, chiedendone il CP_1 rigetto con varie argomentazioni. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Nel merito appare opportuno premettere quanto segue. Ed invero, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato- attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale
2 di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). Tuttavia, la stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_2 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”. Nella specie, i provvedimenti in cui viene richiesto l' indebito contengono il riferimento al periodo in cui sarebbero state erogate somme maggiori del dovuto, ma i motivi – tenuto conto anche del carattere specificamente tecnico della questione e quindi della non facile comprensibilità per persone anche di media cultura – sembrano indicati in maniera del tutto insufficiente ed apodittica. Al riguardo infatti non si dà fra l'altro alcuna indicazione sulla specifica natura dei requisiti che sarebbero insussistenti. E' evidente che, di fronte ad un tale tipo di generica contestazione, il soggetto colpito dal provvedimento non si trova in una posizione idonea a comprendere le reali e specifiche ragioni della revoca e quindi, conseguentemente a preparare una adeguata difesa. Deve, dunque, rilevarsi che manca, a sommesso avviso di questo giudice, una sufficiente indicazione sulle cause del presunto indebito e quindi una carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Non può quindi farsi gravare, nel caso in esame, sul ricorrente l'onere della prova della sussistenza delle condizioni che legittimavano la corresponsione della prestazione nella misura ritenuta non corretta dall . Infatti, come accennato, il CP_2 ricorrente doveva, in base all'atto sopra indicato, predisporre le proprie difese e indicare i mezzi di prova a pena delle decadenze di rito. Né può, pur riconoscendosi la controversia della questione, che deve essere tenuta però presente nel governo delle spese, ammettersi una prova in questa sede, in violazione del diritto di difesa del ricorrente, che, fra l'altro, anche per argomentare relativamente alla buona fede, doveva riferirsi al provvedimento impugnato. Deve quindi accogliersi la domanda dichiarandosi insussistente l'indebito. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono (non risultando necessario esaminare il requisito della buona fede).
3 Le spese di lite considerata la novità e la complessità delle questioni esaminate devono essere compensate ricorrendo i presupposti dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: 1. - accoglie la domanda del ricorrente, e per l'effetto accerta e dichiara l'irripetibilità delle prestazioni erogate dall in favore CP_1 di parte ricorrente, per un importo pari a € 1.273,74, condannando altresì l a porre in essere tutti gli atti conseguenti;
CP_2
2. - compensa le spese di lite;
3. - è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 30/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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