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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2024, n. 45231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45231 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da VITO DI NICOLA - Presidente - Sent. n. sez. 1545/2024 EL GA CC - 18/11/2024 ALDO ACETO - Relatore - R.G.N. 23884/2024 EN TO CC Motivazione Semplificata GI GI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: DO ZI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere LD CE;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale IC Lettieri che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1.ZI DO ricorre per l’annullamento della sentenza dell’11 giugno 2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino che, pronunciando in sede rescissoria, ha confermato la confisca del denaro in giudiziale sequestro già disposta dal giudice rescisso con sentenza del 15 febbraio 2022 che aveva applicato all’imputato la pena concordata con il Pubblico ministero di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 5000 di multa per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Il giudice rescissorio ha giustificato la confisca ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 osservando che la somma in disponibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 45231 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 18/11/2024 2 dell’imputato era sproporzionata rispetto al suo reddito essendo egli disoccupato al momento del fatto. 1.1.Con unico motivo impugna il capo relativo alla confisca contestando la natura di profitto del reato delle somme a suo tempo sequestrate e deducendo l’erronea applicazione dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 mancando la prova della consumazione di altri reati (anche se non accertati giudizialmente) dai quali potrebbe essere derivato il denaro sequestrato. 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Osserva il Collegio: 3.1.l’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, inserito dall’art. 6, comma 5, d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21, ha esteso ai delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (oggi anche al delitto di cui al quinto comma dell’art. 73 per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 3-bis, d.l. n. 123 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 2023) l’applicazione dell’art. 240-bis cod. pen. (“confisca in casi particolari” o “allargata” o “per sproporzione”); 3.2.presupposti applicativi della confisca “allargata” sono: a) la condanna per uno dei reati (cd. spia) elencati dall’art. 240-bis cod. pen.; b) la titolarità o la disponibilità di danaro, beni o altre utilità il cui valore è sproporzionato al reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla attività economica del condannato;
c) l’impossibilità di giustificare la provenienza di tali beni da tali fonti di reddito o attività; 3.3.è stato al riguardo precisato che è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491 - 01); 3.4.successivamente Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 - 01, ha precisato che: a) la confisca in casi particolari di cui all’art. 240-bis cod. pen. (definita nella prassi applicativa "atipica", "allargata" o “estesa”) costituisce misura di sicurezza che si differenzia dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria perché non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, ma beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta;
b) la sua previsione trae giustificazione dalla presunzione relativa di 3 accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato in sede penale. L'accertata responsabilità per taluni reati tassativamente elencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose. Nell'ottica del contrasto alla proliferazione del crimine, il legislatore consente una semplificazione probatoria, che si realizza mediante lo svincolo dell'oggetto dell'ablazione dal reato e l'onere, gravante sul condannato titolare o detentore dei beni da confiscare, di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall’accusa; c) escluso che la disposizione di legge pretenda che tra i beni del condannato ed il delitto presupposto sussista un collegamento di derivazione quale profitto o provento dello stesso, oppure un nesso pertinenziale, la relazione tra "reato-spia" ed elemento patrimoniale non è espressa dal legislatore in termini di produzione causale del secondo ad opera del primo, né di proporzione di valore tra i due elementi, ragione per la quale anche la collocazione temporale dell'incremento della ricchezza del condannato di per sé non assume rilievo quale criterio di selezione dei beni confiscabili;
d) la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è certo esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna;
e) la giurisprudenza della Corte di cassazione già da tempo ha ciò nondimeno avvertito la necessità di rinvenire un punto di equilibrio tra la finalità del contrasto alla criminalità lucrogenetica ed il sacrificio dei diritti di proprietà individuali, consapevolezza che ha ispirato la linea interpretativa per la quale le possibilità applicative della confisca allargata vanno circoscritte in funzione del criterio della "ragionevolezza temporale”, locuzione con la quale s'intende significare che il momento di acquisto del bene non deve essere talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato-spia" da determinare l'irragionevolezza della presunzione di derivazione da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata;
3.5.più recentemente, Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, rievocate, sul piano storico, le ragioni dell’introduzione nell’ordinamento penale dell’art. 12-sexies legge n. 356 del 1992, veicolato nel codice penale con l’aggiunta dell’art. 240-bis cod. pen. (“confisca in casi particolari”) in attuazione del principio della riserva di codice di cui all’art.
3-bis, inserito dall’art. 1 d.lgs. n. 21 del 2018, ha ricordato che fu data in tal modo attuazione all'obiettivo di confiscare le ricchezze non giustificate che fossero nella disponibilità di un soggetto che avesse riportato condanna per uno dei reati in detta norma elencati. Si tratta, in particolare, di una confisca giustificata dalla particolare gravità dei delitti spia ed 4 in cui la diminuzione patrimoniale è caratterizzata da un forte affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa in quanto fondata, nella sostanza, su tre elementi: la qualità di condannato per determinati reati;
la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica;
la presunzione che il patrimonio stesso derivi da altre attività criminose non accertate. In presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone. Il dubbio della compatibilità costituzionale di uno strumento tanto efficace quanto fortemente invasivo è stato escluso in considerazione del fatto che la presunzione relativa non realizza una reale inversione dell'onere della prova ma si limita a porre a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca (o di sequestro ad essa finalizzato) un onere di allegazione di fatti e circostanze di cui il giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà, in definitiva, la sussistenza. La confisca allargata (o di sproporzione) - e il sequestro che ne anticipa gli effetti - è una ‘species’ di un unico ‘genus’, costituito dalla confisca dei beni di sospetta origine illecita;
si tratta di uno strumento strutturato attraverso uno schema legale di carattere presuntivo caratterizzato sia da un allentamento del rapporto tra l'oggetto dell'ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull’accusa (in questo senso, Corte cost., sent. n. 24/2019). I rilevanti alleggerimenti probatori per l'accusa trovano un bilanciamento nell’onere di allegazione da parte del condannato, finalizzato a superare la presunzione di illecita accumulazione;
un onere che, come affermato dal Giudice delle leggi, deve limitarsi a rendere credibile la provenienza lecita dei beni (Corte cost., sent. n. 33/2018) e che - annotano le Sezioni Unite - si pone tra diritto e prova, tra requisiti di struttura della fattispecie ablatoria e, soprattutto, accertamento processuale, tra tipicità e diritto di difesa;
una fattispecie ablatoria in movimento, in divenire, che pone questioni ed esigenze di conformazione di consolidati schemi interpretativi e che, senza cedere a semplificazioni probatorie incontrollate, siano capaci di studiare le condotte e, attraverso il processo, il loro significato obiettivo;
3.6.la applicazione della confisca allargata prescinde, dunque, dal rapporto pertinenziale del bene con il reato-spia oggetto di condanna (Sez. U, Montella, cit.; Sez. U, Crostella;
Sez. U, Rizzi;
Sez. 1, n. 16122 del 28/02/2018, Spaziale, Rv. 276183 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269657 - 01; Sez. 5, n. 19358 del 21/02/2013, Rao, Rv. 255381 - 01; Sez. 3, n. 38249 del 09/07/2008, Sforza, Rv. 241273 - 01); 3.7.Sez. U, Crostella, ha espressamente riconosciuto la possibilità di confiscare beni acquisiti in un momento successivo alla perpetrazione del “reato- spia”; ferma restando la natura non pertinenziale della relazione tra cosa e reato 5 e l'assenza del nesso di derivazione della prima dal secondo, sono confiscabili anche gli elementi patrimoniali acquisiti dopo la perpetrazione del reato, purché non distaccati da questo da un lungo lasso temporale che renda irragionevole la ablazione e, comunque, non successivi alla pronuncia della sentenza di condanna o di patteggiamento;
3.8.alla luce delle considerazioni che precedono si mostra la palese inconsistenza (e genericità) delle argomentazioni difensive che, piuttosto che dimostrare la lecita provenienza del denaro, si sono limitate a escluderne il nesso di derivazione dal reato oggetto di condanna e qualsiasi relazione di pertinenzialità laddove altri, come si è spiegato, sarebbero stati gli argomenti da spendere e che non lo sono stati affatto. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18/11/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente LD CE IT Di IC
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale IC Lettieri che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1.ZI DO ricorre per l’annullamento della sentenza dell’11 giugno 2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino che, pronunciando in sede rescissoria, ha confermato la confisca del denaro in giudiziale sequestro già disposta dal giudice rescisso con sentenza del 15 febbraio 2022 che aveva applicato all’imputato la pena concordata con il Pubblico ministero di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 5000 di multa per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Il giudice rescissorio ha giustificato la confisca ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 osservando che la somma in disponibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 45231 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 18/11/2024 2 dell’imputato era sproporzionata rispetto al suo reddito essendo egli disoccupato al momento del fatto. 1.1.Con unico motivo impugna il capo relativo alla confisca contestando la natura di profitto del reato delle somme a suo tempo sequestrate e deducendo l’erronea applicazione dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 mancando la prova della consumazione di altri reati (anche se non accertati giudizialmente) dai quali potrebbe essere derivato il denaro sequestrato. 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Osserva il Collegio: 3.1.l’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, inserito dall’art. 6, comma 5, d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21, ha esteso ai delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (oggi anche al delitto di cui al quinto comma dell’art. 73 per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 3-bis, d.l. n. 123 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 2023) l’applicazione dell’art. 240-bis cod. pen. (“confisca in casi particolari” o “allargata” o “per sproporzione”); 3.2.presupposti applicativi della confisca “allargata” sono: a) la condanna per uno dei reati (cd. spia) elencati dall’art. 240-bis cod. pen.; b) la titolarità o la disponibilità di danaro, beni o altre utilità il cui valore è sproporzionato al reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla attività economica del condannato;
c) l’impossibilità di giustificare la provenienza di tali beni da tali fonti di reddito o attività; 3.3.è stato al riguardo precisato che è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491 - 01); 3.4.successivamente Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 - 01, ha precisato che: a) la confisca in casi particolari di cui all’art. 240-bis cod. pen. (definita nella prassi applicativa "atipica", "allargata" o “estesa”) costituisce misura di sicurezza che si differenzia dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria perché non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, ma beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta;
b) la sua previsione trae giustificazione dalla presunzione relativa di 3 accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato in sede penale. L'accertata responsabilità per taluni reati tassativamente elencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose. Nell'ottica del contrasto alla proliferazione del crimine, il legislatore consente una semplificazione probatoria, che si realizza mediante lo svincolo dell'oggetto dell'ablazione dal reato e l'onere, gravante sul condannato titolare o detentore dei beni da confiscare, di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall’accusa; c) escluso che la disposizione di legge pretenda che tra i beni del condannato ed il delitto presupposto sussista un collegamento di derivazione quale profitto o provento dello stesso, oppure un nesso pertinenziale, la relazione tra "reato-spia" ed elemento patrimoniale non è espressa dal legislatore in termini di produzione causale del secondo ad opera del primo, né di proporzione di valore tra i due elementi, ragione per la quale anche la collocazione temporale dell'incremento della ricchezza del condannato di per sé non assume rilievo quale criterio di selezione dei beni confiscabili;
d) la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è certo esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna;
e) la giurisprudenza della Corte di cassazione già da tempo ha ciò nondimeno avvertito la necessità di rinvenire un punto di equilibrio tra la finalità del contrasto alla criminalità lucrogenetica ed il sacrificio dei diritti di proprietà individuali, consapevolezza che ha ispirato la linea interpretativa per la quale le possibilità applicative della confisca allargata vanno circoscritte in funzione del criterio della "ragionevolezza temporale”, locuzione con la quale s'intende significare che il momento di acquisto del bene non deve essere talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato-spia" da determinare l'irragionevolezza della presunzione di derivazione da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata;
3.5.più recentemente, Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, rievocate, sul piano storico, le ragioni dell’introduzione nell’ordinamento penale dell’art. 12-sexies legge n. 356 del 1992, veicolato nel codice penale con l’aggiunta dell’art. 240-bis cod. pen. (“confisca in casi particolari”) in attuazione del principio della riserva di codice di cui all’art.
3-bis, inserito dall’art. 1 d.lgs. n. 21 del 2018, ha ricordato che fu data in tal modo attuazione all'obiettivo di confiscare le ricchezze non giustificate che fossero nella disponibilità di un soggetto che avesse riportato condanna per uno dei reati in detta norma elencati. Si tratta, in particolare, di una confisca giustificata dalla particolare gravità dei delitti spia ed 4 in cui la diminuzione patrimoniale è caratterizzata da un forte affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa in quanto fondata, nella sostanza, su tre elementi: la qualità di condannato per determinati reati;
la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica;
la presunzione che il patrimonio stesso derivi da altre attività criminose non accertate. In presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone. Il dubbio della compatibilità costituzionale di uno strumento tanto efficace quanto fortemente invasivo è stato escluso in considerazione del fatto che la presunzione relativa non realizza una reale inversione dell'onere della prova ma si limita a porre a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca (o di sequestro ad essa finalizzato) un onere di allegazione di fatti e circostanze di cui il giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà, in definitiva, la sussistenza. La confisca allargata (o di sproporzione) - e il sequestro che ne anticipa gli effetti - è una ‘species’ di un unico ‘genus’, costituito dalla confisca dei beni di sospetta origine illecita;
si tratta di uno strumento strutturato attraverso uno schema legale di carattere presuntivo caratterizzato sia da un allentamento del rapporto tra l'oggetto dell'ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull’accusa (in questo senso, Corte cost., sent. n. 24/2019). I rilevanti alleggerimenti probatori per l'accusa trovano un bilanciamento nell’onere di allegazione da parte del condannato, finalizzato a superare la presunzione di illecita accumulazione;
un onere che, come affermato dal Giudice delle leggi, deve limitarsi a rendere credibile la provenienza lecita dei beni (Corte cost., sent. n. 33/2018) e che - annotano le Sezioni Unite - si pone tra diritto e prova, tra requisiti di struttura della fattispecie ablatoria e, soprattutto, accertamento processuale, tra tipicità e diritto di difesa;
una fattispecie ablatoria in movimento, in divenire, che pone questioni ed esigenze di conformazione di consolidati schemi interpretativi e che, senza cedere a semplificazioni probatorie incontrollate, siano capaci di studiare le condotte e, attraverso il processo, il loro significato obiettivo;
3.6.la applicazione della confisca allargata prescinde, dunque, dal rapporto pertinenziale del bene con il reato-spia oggetto di condanna (Sez. U, Montella, cit.; Sez. U, Crostella;
Sez. U, Rizzi;
Sez. 1, n. 16122 del 28/02/2018, Spaziale, Rv. 276183 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269657 - 01; Sez. 5, n. 19358 del 21/02/2013, Rao, Rv. 255381 - 01; Sez. 3, n. 38249 del 09/07/2008, Sforza, Rv. 241273 - 01); 3.7.Sez. U, Crostella, ha espressamente riconosciuto la possibilità di confiscare beni acquisiti in un momento successivo alla perpetrazione del “reato- spia”; ferma restando la natura non pertinenziale della relazione tra cosa e reato 5 e l'assenza del nesso di derivazione della prima dal secondo, sono confiscabili anche gli elementi patrimoniali acquisiti dopo la perpetrazione del reato, purché non distaccati da questo da un lungo lasso temporale che renda irragionevole la ablazione e, comunque, non successivi alla pronuncia della sentenza di condanna o di patteggiamento;
3.8.alla luce delle considerazioni che precedono si mostra la palese inconsistenza (e genericità) delle argomentazioni difensive che, piuttosto che dimostrare la lecita provenienza del denaro, si sono limitate a escluderne il nesso di derivazione dal reato oggetto di condanna e qualsiasi relazione di pertinenzialità laddove altri, come si è spiegato, sarebbero stati gli argomenti da spendere e che non lo sono stati affatto. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18/11/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente LD CE IT Di IC