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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/11/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2614/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. OL NI Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore est. dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2614/2024 promossa da:
DOTT.SSA (C. F: ) nata ad [...] il Email_1 C.F._1
11.02.1974 e residente a[...], rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo dall'Avv. Elio Ferrara ( del Foro di C.F._2
Alessandria e dall'Avv. Andrea Ferrara ( ) del foro di Alessandria, presso il cui C.F._3
studio, sito in Alessandria, Via Bergamo n.86 ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. CP_1 C.F._4
resistente contumace
Oggetto: REVOCA DICHIARAZIONE DI INTERDIZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato le seguenti conclusioni
RICORRENTE
pagina 1 di 5 “L'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni ulteriore istanza o eccezione, voglia dichiarare: la revoca della tutela nei confronti del Sig. nato il [...] in [...] e residente in [...]
Morbello, Località Cherpione Galluzzi n.12 a norma delle art 473-bis 52 c.p.c e s.s. in quanto sono venuti meno i presupposti per il mantenimento della misura interdittiva;
la revoca delle funzioni di tutore in capo alla Dott.ssa nonché la revoca del relativo incarico all'Ente ASL ed Persona_1
al relativo ufficio di competenza delegante in virtù della delibera n. 587/2022 indicata;
riconoscersi
l'efficacia immediata ai sensi dell'art. 741, comma secondo, c.p.c In via istruttoria, disporsi ogni accertamento tecnico ritenuto necessario”
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva di essere dipendente presso l'Ufficio
ASL di Alessandria, sito in Via Venezia n.6, con funzioni di responsabile dell'ufficio tutele;
nell'esercizio di tali funzioni, svolgeva altresì l'incarico di "tutore" dell'odierno resistente, Sig. CP_1
nato il [...] in [...] e residente in [...], Località Cherpione
[...]
Galluzzi n.12, dichiarato "interdetto" con sentenza n. 533/2020 pronunciata dal Tribunale di
Alessandria, con RG n.1658/2018 (Doc. prod. 2.3.4.5); rilevava parte ricorrente che detto incarico veniva deliberato (delibera 587/2022 ASL Alessandria — Doc. Prod. 5) in data 11.07.2022 dall'ASL di
Alessandria; esponeva altresì parte ricorrente che in data 21.02.2024 le veniva notificato – nell'ambito della funzione di tutore - l'avviso conclusione delle indagini preliminari, ex. ad 415-bis c.c.p., in relazione al procedimento penale RGNR 673/2022, promosso dalla Procura di Alessandria, nei confronti del Sig. , per i reati di cui agli art 640 c.p. e 640 c.p. comma 1 e 2, n 2-bis c.p.; CP_1
dopo aver esaminato gli atti del procedimento penale, riscontrava che il giorno 28.11.2022, su richiesta del sig. Pubblico Ministero veniva redatta una perizia psichiatrica da parte del Dott. ; la Persona_2
citata consulenza era volta ad accertare la capacità di intendere e volere dell'imputato, specificando se le patologie riscontrate, in fase di interdizione, fossero compatibili con le modalità esecutive dei reati contestati e con lo stato psichico del soggetto;
evidenziava parte ricorrente che il Dott. , Persona_3
quale C.T. nominato dal GIP, certificava che, che ..."per compiere i reati contestati è impensabile una compromissione, anche parziale, della capacità di intendere e di volere" ... "esaminando i fatti compiuti dal periziando escluderei che tali reati possano essere considerati "sintomo reato" in ambito forense"
... "relativamente alle misure civilistiche si ritiene il provvedimento di tutela sproporzionato alle condizioni psicopatologiche del soggetto" ... "appare, quindi, non plausibile sostenere l'impossibilità che il periziando eserciti la totalità dei propri diritti civili" ... (doc. prod. ricorrente doc. 7); rilevava parte ricorrente che risultava la pendenza di ulteriori procedimenti penali a carico del sig. CP_1
presso il Tribunale di Milano e riguardanti reati affini a quelli contestati;
in data 06.05.2024, la stessa pagina 2 di 5 ricorrente riportava al Giudice Tutelare, Dott. Marco Bonci, la situazione "ut supra" descritta e Per_1
certificata dal CT. Del P.M.; con decreto, in data 15.05.2024, il Giudice Tutelare Marco Bonci autorizzava "ad agire per la revoca della tutela" (Doc.prod.8 prod. ricorrente).
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “L'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni ulteriore istanza o eccezione, voglia dichiarare: la revoca della tutela nei confronti del
Sig. nato il [...] in [...] e residente in [...], Località Cherpione CP_1
Galluzzi n.12 a norma delle art 473-bis 52 c.p.c e s.s. in quanto sono venuti meno i presupposti per il mantenimento della misura interdittiva;
la revoca delle funzioni di tutore in capo alla Dott.ssa
nonché la revoca del relativo incarico all'Ente ASL ed al relativo ufficio di Persona_1
competenza delegante in virtù della delibera n. 587/2022 indicata;
riconoscersi l'efficacia immediata ai sensi dell'art. 741, comma secondo, c.p.c In via istruttoria, disporsi ogni accertamento tecnico ritenuto necessario”.
Effettuata la regolare notifica del ricorso la causa veniva rinviata all'udienza del 22 maggio per l'audizione dell'interdetto.
In tale udienza veniva sentito l'interdetto il quale si dichiarava d'accordo con la revoca della procedura di interdizione.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23 ottobre 2025 la causa veniva riservata per la decisione collegiale
Motivi della decisione
La domanda è fondata e come tale deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
La relazione di CT resa nell'ambito del procedimento penale RGNR 673/2022 ha consentito di accertare che il sig. - pur presentando una personalità "narcisistica" deve ritenersi CP_1
capace di intendere e volere, in quanto la commissione dei reati al medesimo contestati appare incompatibile con una “…. compromissione, anche parziale, della capacità di intendere e di volere"; in particolare il CTU afferma che "esaminando i fatti compiuti dal periziando escluderei che tali reati possano essere considerati "sintomo reato" in ambito forense”.
A tale conclusione avente natura scientifica si aggiunge il fatto che - durante l'audizione - il sig.
è apparso orientato nel tempo e nello spazio ed ha fornito, alle pur semplici domande che CP_1
gli sono state sottoposte, risposte chiare e coerenti.
Nel caso concreto, nell'attualità, deve – pertanto - essere esclusa una condizione stabilizzata di infermità che comporti la necessità di assistenza e di tutela per evitare l'effetto di uno stato pregiudizievole di abbandono e di disinteresse pericoloso, soprattutto nel compimento degli atti rilevanti per la cura della persona in ambito sanitario e patrimoniale.
pagina 3 di 5 Peraltro l'accertata “personalità narcisistica” rende verosimile che il sig. sia persona che CP_1
necessità ancora di sostegno e di aiuto nella gestione della vita quotidiana;
tale circostanza porta a rendere necessaria la verifica dei presupposti per l'apertura di una amministrazione di sostegno.
Nulla sulle spese stante la mancanza di costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando: disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: revoca la procedura di tutela nei confronti del Sig. nato il [...] in [...] e CP_1
residente in [...], Località Cherpione Galluzzi n.12 dispone la revoca delle funzioni di tutore in capo alla Dott.ssa nonché la revoca del Persona_1
relativo incarico all' ed al relativo ufficio di competenza delegante in virtù della delibera n. Pt_1
587/2022 indicata;
dispone che il tutore depositi il rendiconto finale della gestione della procedura di ADS entro il termine di mesi sei dispone l'efficacia immediata ai sensi dell'art. 741, comma secondo, c.p.c dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Dispone la trasmissione di copia degli atti al P.M. sede per l'eventuale promuovimento di azione per l'apertura di procedura di Amministrazione di sostegno nei confronti di . CP_1
Alessandria, camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente dott.
OL NI
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. OL NI Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore est. dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2614/2024 promossa da:
DOTT.SSA (C. F: ) nata ad [...] il Email_1 C.F._1
11.02.1974 e residente a[...], rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo dall'Avv. Elio Ferrara ( del Foro di C.F._2
Alessandria e dall'Avv. Andrea Ferrara ( ) del foro di Alessandria, presso il cui C.F._3
studio, sito in Alessandria, Via Bergamo n.86 ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. CP_1 C.F._4
resistente contumace
Oggetto: REVOCA DICHIARAZIONE DI INTERDIZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato le seguenti conclusioni
RICORRENTE
pagina 1 di 5 “L'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni ulteriore istanza o eccezione, voglia dichiarare: la revoca della tutela nei confronti del Sig. nato il [...] in [...] e residente in [...]
Morbello, Località Cherpione Galluzzi n.12 a norma delle art 473-bis 52 c.p.c e s.s. in quanto sono venuti meno i presupposti per il mantenimento della misura interdittiva;
la revoca delle funzioni di tutore in capo alla Dott.ssa nonché la revoca del relativo incarico all'Ente ASL ed Persona_1
al relativo ufficio di competenza delegante in virtù della delibera n. 587/2022 indicata;
riconoscersi
l'efficacia immediata ai sensi dell'art. 741, comma secondo, c.p.c In via istruttoria, disporsi ogni accertamento tecnico ritenuto necessario”
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva di essere dipendente presso l'Ufficio
ASL di Alessandria, sito in Via Venezia n.6, con funzioni di responsabile dell'ufficio tutele;
nell'esercizio di tali funzioni, svolgeva altresì l'incarico di "tutore" dell'odierno resistente, Sig. CP_1
nato il [...] in [...] e residente in [...], Località Cherpione
[...]
Galluzzi n.12, dichiarato "interdetto" con sentenza n. 533/2020 pronunciata dal Tribunale di
Alessandria, con RG n.1658/2018 (Doc. prod. 2.3.4.5); rilevava parte ricorrente che detto incarico veniva deliberato (delibera 587/2022 ASL Alessandria — Doc. Prod. 5) in data 11.07.2022 dall'ASL di
Alessandria; esponeva altresì parte ricorrente che in data 21.02.2024 le veniva notificato – nell'ambito della funzione di tutore - l'avviso conclusione delle indagini preliminari, ex. ad 415-bis c.c.p., in relazione al procedimento penale RGNR 673/2022, promosso dalla Procura di Alessandria, nei confronti del Sig. , per i reati di cui agli art 640 c.p. e 640 c.p. comma 1 e 2, n 2-bis c.p.; CP_1
dopo aver esaminato gli atti del procedimento penale, riscontrava che il giorno 28.11.2022, su richiesta del sig. Pubblico Ministero veniva redatta una perizia psichiatrica da parte del Dott. ; la Persona_2
citata consulenza era volta ad accertare la capacità di intendere e volere dell'imputato, specificando se le patologie riscontrate, in fase di interdizione, fossero compatibili con le modalità esecutive dei reati contestati e con lo stato psichico del soggetto;
evidenziava parte ricorrente che il Dott. , Persona_3
quale C.T. nominato dal GIP, certificava che, che ..."per compiere i reati contestati è impensabile una compromissione, anche parziale, della capacità di intendere e di volere" ... "esaminando i fatti compiuti dal periziando escluderei che tali reati possano essere considerati "sintomo reato" in ambito forense"
... "relativamente alle misure civilistiche si ritiene il provvedimento di tutela sproporzionato alle condizioni psicopatologiche del soggetto" ... "appare, quindi, non plausibile sostenere l'impossibilità che il periziando eserciti la totalità dei propri diritti civili" ... (doc. prod. ricorrente doc. 7); rilevava parte ricorrente che risultava la pendenza di ulteriori procedimenti penali a carico del sig. CP_1
presso il Tribunale di Milano e riguardanti reati affini a quelli contestati;
in data 06.05.2024, la stessa pagina 2 di 5 ricorrente riportava al Giudice Tutelare, Dott. Marco Bonci, la situazione "ut supra" descritta e Per_1
certificata dal CT. Del P.M.; con decreto, in data 15.05.2024, il Giudice Tutelare Marco Bonci autorizzava "ad agire per la revoca della tutela" (Doc.prod.8 prod. ricorrente).
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “L'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni ulteriore istanza o eccezione, voglia dichiarare: la revoca della tutela nei confronti del
Sig. nato il [...] in [...] e residente in [...], Località Cherpione CP_1
Galluzzi n.12 a norma delle art 473-bis 52 c.p.c e s.s. in quanto sono venuti meno i presupposti per il mantenimento della misura interdittiva;
la revoca delle funzioni di tutore in capo alla Dott.ssa
nonché la revoca del relativo incarico all'Ente ASL ed al relativo ufficio di Persona_1
competenza delegante in virtù della delibera n. 587/2022 indicata;
riconoscersi l'efficacia immediata ai sensi dell'art. 741, comma secondo, c.p.c In via istruttoria, disporsi ogni accertamento tecnico ritenuto necessario”.
Effettuata la regolare notifica del ricorso la causa veniva rinviata all'udienza del 22 maggio per l'audizione dell'interdetto.
In tale udienza veniva sentito l'interdetto il quale si dichiarava d'accordo con la revoca della procedura di interdizione.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23 ottobre 2025 la causa veniva riservata per la decisione collegiale
Motivi della decisione
La domanda è fondata e come tale deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
La relazione di CT resa nell'ambito del procedimento penale RGNR 673/2022 ha consentito di accertare che il sig. - pur presentando una personalità "narcisistica" deve ritenersi CP_1
capace di intendere e volere, in quanto la commissione dei reati al medesimo contestati appare incompatibile con una “…. compromissione, anche parziale, della capacità di intendere e di volere"; in particolare il CTU afferma che "esaminando i fatti compiuti dal periziando escluderei che tali reati possano essere considerati "sintomo reato" in ambito forense”.
A tale conclusione avente natura scientifica si aggiunge il fatto che - durante l'audizione - il sig.
è apparso orientato nel tempo e nello spazio ed ha fornito, alle pur semplici domande che CP_1
gli sono state sottoposte, risposte chiare e coerenti.
Nel caso concreto, nell'attualità, deve – pertanto - essere esclusa una condizione stabilizzata di infermità che comporti la necessità di assistenza e di tutela per evitare l'effetto di uno stato pregiudizievole di abbandono e di disinteresse pericoloso, soprattutto nel compimento degli atti rilevanti per la cura della persona in ambito sanitario e patrimoniale.
pagina 3 di 5 Peraltro l'accertata “personalità narcisistica” rende verosimile che il sig. sia persona che CP_1
necessità ancora di sostegno e di aiuto nella gestione della vita quotidiana;
tale circostanza porta a rendere necessaria la verifica dei presupposti per l'apertura di una amministrazione di sostegno.
Nulla sulle spese stante la mancanza di costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando: disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: revoca la procedura di tutela nei confronti del Sig. nato il [...] in [...] e CP_1
residente in [...], Località Cherpione Galluzzi n.12 dispone la revoca delle funzioni di tutore in capo alla Dott.ssa nonché la revoca del Persona_1
relativo incarico all' ed al relativo ufficio di competenza delegante in virtù della delibera n. Pt_1
587/2022 indicata;
dispone che il tutore depositi il rendiconto finale della gestione della procedura di ADS entro il termine di mesi sei dispone l'efficacia immediata ai sensi dell'art. 741, comma secondo, c.p.c dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Dispone la trasmissione di copia degli atti al P.M. sede per l'eventuale promuovimento di azione per l'apertura di procedura di Amministrazione di sostegno nei confronti di . CP_1
Alessandria, camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente dott.
OL NI
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