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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10367 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59773/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59773/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con il patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliata in VIA DEI PORTOGHESI 12 00186 ROMA -
ATTRICE-opponente Contro
(C.F. ) in liquidazione, con sede in Napoli alla via De Roberto 44, p. iva CP_1 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. rappresentata e P.IVA_2 Controparte_2 difesa dall'Avv. Arturo Meo C.F , come per mandato in atti, con elezione di CodiceFiscale_1 domicilio telematica, dichiarando il suddetto difensore che eventuali comunicazioni ed informazioni relative alla presente procedura possono essere effettuate al num. fax 0825.1644759, o all'indirizzo di posta certificata - Email_1 CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
La ha proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. e in citazione ha Parte_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione: - in via preliminare, dichiarare ammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.; - nel merito, revocare il DECRETO INGIUNTIVO telematico n. 17096/2021 (R.G. 51767/2021) del Tribunale Ordinario di Roma previo, qualora occorra in via riconvenzionale, accertamento dell'avvenuta compensazione o, comunque previa declaratoria della stessa, con conseguente estinzione di ogni pretesa relativa l'annualità 2011, oggetto di cessione e di ingiunzione, per tutte le causali esposte nei motivi di opposizione;
In ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato dall'opposta nei confronti della . Differita la prima Parte_1 udienza ex art. 168 bis comma V c.p.c. al 9-5-2023, in data 19-4-2023 si è costituita in giudizio la convenuta opposta rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: 1) CP_1 pagina 1 di 5 In via principale, dichiarare non ammissibile la opposizione al d.i. n. 17096/2021 emesso dal Tribunale di Roma rg. 51767/2021, in quanto tardiva;
2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Giudice dovesse ritenere ammissibile la tardiva opposizione, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento, l'istante società ha diritto al pagamento di euro € 545.634,98 (salvo errori ed omissioni) di cui € 5.848,68 per spese legali, non attribuiti nel procedimento monitorio (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo da parte della in persona del legale r.p.t., Parte_1 e, per l'effetto 3) condannare la Controparte_3 Parte_1
in persona del legale r.p.t., al versamento di euro
[...] Controparte_3 545.634,98 di cui € 5.848,68 per spese legali, non attribuiti nel procedimento monitorio (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante; 4) rigettando l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 17096/2021 del Tribunale di Roma, già, quest'ultimo, munito di efficacia esecutiva, confermando l'opposto decreto ingiuntivo n. 17096/2021. 5) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Il giudice ha concesso alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e successivamente ha rinviato la causa per la precisazione delle definitive conclusioni, riservando la causa a sentenza con ordinanza del 15-12-2024 con la quale sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche a decorrere dalla data di ultima comunicazione dell'ordinanza del 15-12-2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta dall'Avvocatura dello Stato di cui all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio va dichiarata ammissibile stante la nullità della prima notificazione del decreto ingiuntivo all'indirizzo PEC riferibile ad un Email_2 Dipartimento (DAGL) della Sul punto correttamente la difesa Parte_1 erariale ha evidenziato che il decreto non poteva essere notificato alla parte Parte_1 ma doveva essere notificato all'Avvocatura dello Stato tenuto conto dell'art. 11 R.D.
[...] 1611/1933 in base al quale: “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi […] devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”. La difesa erariale ha poi evidenziato che solo in data 19-7-2022 con nota DIE-0003896-P (di cui all'allegato doc. n. 1) la ha formalmente trasmesso Parte_1 all'Avvocatura dello Stato il ricorso per decreto ingiuntivo con il quale è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto. Pertanto, il dies a quo di decorrenza del termine (40 gg.) per proporre opposizione al decreto ingiuntivo può farsi coincidere con il 19-7-2022 rispetto al quale l'opposizione (detratto il periodo di sospensione feriale) deve ritenersi ritualmente proposta stante l'allegata notificazione in data 26-9-2022 a mezzo PEC dell'atto di citazione ex art. 650 c.p.c.. Nel merito, l'opposizione poggia sull'assunto dell'avvenuta comunicazione alla con nota Prot. DIE CP_1 0011146 P-4 del 07.08.2013 del decreto in data 6-8-2013 con il quale era stata regolata la posizione dell'impresa relativamente alle annualità 2009, 2010 e 2011: in proposito a Controparte_4 pagg. 12/13 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo si legge che: “In particolare con tale provvedimento, dopo aver dato conto degli esiti conclusivi degli accertamenti della Guardia di finanza attestanti l'indebita percezione del contributo all'editoria per l'anno 2009, si è proceduto: - alla determinazione del contributo spettante all'impresa per Parte_2 l'anno 2011, pari ad € 1.427.734,35, al netto delle ritenute;
- alla determinazione della quota integrativa di contributo spettante all'impresa per l'anno 2010, pari Parte_2 ad € 154.910,14, al netto delle ritenute;
- all'annullamento del decreto in data 14 dicembre 2010 con cui era stato liquidato il contributo relativo all'anno 2009, pari ad € 2.389.690,92, al netto delle ritenute e pagina 2 di 5 conseguente esclusione dal contributo medesimo;
- alla contestuale parziale compensazione tra le somme spettanti all'impresa quale contributo per l'anno 2011 e quota integrativa per l'anno 2010, pari complessivamente ad € 1.582.644,49, e la maggior somma indebitamente percepita dall'impresa a titolo di contributo per l'anno 2009, pari ad € 2.389.690,92, al netto delle ritenute;
- alla determinazione dell'indebito da ripetere, a carico dell'impresa pari ad € Parte_2 807.046,43, con riserva di determinazione delle ulteriori somme dovute dall'impresa
[...] a titolo di interessi e rivalutazione monetaria da calcolare secondo Parte_2 legge. Inoltre, nel corpo del decreto, dopo aver dato atto di tutte le cessioni del credito notificate all'Ufficio, si disponeva con un RITENUTO “di non poter aderire e dare seguito ai sopra citati atti di cessione del credito, stipulati a valere sui contributi relativi agli anni 2011e 2010, in considerazione del fatto che, per le motivazioni sopra illustrate, tali contributi non sono esigibili essendo prevalente il credito vantato nel pubblico interesse dell'erario a titolo di ripetizione delle somme non dovute per l'annualità 2009…..” .” La difesa erariale opponente ha altresì asserito in citazione che: “Il decreto in data 6 agosto 2013 notificato alla cessionaria – ancorché poi annullato per vizi procedurali CP_1 eccepiti in sede di contenziosi proposti dall'impresa editrice, è stato confermato, sul piano sostanziale, dai successivi decreti adottati e, da ultimo, dal decreto del 9 ottobre 2017, non impugnato”. Per quanto esposto l'Avvocatura dello Stato ha dedotto che “Fin dal 2013, quindi, era ampiamente nota alla ricorrente la situazione che impediva la soddisfazione delle ragioni del cessionario, ribadita dai successivi decreti e, dunque, può ritenersi che vi fosse piena consapevolezza della non spettanza di tali somme”, e che: “…la nota dell'Amministrazione del 4/07/2012 (cfr. all. 8) costituisce una mera presa d'atto della cessione del credito, e non anche un'accettazione, mancando qualsivoglia manifestazione di volontà in tal senso”. La convenuta opposta, ha contestato l'opposizione sia sul piano CP_1 formale della tempestività che nel merito, contestando l'estinzione del credito vantato da CP_1 per compensazione e quindi l'inesistenza del credito, evidenziando che “a pag. 11 dell'atto introduttivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si parla solo di “di indagini espletate dalla Guarda di Finanza e le conseguenti ipotesi di reato”, ma non sono in alcun modo dimostrate ed allegate le indagini della Guardia di Finanza, nonché le ipotesi di reato e come le stesse siano state reputate ed eventualmente giudicate”. Inoltre, la difesa di parte convenuta/opposta ha rimarcato che “parte opponente omette del tutto di ricordare i giudizi promossi dalla dinanzi al TAR LAZIO, CP_1 accolti e non impugnati sui quali è caduto il giudicato”, in particolare evidenziando l'identità di decreti successivi a quelli connotati da vizi procedurali, tra cui quello del 3-3-2014 impugnato e cassato da sentenza del TAR e non appellato. Infine, la difesa di parte convenuta opposta ha ricordato in comparsa conclusionale che: “in data 12/12/2022, dopo aver proceduto a contattare telefonicamente, come già esposto negli scritti di causa, il legale scrivente la Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIE ha autonomamente comunicato alla Agenzia delle Entrate di Napoli di essere debitrice nei confronti della odierna opposta della somma di € 539.789,30, importo liquidato dal d.i. 17096/2021, nonché del pedissequo atto di precetto. All'allegato 16, versato in atti al momento della costituzione, e riprodotto anche con le II memorie di cui all'art. 183 VI comma è attestato il riconoscimento del debito nei Cont confronti della da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIE, corredato da atto di pignoramento presso terzi da parte della di Napoli del 18/01/2023. Controparte_5 Il riconoscimento di un debito non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva, né esige formule speciali, potendo risultare, implicitamente, come nel caso di specie, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo (Cass. 9097/18). L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. n. 15353/02)”. Nella comparsa di costituzione nel presente giudizio la difesa di ha altresì osservato quanto segue: “La compensazione di cui parla parte oggi opponente CP_1
pagina 3 di 5 non poteva essere effettuata poiché, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente non ci si trova dinanzi ad una cessione non accettata dal debitore (il debitore nel caso di specie ha preso atto della cessione del credito in data 04/07/2012, nonché ritenuto erogabile il contributo in data 29/11/2012). Solo in data 06/08/2013 ha comunicato alla opposta società che non ricorrevano i presupposti per il pagamento di quanto richiesto, i 500.000,00 € di cui al decreto ingiuntivo oggi opposto. Pertanto non è applicabile l'art. 1248 cp. 2 c.c., come sostiene invece parte opponente, che dispone “la cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione”, perché il debitore non ha accettato la cessione solo un anno dopo la notifica ossia il 06/08/2013, essendo il credito sorto in data 29/11/2012, ossia nel momento in cui è stato emesso il decreto di concessione del credito per l'anno 2011, sia perché il decreto di annullamento del credito del 2009 è stato cassato da un provvedimento del TAR del Lazio passato in giudicato. Quindi ci si viene a trovare dinanzi ad un credito, quello del 2009, vivo ed esigibile nell'anno 2014, in virtù della sentenza n. 213/2014 del Tar del Lazio, provvedimento che determina la rivivescenza del credito dell'anno 2009, quindi, comunque non più adducibile in compensazione. Inoltre non può operare la compensazione anche perché, se pur volessimo attribuire alla notifica della cessione del credito del 04/07/2012 la qualificazione di presa di atto e non di accettazione, il problema dell'accettazione e quindi del riconoscimento del debito, sarebbe risolto, e questa volta non solo sostanzialmente, ma anche formalmente, dalla comunicazione del 12/12/2022 della
[...]
DIE, che, con la richiesta n. 202200004289007 effettuata ai sensi dell'art. 48- Parte_1 bis del DPR n. 602 del 1973, (che dispone che prima di effettuare pagamenti superiori a euro 5.000, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica devono verificare se il beneficiario risulta avere somme iscritte a ruolo per cui è inadempiente) , alla Parte_3
, DI ESSERE DEBITORE nei confronti della società oggi opposta della Controparte_5 somma di €. 539.786,30, ossia dell'importo pari al precetto notificato in data 04/12/2022 relativo al decreto ingiuntivo n. 17096/2021. La manifestazione di volontà fornita, secondo questa difesa fin dal 2012, ma estrinsecata dalla opponente Amministrazione in una ammissione di essere debitore nei confronti della opposta società in data 12/12/2022, preclude al ceduto la possibilità di opporre in compensazione al cessionario il credito vantato nei confronti del cedente e comunque costituisce una manifestazione di volontà da parte dell'opponente di corrispondere quanto previsto nella cessione del credito del 2012”. Le osservazioni della difesa di parte convenuta opposta sono agganciate alla documentazione indicata e non risultano specificamente contraddette da prove documentali di segno contrario, per cui si deve ritenere nel caso di specie che la Pubblica Amministrazione non possa opporre in compensazione al cessionario gli asseriti crediti vantati nei confronti della parte cedente, stanti i comportamenti e gli atti indicati dalla difesa di parte opposta, che implicano accettazione della cessione del credito, non potendosi far ricadere la fattispecie nell'ambito della mera notificazione della cessione, tenuto conto del “quid pluris” che ha connotato la vicenda divisata, caratterizzata, da un lato, dagli esiti stabilizzati degli indicati giudizi al TAR favorevoli alla parte opposta e, dall'altro, dalla segnalazione della P.A. all' di essere debitrice nei confronti di Controparte_5 CP_1 in riferimento all'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto come si desume dal documento
[...] allegato n. 16 in produzione di parte convenuta opposta. In definitiva l'opposizione proposta, seppur ammissibile per quanto sopra già argomentato, va respinta in quanto risultata infondata nel merito: ciò comporta la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente alle spese del presente giudizio secondo soccombenza liquidate come in dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione proposta dalla conferma in ogni sua Parte_1 statuizione il decreto ingiuntivo opposto n. 17096/2021 (R.G. 51767/2021) del Tribunale Ordinario di pagina 4 di 5 Roma. Condanna la in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle CP_1 spese del presente giudizio liquidate in € 14600,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 10-7-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59773/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con il patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliata in VIA DEI PORTOGHESI 12 00186 ROMA -
ATTRICE-opponente Contro
(C.F. ) in liquidazione, con sede in Napoli alla via De Roberto 44, p. iva CP_1 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. rappresentata e P.IVA_2 Controparte_2 difesa dall'Avv. Arturo Meo C.F , come per mandato in atti, con elezione di CodiceFiscale_1 domicilio telematica, dichiarando il suddetto difensore che eventuali comunicazioni ed informazioni relative alla presente procedura possono essere effettuate al num. fax 0825.1644759, o all'indirizzo di posta certificata - Email_1 CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
La ha proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. e in citazione ha Parte_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione: - in via preliminare, dichiarare ammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.; - nel merito, revocare il DECRETO INGIUNTIVO telematico n. 17096/2021 (R.G. 51767/2021) del Tribunale Ordinario di Roma previo, qualora occorra in via riconvenzionale, accertamento dell'avvenuta compensazione o, comunque previa declaratoria della stessa, con conseguente estinzione di ogni pretesa relativa l'annualità 2011, oggetto di cessione e di ingiunzione, per tutte le causali esposte nei motivi di opposizione;
In ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato dall'opposta nei confronti della . Differita la prima Parte_1 udienza ex art. 168 bis comma V c.p.c. al 9-5-2023, in data 19-4-2023 si è costituita in giudizio la convenuta opposta rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: 1) CP_1 pagina 1 di 5 In via principale, dichiarare non ammissibile la opposizione al d.i. n. 17096/2021 emesso dal Tribunale di Roma rg. 51767/2021, in quanto tardiva;
2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Giudice dovesse ritenere ammissibile la tardiva opposizione, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento, l'istante società ha diritto al pagamento di euro € 545.634,98 (salvo errori ed omissioni) di cui € 5.848,68 per spese legali, non attribuiti nel procedimento monitorio (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo da parte della in persona del legale r.p.t., Parte_1 e, per l'effetto 3) condannare la Controparte_3 Parte_1
in persona del legale r.p.t., al versamento di euro
[...] Controparte_3 545.634,98 di cui € 5.848,68 per spese legali, non attribuiti nel procedimento monitorio (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante; 4) rigettando l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 17096/2021 del Tribunale di Roma, già, quest'ultimo, munito di efficacia esecutiva, confermando l'opposto decreto ingiuntivo n. 17096/2021. 5) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Il giudice ha concesso alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e successivamente ha rinviato la causa per la precisazione delle definitive conclusioni, riservando la causa a sentenza con ordinanza del 15-12-2024 con la quale sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche a decorrere dalla data di ultima comunicazione dell'ordinanza del 15-12-2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta dall'Avvocatura dello Stato di cui all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio va dichiarata ammissibile stante la nullità della prima notificazione del decreto ingiuntivo all'indirizzo PEC riferibile ad un Email_2 Dipartimento (DAGL) della Sul punto correttamente la difesa Parte_1 erariale ha evidenziato che il decreto non poteva essere notificato alla parte Parte_1 ma doveva essere notificato all'Avvocatura dello Stato tenuto conto dell'art. 11 R.D.
[...] 1611/1933 in base al quale: “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi […] devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”. La difesa erariale ha poi evidenziato che solo in data 19-7-2022 con nota DIE-0003896-P (di cui all'allegato doc. n. 1) la ha formalmente trasmesso Parte_1 all'Avvocatura dello Stato il ricorso per decreto ingiuntivo con il quale è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto. Pertanto, il dies a quo di decorrenza del termine (40 gg.) per proporre opposizione al decreto ingiuntivo può farsi coincidere con il 19-7-2022 rispetto al quale l'opposizione (detratto il periodo di sospensione feriale) deve ritenersi ritualmente proposta stante l'allegata notificazione in data 26-9-2022 a mezzo PEC dell'atto di citazione ex art. 650 c.p.c.. Nel merito, l'opposizione poggia sull'assunto dell'avvenuta comunicazione alla con nota Prot. DIE CP_1 0011146 P-4 del 07.08.2013 del decreto in data 6-8-2013 con il quale era stata regolata la posizione dell'impresa relativamente alle annualità 2009, 2010 e 2011: in proposito a Controparte_4 pagg. 12/13 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo si legge che: “In particolare con tale provvedimento, dopo aver dato conto degli esiti conclusivi degli accertamenti della Guardia di finanza attestanti l'indebita percezione del contributo all'editoria per l'anno 2009, si è proceduto: - alla determinazione del contributo spettante all'impresa per Parte_2 l'anno 2011, pari ad € 1.427.734,35, al netto delle ritenute;
- alla determinazione della quota integrativa di contributo spettante all'impresa per l'anno 2010, pari Parte_2 ad € 154.910,14, al netto delle ritenute;
- all'annullamento del decreto in data 14 dicembre 2010 con cui era stato liquidato il contributo relativo all'anno 2009, pari ad € 2.389.690,92, al netto delle ritenute e pagina 2 di 5 conseguente esclusione dal contributo medesimo;
- alla contestuale parziale compensazione tra le somme spettanti all'impresa quale contributo per l'anno 2011 e quota integrativa per l'anno 2010, pari complessivamente ad € 1.582.644,49, e la maggior somma indebitamente percepita dall'impresa a titolo di contributo per l'anno 2009, pari ad € 2.389.690,92, al netto delle ritenute;
- alla determinazione dell'indebito da ripetere, a carico dell'impresa pari ad € Parte_2 807.046,43, con riserva di determinazione delle ulteriori somme dovute dall'impresa
[...] a titolo di interessi e rivalutazione monetaria da calcolare secondo Parte_2 legge. Inoltre, nel corpo del decreto, dopo aver dato atto di tutte le cessioni del credito notificate all'Ufficio, si disponeva con un RITENUTO “di non poter aderire e dare seguito ai sopra citati atti di cessione del credito, stipulati a valere sui contributi relativi agli anni 2011e 2010, in considerazione del fatto che, per le motivazioni sopra illustrate, tali contributi non sono esigibili essendo prevalente il credito vantato nel pubblico interesse dell'erario a titolo di ripetizione delle somme non dovute per l'annualità 2009…..” .” La difesa erariale opponente ha altresì asserito in citazione che: “Il decreto in data 6 agosto 2013 notificato alla cessionaria – ancorché poi annullato per vizi procedurali CP_1 eccepiti in sede di contenziosi proposti dall'impresa editrice, è stato confermato, sul piano sostanziale, dai successivi decreti adottati e, da ultimo, dal decreto del 9 ottobre 2017, non impugnato”. Per quanto esposto l'Avvocatura dello Stato ha dedotto che “Fin dal 2013, quindi, era ampiamente nota alla ricorrente la situazione che impediva la soddisfazione delle ragioni del cessionario, ribadita dai successivi decreti e, dunque, può ritenersi che vi fosse piena consapevolezza della non spettanza di tali somme”, e che: “…la nota dell'Amministrazione del 4/07/2012 (cfr. all. 8) costituisce una mera presa d'atto della cessione del credito, e non anche un'accettazione, mancando qualsivoglia manifestazione di volontà in tal senso”. La convenuta opposta, ha contestato l'opposizione sia sul piano CP_1 formale della tempestività che nel merito, contestando l'estinzione del credito vantato da CP_1 per compensazione e quindi l'inesistenza del credito, evidenziando che “a pag. 11 dell'atto introduttivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si parla solo di “di indagini espletate dalla Guarda di Finanza e le conseguenti ipotesi di reato”, ma non sono in alcun modo dimostrate ed allegate le indagini della Guardia di Finanza, nonché le ipotesi di reato e come le stesse siano state reputate ed eventualmente giudicate”. Inoltre, la difesa di parte convenuta/opposta ha rimarcato che “parte opponente omette del tutto di ricordare i giudizi promossi dalla dinanzi al TAR LAZIO, CP_1 accolti e non impugnati sui quali è caduto il giudicato”, in particolare evidenziando l'identità di decreti successivi a quelli connotati da vizi procedurali, tra cui quello del 3-3-2014 impugnato e cassato da sentenza del TAR e non appellato. Infine, la difesa di parte convenuta opposta ha ricordato in comparsa conclusionale che: “in data 12/12/2022, dopo aver proceduto a contattare telefonicamente, come già esposto negli scritti di causa, il legale scrivente la Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIE ha autonomamente comunicato alla Agenzia delle Entrate di Napoli di essere debitrice nei confronti della odierna opposta della somma di € 539.789,30, importo liquidato dal d.i. 17096/2021, nonché del pedissequo atto di precetto. All'allegato 16, versato in atti al momento della costituzione, e riprodotto anche con le II memorie di cui all'art. 183 VI comma è attestato il riconoscimento del debito nei Cont confronti della da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIE, corredato da atto di pignoramento presso terzi da parte della di Napoli del 18/01/2023. Controparte_5 Il riconoscimento di un debito non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva, né esige formule speciali, potendo risultare, implicitamente, come nel caso di specie, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo (Cass. 9097/18). L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. n. 15353/02)”. Nella comparsa di costituzione nel presente giudizio la difesa di ha altresì osservato quanto segue: “La compensazione di cui parla parte oggi opponente CP_1
pagina 3 di 5 non poteva essere effettuata poiché, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente non ci si trova dinanzi ad una cessione non accettata dal debitore (il debitore nel caso di specie ha preso atto della cessione del credito in data 04/07/2012, nonché ritenuto erogabile il contributo in data 29/11/2012). Solo in data 06/08/2013 ha comunicato alla opposta società che non ricorrevano i presupposti per il pagamento di quanto richiesto, i 500.000,00 € di cui al decreto ingiuntivo oggi opposto. Pertanto non è applicabile l'art. 1248 cp. 2 c.c., come sostiene invece parte opponente, che dispone “la cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione”, perché il debitore non ha accettato la cessione solo un anno dopo la notifica ossia il 06/08/2013, essendo il credito sorto in data 29/11/2012, ossia nel momento in cui è stato emesso il decreto di concessione del credito per l'anno 2011, sia perché il decreto di annullamento del credito del 2009 è stato cassato da un provvedimento del TAR del Lazio passato in giudicato. Quindi ci si viene a trovare dinanzi ad un credito, quello del 2009, vivo ed esigibile nell'anno 2014, in virtù della sentenza n. 213/2014 del Tar del Lazio, provvedimento che determina la rivivescenza del credito dell'anno 2009, quindi, comunque non più adducibile in compensazione. Inoltre non può operare la compensazione anche perché, se pur volessimo attribuire alla notifica della cessione del credito del 04/07/2012 la qualificazione di presa di atto e non di accettazione, il problema dell'accettazione e quindi del riconoscimento del debito, sarebbe risolto, e questa volta non solo sostanzialmente, ma anche formalmente, dalla comunicazione del 12/12/2022 della
[...]
DIE, che, con la richiesta n. 202200004289007 effettuata ai sensi dell'art. 48- Parte_1 bis del DPR n. 602 del 1973, (che dispone che prima di effettuare pagamenti superiori a euro 5.000, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica devono verificare se il beneficiario risulta avere somme iscritte a ruolo per cui è inadempiente) , alla Parte_3
, DI ESSERE DEBITORE nei confronti della società oggi opposta della Controparte_5 somma di €. 539.786,30, ossia dell'importo pari al precetto notificato in data 04/12/2022 relativo al decreto ingiuntivo n. 17096/2021. La manifestazione di volontà fornita, secondo questa difesa fin dal 2012, ma estrinsecata dalla opponente Amministrazione in una ammissione di essere debitore nei confronti della opposta società in data 12/12/2022, preclude al ceduto la possibilità di opporre in compensazione al cessionario il credito vantato nei confronti del cedente e comunque costituisce una manifestazione di volontà da parte dell'opponente di corrispondere quanto previsto nella cessione del credito del 2012”. Le osservazioni della difesa di parte convenuta opposta sono agganciate alla documentazione indicata e non risultano specificamente contraddette da prove documentali di segno contrario, per cui si deve ritenere nel caso di specie che la Pubblica Amministrazione non possa opporre in compensazione al cessionario gli asseriti crediti vantati nei confronti della parte cedente, stanti i comportamenti e gli atti indicati dalla difesa di parte opposta, che implicano accettazione della cessione del credito, non potendosi far ricadere la fattispecie nell'ambito della mera notificazione della cessione, tenuto conto del “quid pluris” che ha connotato la vicenda divisata, caratterizzata, da un lato, dagli esiti stabilizzati degli indicati giudizi al TAR favorevoli alla parte opposta e, dall'altro, dalla segnalazione della P.A. all' di essere debitrice nei confronti di Controparte_5 CP_1 in riferimento all'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto come si desume dal documento
[...] allegato n. 16 in produzione di parte convenuta opposta. In definitiva l'opposizione proposta, seppur ammissibile per quanto sopra già argomentato, va respinta in quanto risultata infondata nel merito: ciò comporta la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente alle spese del presente giudizio secondo soccombenza liquidate come in dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione proposta dalla conferma in ogni sua Parte_1 statuizione il decreto ingiuntivo opposto n. 17096/2021 (R.G. 51767/2021) del Tribunale Ordinario di pagina 4 di 5 Roma. Condanna la in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle CP_1 spese del presente giudizio liquidate in € 14600,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 10-7-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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