Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 75
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Illegittimità ricalcolo sanzioni

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in quanto il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022, provvedendo al pagamento integrale delle somme dovute e determinando l'estinzione del rapporto tributario.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 75
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 75
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo