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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
PERINI LORENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 899/2022 depositato il 13/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2220210004359425 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Dichiararsi la cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta definizione agevolata con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato nel maggio 2022 il contribuente impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, deducendo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo nella parte in cui le sanzioni nella misura piena del 30 per cento erano state ricalcolate sull'intero debito residuo e non soltanto sull'importo dell'unica rata non versata, pari ad euro 2.659,28, a seguito della decadenza da un piano di rateazione concesso ex art.
3-bis del d.lgs.
n. 462/1997.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che, trattandosi di somme relative all'anno d'imposta 2011, trovasse applicazione la disciplina vigente ratione temporis, che imponeva il ricalcolo delle sanzioni in misura piena sull'intero importo dovuto e non soltanto sulla quota residua, e che l'art. 15-ter del DPR 602/1973, introdotto dal d.lgs. n. 159/2015, non fosse applicabile retroattivamente.
Successivamente alla proposizione del ricorso, la parte ricorrente depositava istanza con la quale rappresentava di avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022 (cd. “rottamazione quater”) relativamente alla cartella oggetto di causa, provvedendo al pagamento integrale delle somme dovute e chiedendo, pertanto, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta risulta che la cartella di pagamento è stata integralmente definita mediante l'adesione alla procedura di definizione agevolata e che, per effetto di tale adesione, sono venute meno le sanzioni oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Ne consegue che è venuto meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito della controversia, essendosi estinto il rapporto tributario dedotto in giudizio per fatto sopravvenuto.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno compensate, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta estinzione agevolata. Compensa fra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Brescia il 30.1.2026
Il Presidente (estensore) D.Chiaro
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
PERINI LORENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 899/2022 depositato il 13/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2220210004359425 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Dichiararsi la cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta definizione agevolata con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato nel maggio 2022 il contribuente impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, deducendo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo nella parte in cui le sanzioni nella misura piena del 30 per cento erano state ricalcolate sull'intero debito residuo e non soltanto sull'importo dell'unica rata non versata, pari ad euro 2.659,28, a seguito della decadenza da un piano di rateazione concesso ex art.
3-bis del d.lgs.
n. 462/1997.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che, trattandosi di somme relative all'anno d'imposta 2011, trovasse applicazione la disciplina vigente ratione temporis, che imponeva il ricalcolo delle sanzioni in misura piena sull'intero importo dovuto e non soltanto sulla quota residua, e che l'art. 15-ter del DPR 602/1973, introdotto dal d.lgs. n. 159/2015, non fosse applicabile retroattivamente.
Successivamente alla proposizione del ricorso, la parte ricorrente depositava istanza con la quale rappresentava di avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022 (cd. “rottamazione quater”) relativamente alla cartella oggetto di causa, provvedendo al pagamento integrale delle somme dovute e chiedendo, pertanto, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta risulta che la cartella di pagamento è stata integralmente definita mediante l'adesione alla procedura di definizione agevolata e che, per effetto di tale adesione, sono venute meno le sanzioni oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Ne consegue che è venuto meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito della controversia, essendosi estinto il rapporto tributario dedotto in giudizio per fatto sopravvenuto.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno compensate, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta estinzione agevolata. Compensa fra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Brescia il 30.1.2026
Il Presidente (estensore) D.Chiaro