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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/12/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 706/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 706/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Bencini Francesca per l'avv. Minicucci Massimiliano CP_2 i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti chiedono concordemente dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite fra le parti essendo stato corrisposto quanto dovute all'ente; rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpcla seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 706/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENCINI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente (C.F. con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO CP_2 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 36120250000119419000 notificatogli Parte_1
CP_ dall' in data 30.4.2025 per il pagamento di € 12.625,70 variamente contestando la pretesa creditoria dell'ente; quest'ultimo costituitosi in giudizio, ha dedotto che, operate le dovute compensazioni, il debito gravante sul ricorrente ammonta ad € 511,38 oltre spese di notifica, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere una volta verifica del pagamento di tale minore somma.
All'udienza odierna le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con CP_ compensazione delle spese legali, avendo nelle more il ricorrente soddisfatto la pretesa creditoria dell' .
Pertanto non può che concludersi per la cessazione della materia del contendere tra le parti con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere fra le parti con compensazione integrale delle spese di lite.
Livorno, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
1
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 706/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Bencini Francesca per l'avv. Minicucci Massimiliano CP_2 i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti chiedono concordemente dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite fra le parti essendo stato corrisposto quanto dovute all'ente; rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpcla seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 706/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENCINI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente (C.F. con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO CP_2 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 36120250000119419000 notificatogli Parte_1
CP_ dall' in data 30.4.2025 per il pagamento di € 12.625,70 variamente contestando la pretesa creditoria dell'ente; quest'ultimo costituitosi in giudizio, ha dedotto che, operate le dovute compensazioni, il debito gravante sul ricorrente ammonta ad € 511,38 oltre spese di notifica, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere una volta verifica del pagamento di tale minore somma.
All'udienza odierna le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con CP_ compensazione delle spese legali, avendo nelle more il ricorrente soddisfatto la pretesa creditoria dell' .
Pertanto non può che concludersi per la cessazione della materia del contendere tra le parti con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere fra le parti con compensazione integrale delle spese di lite.
Livorno, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
1