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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/11/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2842/2025 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. DALMAZIO Parte_1
TARANTINO SANTO;
Ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dai dottori BONOFIGLIO GAETANO e CIANFLONE SERENA;
, rappresentato e difeso dall'avv.AVENA GILDA CP_2
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso Controparte_1 di essere in servizio presso l'Istituto Comprensivo IC Rende-
Commenda in qualità di ATA con il profilo professionale di collaboratore scolastico, esponeva di aver lavorato a tempo determinato negli anni scolastici meglio indicati nell'atto introduttivo e deduceva che durante il servizio svolto in forza di contratti a termine per supplenze brevi e saltuarie non aveva percepito il compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 del CCNL 2006/2009. Lamentava la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con incarico annuale e, limitando la pretesa entro i termini prescrizionali quinquennali e dunque circoscrivendola alle supplenze brevi svolte tra il febbraio 2017 ed il giugno
2018 concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione alle supplenze brevi e/o saltuarie dalla stessa prestate e condannare, quindi, il in Controparte_1 persona del Ministro pro-tempore al pagamento della somma di €
679,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1 la prescrizione e contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
L' si costituiva chiedendo nel caso di accoglimento della CP_2 domanda attorea la condanna del al pagamento dei CP_1 contributi.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter c.p.c. la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
Va rigettata l'eccezione di prescrizione ove si consideri che è in atti la diffida notificata il 19.11.2024.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Il compenso individuale accessorio, inizialmente introdotto con il CCNL 1998-2001 del Comparto Scuola (art. 42) sia per il personale ATA sia per quello docente, è stato in seguito disciplinato dal CCNL 2001 mediante la previsione della
“retribuzione professionale docenti” (RPD) e la conferma per il personale ATA del “compenso individuale accessorio” (CIA) e quindi dal CCNL 2006/2009.
L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, in particolare, dispone “Con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 82 del CCNL 2006/2009 recita“Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. Il compenso di cui al comma 1
è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 3 [..]. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per
l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. [..] Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio
[..]”.
Premesso che è documentato lo svolgimento delle supplenze brevi indicate in ricorso (cfr. buste paga in fasc. ricorrente), la questione del riconoscimento, in caso di supplenze brevi, del diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL
2001 è stata affrontata e decisa dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti
a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. Sez. Lav. Ordinanza 27 luglio 2018, n.
20015).
La Corte di legittimità è giunta all'affermazione di detto principio di diritto dopo aver evidenziato che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e dopo aver richiamato il contenuto della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che […] fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario.
Sulla base di tale indirizzo interpretativo - applicabile per identità di ratio anche alle ipotesi di supplenze brevi svolte dal personale ATA – la domanda deve quindi accogliersi con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento del compenso individuale accessorio in relazione al servizio
(supplenze brevi) come documentate in questa sede ed il
[...]
essere condannato al pagamento di quanto dovuto Controparte_1
a tale titolo oltre interessi dalla debenza al saldo nell'importo quantificato in ricorso.
Le spese di lite sostenute dal ricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre si ravvisano giusti motivi per compensarle tra le altre parti..
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara diritto di parte ricorrente al riconoscimento del compenso individuale accessorio per il servizio svolto e condanna il Controparte_1 al pagamento della somma di €767,88 oltre interessi dalla debenza al saldo, nonché delle spese di lite che liquida in complessive € 500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.Compensa le spese tra le altre parti.
Cosenza,12.11.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Silvana D.Ferrentino