Art. 2.
I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche se le opere e gli acquisti per il ripristino delle aziende agricole danneggiate siano stati in qualunque modo compiuti od eseguiti dai singoli interessati alla data della entrata in vigore della presente legge, salvo detrazione di eventuali interventi a qualunque titolo avvenuti.
I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche se le opere e gli acquisti per il ripristino delle aziende agricole danneggiate siano stati in qualunque modo compiuti od eseguiti dai singoli interessati alla data della entrata in vigore della presente legge, salvo detrazione di eventuali interventi a qualunque titolo avvenuti.