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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 939/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 939/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
29/01/2025 da
nata a [...] il [...] con gli avv.ti R. Carla Nardacchione Parte_1
e Massimo Rossetto
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Sandra Spolaore Parte_2 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio per i ricorrenti: “1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e in data 29.04.2017 ad Abano Terme (PD), regolarmente Parte_1 Parte_2
iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune sub anno 2017, Parte I, n. 7;
2. la responsabilità genitoriale del figlio resta condivisa tra entrambi i genitori, con Per_1
residenza presso la madre e collocamento paritario;
conseguenza di tale scelta sarà
l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale, in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione;
le parti concordano che avrà con ciascun Per_1
genitore tempi di frequentazione sostanzialmente paritari, e pertanto, fermo ogni altro diverso e migliore accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e professionali dei genitori, starà con i genitori:
- fine settimana alternati dal venerdì fuori dalla scuola (o dalla mattina se è festa) al lunedì mattina, con rientro a scuola (o dall'altro genitore se non c'è scuola);
- due giorni infrasettimanali con pernotto: il lunedì e giovedì con il papà - il martedì e mercoledì con la mamma;
- 15 giorni anche non continuativi con ciascun genitore durante il periodo estivo, con impegno di comunicarsi il periodo feriale prescelto entro il 30 maggio di ogni anno, ove possibile;
- durante le vacanze natalizie: il giorno della Vigilia con la mamma e il giorno di Natale con il papà, e gli altri giorni festivi saranno suddivisi paritariamente tra i genitori, salvo diverso e migliore accordo;
-
le vacanze pasquali saranno suddivise a metà, alternando il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ad anni alterni, salvo diverso accordo;
- ogni altro periodo per festività civili e religiose in alternanza annuale;
3. La signora e il signor contribuiranno in maniera paritaria al mantenimento Pt_1 Pt_2
ordinario di , provvedendovi ciascuno in via diretta nei periodi di permanenza del Per_1
figlio presso di sé;
4. I ricorrenti contribuiranno paritariamente anche alle spese straordinarie inerenti il figlio, nei termini e con le modalità indicati nel Protocollo del Tribunale di Padova, da intendersi qui interamente richiamato, compreso il vestiario e i buoni pasto;
5. I ricorrenti concordano e confermano fin d'ora la volontà di mantenere, anche per gli anni successivi, le deleghe attualmente in essere per il ritiro di dalla scuola, Per_1
orientativamente quelle relative ai nonni paterni, la nonna materna, la sorella della madre e il compagno convivente con la madre;
6. I ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di iscrivervi il figlio minore o di procedere con un documento autonomo. Ciascuno, tuttavia, potrà condurlo all'estero, solo previo assenso dell'altro genitore;
7. L'assegno unico continuerà ad essere percepito da ciascun genitore;
8. Dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
29.04.2017 in Abano Terme, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Abano Terme al n. 7, parte I, anno 2017, Ufficio 1.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Padova all'udienza del 13.12.2022 e la separazione è stata omologata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di
Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli del figlio (nato il [...]), Per_1
minore e non economicamente autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 7) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Abano
[...]
Terme al n. 7, parte I, anno 2017, Ufficio 1;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.03.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 939/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
29/01/2025 da
nata a [...] il [...] con gli avv.ti R. Carla Nardacchione Parte_1
e Massimo Rossetto
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Sandra Spolaore Parte_2 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio per i ricorrenti: “1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e in data 29.04.2017 ad Abano Terme (PD), regolarmente Parte_1 Parte_2
iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune sub anno 2017, Parte I, n. 7;
2. la responsabilità genitoriale del figlio resta condivisa tra entrambi i genitori, con Per_1
residenza presso la madre e collocamento paritario;
conseguenza di tale scelta sarà
l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale, in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione;
le parti concordano che avrà con ciascun Per_1
genitore tempi di frequentazione sostanzialmente paritari, e pertanto, fermo ogni altro diverso e migliore accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e professionali dei genitori, starà con i genitori:
- fine settimana alternati dal venerdì fuori dalla scuola (o dalla mattina se è festa) al lunedì mattina, con rientro a scuola (o dall'altro genitore se non c'è scuola);
- due giorni infrasettimanali con pernotto: il lunedì e giovedì con il papà - il martedì e mercoledì con la mamma;
- 15 giorni anche non continuativi con ciascun genitore durante il periodo estivo, con impegno di comunicarsi il periodo feriale prescelto entro il 30 maggio di ogni anno, ove possibile;
- durante le vacanze natalizie: il giorno della Vigilia con la mamma e il giorno di Natale con il papà, e gli altri giorni festivi saranno suddivisi paritariamente tra i genitori, salvo diverso e migliore accordo;
-
le vacanze pasquali saranno suddivise a metà, alternando il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ad anni alterni, salvo diverso accordo;
- ogni altro periodo per festività civili e religiose in alternanza annuale;
3. La signora e il signor contribuiranno in maniera paritaria al mantenimento Pt_1 Pt_2
ordinario di , provvedendovi ciascuno in via diretta nei periodi di permanenza del Per_1
figlio presso di sé;
4. I ricorrenti contribuiranno paritariamente anche alle spese straordinarie inerenti il figlio, nei termini e con le modalità indicati nel Protocollo del Tribunale di Padova, da intendersi qui interamente richiamato, compreso il vestiario e i buoni pasto;
5. I ricorrenti concordano e confermano fin d'ora la volontà di mantenere, anche per gli anni successivi, le deleghe attualmente in essere per il ritiro di dalla scuola, Per_1
orientativamente quelle relative ai nonni paterni, la nonna materna, la sorella della madre e il compagno convivente con la madre;
6. I ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di iscrivervi il figlio minore o di procedere con un documento autonomo. Ciascuno, tuttavia, potrà condurlo all'estero, solo previo assenso dell'altro genitore;
7. L'assegno unico continuerà ad essere percepito da ciascun genitore;
8. Dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
29.04.2017 in Abano Terme, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Abano Terme al n. 7, parte I, anno 2017, Ufficio 1.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Padova all'udienza del 13.12.2022 e la separazione è stata omologata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di
Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli del figlio (nato il [...]), Per_1
minore e non economicamente autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 7) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Abano
[...]
Terme al n. 7, parte I, anno 2017, Ufficio 1;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.03.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari