TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4057 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3082/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice on. Dott.ssa SE EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. degli affari contenziosi 3082/2025, promossa dall' Avv. , in proprio ex art. 86 cpc domiciliata presso il proprio Parte_1
studio in Firenze, Via San Iacopino 24
Opponente
Contro
Controparte_1
Opposto contumace
Conclusioni: Per l'opponente: “1) accertata e dichiarata l'illegittimità del decreto impugnato, disporne l'annullamento e, per l'effetto, riguardo all'attività professionale svolta dall'Avv.
[...]
in qualità di difensore del sig. , ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1 Parte_2
Stato n.337/17 IP MO quale imputato nel proc.pen.n.2727/2021 R.G. innanzi al Tribunale
Ordinario di Firenze, Sezione Prima Penale, Giudice Monocratico, per la fase del dibattimento di primo grado, procedere alla liquidazione dei compensi come indicati nella istanza di liquidazione depositata il 6.02.2024, nella misura di € 2.000,00, oltre spese generali al 15%, CAP ed IVA come per legge ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia, con pagamento delle relative somme a carico dell'Erario; 2) con la refusione dei compensi e delle spese legali del presente giudizio compreso il contributo unificato e l'anticipazione forfettaria versati, nonchè accessori, come per legge e spese successive tutte occorrende, con la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis del D.M. n.55 del 2014”. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 depositato in data 4.3.2025 l'Avv. ha tempestivamente opposto il decreto emesso il 30.1.2025 e comunicato in data Parte_1
3.02.2025, con il quale il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, I sezione penale, ha liquidato il compenso, nella somma pari a € 706.07 oltre 15% per spese generali e accessori di legge, per l'attività difensiva svolta dalla ricorrente quale difensore d'ufficio di Parte_2
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento penale n 2067/2018 RgNr - RG
Dib27272021.
La ricorrente lamenta il mancato riconoscimento da parte del Tribunale, senza alcuna fondata motivazione, di tutta l'attività svolta ed in particolare l'omessa liquidazione della fase introduttiva e l'errata applicazione dei valori previsti dai parametri ministeriali rispetto ai canoni espressi dall'art.12 DM 55/2014, per avere il Giudice applicato i valori minimi di legge ulteriormente ridotti del 30% ed ha chiesto di riformare il decreto di liquidazione del compenso opposto e liquidare in favore del difensore l'importo di Euro 2.000 o quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CAP, come per legge.
In particolare, la ricorrente rileva che il proprio assistito è stato imputato del reato di cui agli artt.
81, 110, 640 co. 1 e 2, che il procedimento si è concluso con sentenza ex art 531 cpp di non doversi procedere nei confronti del in quanto il reato estinto per intervenuta remissione di querela, Pt_2 che l'ammissione al beneficio è intervenuta in fase di indagini preliminari, quindi prima del processo dibattimentale, che ha svolto attività di studio del fascicolo, che ha visionato il voluminoso fascicolo richiedendone copia non appena pervenuto avviso di nomina di difensore di ufficio a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore. Deduce quindi di aver svolto attività che rientrano non solo nelle voci “fase studio” e “fase decisionale” già liquidate dal Giudice, ma anche nelle voci “introduttiva”. Inoltre, ha specificamente contestato sia l'applicazione della riduzione del
50% dei valori medi, sia l'ulteriore riduzione della somma così calcolata nella misura del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di diritto e di fatto, si impone.
Il , regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio. Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 23 luglio 2025 l'Avv. ha Parte_1
precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata trattenuta in decisione dal giudice.
Ritenuto che l'opposizione vada parzialmente accolta nei termini seguenti: sebbene il D.M. 55/14 preveda, all'art. 12, come non vincolanti i valori medi per il giudice in sede di liquidazione, con conseguente possibilità di ridurli in concreto fino al 50% o di aumentarli fino all'80%, come correttamente evidenziato dal giudice del provvedimento impugnato, deve osservarsi coerentemente con quanto argomentato dal giudice penale che, nel caso di specie, tenuto conto della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, quale risulta documentata dalla produzione allegata in atti, ricorrono ragioni che giustifichino una liquidazione con riduzione del 50% dei valori medi, risultando, nel caso di specie, - tenuto conto della non particolare complessità dell'attività svolta -, congrua l'applicazione dei valori minimi, dovendosi riconoscere un compenso idoneo a remunerare l'attività difensiva svolta quale risulta dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione versata in atti risultano confermate le attività svolte dall'Avv. Parte_1
a favore dell'imputato, dedotte nel ricorso.
L'art. 12 comma 3 DM 55/2014 lettera b) elenca nella fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile.
Attività che in effetti risultano essere state depositate dall'Avv. Parte_1
Pertanto, oltre alle fasi liquidate devono essere riconosciute a favore dell'Avv. come Parte_1
dalla stessa richiesto, anche la fase introduttiva, sulla base dei parametri minimi previsti dal DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, applicando la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106
DPR 115/2002.
Si ritiene fondata l'opposizione anche laddove la ricorrente rileva la illegittimità della liquidazione minima ridotta del 30%. ai sensi dell'art. 12 comma 2 DM 55/2014 come aggiornato con il DM
147/2022, non essendo consentita una riduzione dei compensi al di sotto dei minimi tariffari salvo le riduzioni previste dalla legge per il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Infatti come ribadito dalla Corte di Cassazione “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo” (Cass. Ord. n. 4048 del 14.02.2024).
Ne consegue che all'Avv. devono essere riconosciuti i compensi per la fase studio Parte_1 pari a € 237,00, per la fase introduttiva pari ad € 284, per la fase istruttoria pari a € 567,00 e per la fase decisionale pari a € 709,00, quindi complessivamente pari a € 1.797. Tale somma deve essere ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 160 bis DPR 115/2002, ossia di € 599,00 cosicché l'importo da liquidare è pari a € 1.198,00, oltre spese forfettarie pari al 15% CPA e Iva di legge se dovuta. Nel presente giudizio risulta soccombente il e, pertanto, la ricorrente deve Controparte_1
essere rimborsata delle spese di lite che si liquidano, considerato il valore della causa in base al decisum e la fase di trattazione e decisionale svolta in via sommaria, senza il deposito di memorie scritte, nella complessiva somma di € 397,00, di cui € 66,00 per fase di studio ed € 131,00 per fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione, € 100,00 per fase decisoria oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA di legge oltre a € 125,00 (CU e marca) per spese vive .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto di liquidazione Parte_1
del compenso al difensore emesso in data 30.01.2025 dal Tribunale di Firenze, Sez. I Penale, in composizione monocratica, comunicato in data 3.01.2025 per l'attività professionale svolta in favore di ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n Parte_2
2067/2018 Rg Nr - RG Dib 272/2021, e in riforma del suddetto decreto, liquida a favore della ricorrente il compenso complessivo pari a € 1.198,00, già ridotto di 1/3 ai sensi dell'art. 160 bis
DPR 115/2002, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, CAP e IVA, come per legge e oltre a € 125,00 per spese vive.
- dispone il pagamento delle suddette somme in favore dell'Avv. a carico Parte_1 dell'Erario e manda alla cancelleria per provvedervi;
- condanna il alla restituzione, in favore della ricorrente, delle spese Controparte_1
di lite che si liquidano in € 397,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Così deciso in Firenze, 10 dicembre.2025.
Il giudice
Dott.ssa SE EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice on. Dott.ssa SE EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. degli affari contenziosi 3082/2025, promossa dall' Avv. , in proprio ex art. 86 cpc domiciliata presso il proprio Parte_1
studio in Firenze, Via San Iacopino 24
Opponente
Contro
Controparte_1
Opposto contumace
Conclusioni: Per l'opponente: “1) accertata e dichiarata l'illegittimità del decreto impugnato, disporne l'annullamento e, per l'effetto, riguardo all'attività professionale svolta dall'Avv.
[...]
in qualità di difensore del sig. , ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1 Parte_2
Stato n.337/17 IP MO quale imputato nel proc.pen.n.2727/2021 R.G. innanzi al Tribunale
Ordinario di Firenze, Sezione Prima Penale, Giudice Monocratico, per la fase del dibattimento di primo grado, procedere alla liquidazione dei compensi come indicati nella istanza di liquidazione depositata il 6.02.2024, nella misura di € 2.000,00, oltre spese generali al 15%, CAP ed IVA come per legge ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia, con pagamento delle relative somme a carico dell'Erario; 2) con la refusione dei compensi e delle spese legali del presente giudizio compreso il contributo unificato e l'anticipazione forfettaria versati, nonchè accessori, come per legge e spese successive tutte occorrende, con la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis del D.M. n.55 del 2014”. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 depositato in data 4.3.2025 l'Avv. ha tempestivamente opposto il decreto emesso il 30.1.2025 e comunicato in data Parte_1
3.02.2025, con il quale il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, I sezione penale, ha liquidato il compenso, nella somma pari a € 706.07 oltre 15% per spese generali e accessori di legge, per l'attività difensiva svolta dalla ricorrente quale difensore d'ufficio di Parte_2
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento penale n 2067/2018 RgNr - RG
Dib27272021.
La ricorrente lamenta il mancato riconoscimento da parte del Tribunale, senza alcuna fondata motivazione, di tutta l'attività svolta ed in particolare l'omessa liquidazione della fase introduttiva e l'errata applicazione dei valori previsti dai parametri ministeriali rispetto ai canoni espressi dall'art.12 DM 55/2014, per avere il Giudice applicato i valori minimi di legge ulteriormente ridotti del 30% ed ha chiesto di riformare il decreto di liquidazione del compenso opposto e liquidare in favore del difensore l'importo di Euro 2.000 o quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CAP, come per legge.
In particolare, la ricorrente rileva che il proprio assistito è stato imputato del reato di cui agli artt.
81, 110, 640 co. 1 e 2, che il procedimento si è concluso con sentenza ex art 531 cpp di non doversi procedere nei confronti del in quanto il reato estinto per intervenuta remissione di querela, Pt_2 che l'ammissione al beneficio è intervenuta in fase di indagini preliminari, quindi prima del processo dibattimentale, che ha svolto attività di studio del fascicolo, che ha visionato il voluminoso fascicolo richiedendone copia non appena pervenuto avviso di nomina di difensore di ufficio a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore. Deduce quindi di aver svolto attività che rientrano non solo nelle voci “fase studio” e “fase decisionale” già liquidate dal Giudice, ma anche nelle voci “introduttiva”. Inoltre, ha specificamente contestato sia l'applicazione della riduzione del
50% dei valori medi, sia l'ulteriore riduzione della somma così calcolata nella misura del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di diritto e di fatto, si impone.
Il , regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio. Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 23 luglio 2025 l'Avv. ha Parte_1
precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata trattenuta in decisione dal giudice.
Ritenuto che l'opposizione vada parzialmente accolta nei termini seguenti: sebbene il D.M. 55/14 preveda, all'art. 12, come non vincolanti i valori medi per il giudice in sede di liquidazione, con conseguente possibilità di ridurli in concreto fino al 50% o di aumentarli fino all'80%, come correttamente evidenziato dal giudice del provvedimento impugnato, deve osservarsi coerentemente con quanto argomentato dal giudice penale che, nel caso di specie, tenuto conto della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, quale risulta documentata dalla produzione allegata in atti, ricorrono ragioni che giustifichino una liquidazione con riduzione del 50% dei valori medi, risultando, nel caso di specie, - tenuto conto della non particolare complessità dell'attività svolta -, congrua l'applicazione dei valori minimi, dovendosi riconoscere un compenso idoneo a remunerare l'attività difensiva svolta quale risulta dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione versata in atti risultano confermate le attività svolte dall'Avv. Parte_1
a favore dell'imputato, dedotte nel ricorso.
L'art. 12 comma 3 DM 55/2014 lettera b) elenca nella fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile.
Attività che in effetti risultano essere state depositate dall'Avv. Parte_1
Pertanto, oltre alle fasi liquidate devono essere riconosciute a favore dell'Avv. come Parte_1
dalla stessa richiesto, anche la fase introduttiva, sulla base dei parametri minimi previsti dal DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, applicando la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106
DPR 115/2002.
Si ritiene fondata l'opposizione anche laddove la ricorrente rileva la illegittimità della liquidazione minima ridotta del 30%. ai sensi dell'art. 12 comma 2 DM 55/2014 come aggiornato con il DM
147/2022, non essendo consentita una riduzione dei compensi al di sotto dei minimi tariffari salvo le riduzioni previste dalla legge per il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Infatti come ribadito dalla Corte di Cassazione “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo” (Cass. Ord. n. 4048 del 14.02.2024).
Ne consegue che all'Avv. devono essere riconosciuti i compensi per la fase studio Parte_1 pari a € 237,00, per la fase introduttiva pari ad € 284, per la fase istruttoria pari a € 567,00 e per la fase decisionale pari a € 709,00, quindi complessivamente pari a € 1.797. Tale somma deve essere ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 160 bis DPR 115/2002, ossia di € 599,00 cosicché l'importo da liquidare è pari a € 1.198,00, oltre spese forfettarie pari al 15% CPA e Iva di legge se dovuta. Nel presente giudizio risulta soccombente il e, pertanto, la ricorrente deve Controparte_1
essere rimborsata delle spese di lite che si liquidano, considerato il valore della causa in base al decisum e la fase di trattazione e decisionale svolta in via sommaria, senza il deposito di memorie scritte, nella complessiva somma di € 397,00, di cui € 66,00 per fase di studio ed € 131,00 per fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione, € 100,00 per fase decisoria oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA di legge oltre a € 125,00 (CU e marca) per spese vive .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto di liquidazione Parte_1
del compenso al difensore emesso in data 30.01.2025 dal Tribunale di Firenze, Sez. I Penale, in composizione monocratica, comunicato in data 3.01.2025 per l'attività professionale svolta in favore di ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n Parte_2
2067/2018 Rg Nr - RG Dib 272/2021, e in riforma del suddetto decreto, liquida a favore della ricorrente il compenso complessivo pari a € 1.198,00, già ridotto di 1/3 ai sensi dell'art. 160 bis
DPR 115/2002, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, CAP e IVA, come per legge e oltre a € 125,00 per spese vive.
- dispone il pagamento delle suddette somme in favore dell'Avv. a carico Parte_1 dell'Erario e manda alla cancelleria per provvedervi;
- condanna il alla restituzione, in favore della ricorrente, delle spese Controparte_1
di lite che si liquidano in € 397,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Così deciso in Firenze, 10 dicembre.2025.
Il giudice
Dott.ssa SE EN