Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 1079
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.

    Il datore di lavoro non ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, né di aver adottato misure di protezione adeguate per evitare l'inalazione di fibre di amianto, violando l'art. 2087 c.c. e altre normative sulla sicurezza.

  • Accolto
    Responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

    La nocività dell'ambiente di lavoro, la patologia e morte del congiunto, e il nesso causale con l'esposizione ad amianto sono stati provati. Il datore di lavoro non ha adottato precauzioni né informato sui rischi, dimostrando colpa.

  • Accolto
    Responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.

    Il CTU ha confermato la natura professionale del mesotelioma e il nesso causale con l'esposizione ad amianto durante l'attività lavorativa presso il Comune. La responsabilità del datore di lavoro è accertata per violazione dell'art. 2087 c.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 1079
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 1079
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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