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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1473/2024 RG avente ad oggetto:
“Risarcimento danni: malattia professionale – danno iure proprio – danno iure hereditatis ”
TRA
, e - rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avvocati MORO GIANCARLO e CAPUZZO MARTA ed elettivamente domiciliati come in ricorso (Indirizzo Telematico)
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati ONGARO NICOLETTA e MASETTO MARZIA,
NT ER e TA AN ed elettivamente domiciliato presso l'
AVVOCATURA CIVICA SAN MARCO 4091 30124 , CP_1
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/07/2024 i ricorrenti, come sopra in epigrafe indicati, hanno convenuto in giudizio il resistente chiedendo « accertato CP_1
quanto in premessa, condannarsi il a risarcire ai ricorrenti tutti i Controparte_1
danni non patrimoniali descritti nella precedente parte espositiva nella loro accezione di natura morale ed esistenziale, sia quelli correlati alla perdita del rapporto parentale sia quelli correlati alle sofferenze e al cambiamento di abitudini di vita cui gli stessi
1 sono stati costretti durante la malattia del sig. loro spettanti jure proprio, CP_2
da quantificarsi complessivamente in: euro 289.414,00 in favore della OV SI
, euro 297.236,00 di euro 320.702,00 di Parte_1 Parte_2 Parte_3
ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condannarsi inoltre la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti di natura biologica permanente e/o temporanea e di natura morale e/o esistenziale patiti in vita dal signor er CP_2
la patologia di cui in narrativa e trasmessi jure hereditatis ai ricorrenti, pro quota, nella loro veste di eredi legittimi, da quantificarsi in principalità nella somma di euro
160.263,00 o nella diversa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre ad accessori di legge. Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e dei compensi professionali, da distrarsi a favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari»
Nel costituirsi il ha contestato la pretesa dei ricorrenti Controparte_1
concludendo « in via preliminare ed assorbente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e, per l'effetto, dichiarare inammissibili Controparte_1
le domande di risarcimento danni iure proprio e iure hereditatis avanzate dai ricorrenti nei confronti dell'Amministrazione comunale per i motivi di cui in narrativa;
in via principale di merito, accertare l'insussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal sig. presso il Comune di nel periodo dal 1966-1973 e la CP_2 CP_1
patologia da questi contratta e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal di in favore dei sigg. , e CP_1 CP_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3
titolo di risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio, rigettando tutte
[...]
le domande di parte ricorrente perché infondate e, comunque, non provate;
in via subordinata, in caso di ritenuta responsabilità del nei fatti di causa, Controparte_1
accertare che detta responsabilità è limitata al periodo compreso tra l'anno 1966 e l'anno 1973 e, per l'effetto, contenere la condanna, anche secondo valutazione equitativa, in proporzione alla quota ascrivibile all'Amministrazione comunale;
in via ulteriormente subordinata, liquidare la somma eventualmente dovuta a titolo di risarcimento danni tenendo conto di quanto esposto in narrativa e, comunque, detratto quanto corrisposto al lavoratore e/o agli eredi dall' a titolo di rendita e CP_3
2 di prestazione aggiuntiva a carico del Fondo Vittime Amianto;
(...) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, dell'acquisizione del fascicolo del PM nel procedimento penale RG 167/2020 e c.t.u. medico legale.
*** *** ***
1. I ricorrenti espongono: di essere la OV e i due figli del sig. CP_2
deceduto il 9.01.2020 a causa delle conseguenze della patologia (mesotelioma) contratta a causa dell'esposizione ad asbesto subita durante il periodo di lavoro prestato alle dipendenze del Comune di ed agiscono per il risarcimento dei CP_1
danni non patrimoniali jure hereditatis e jure proprio loro spettanti quali OV e figli dal momento che la patologia da cui il loro caro è stato colpito e che ne ha provocato il decesso è insorta a causa della violazione, da parte del convenuto, delle CP_1
disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro oltre che dell'obbligo previsto dall'art. 2087 c.c. In particolare i ricorrenti riportano il contenuto della consulenza di parte del dott. (doc. 2) ed espongono che il de cuius Per_1 CP_2
a lavorato alle dipendenze del dal giugno del 1965 fino al 31
[...] Controparte_1
dicembre 1993, epoca del pensionamento e che, nell'ambito di detto rapporto, dal giugno del 1965 fino alla fine dell'estate del 1974 il predetto ha lavorato in veste di bagnino e di manutentore/falegname presso la Gestione Balneare del di CP_1
ed in tale periodo è stato pesantemente esposto all'inalazione e al contatto CP_1
con manufatti in amianto, atteso che le capanne delle spiagge comunali del Lido, ove il sig. veva lavorato in tale periodo (1965-1974), erano dotate di tetti in eternit CP_2
ed il de cuius si era occupato in via continuativa della loro manutenzione.
2. Il Comune di ha evidenziato che il sig. ha lavorato per circa CP_1 CP_2
otto anni, sia da bagnino che da falegname, presso la spiaggia comunale del Lido
(doc.12) e che dalla lettura del ricorso introduttivo e della relativa documentazione emerge l'inidoneità dei fatti dedotti a comprovare, con sufficiente grado di certezza, la sussistenza di un nesso causale tra la malattia diagnosticata al sig. e l'attività CP_2
lavorativa prestata alle dipendenze del Comune come falegname nel periodo 1966-
1973, apparendo dirimente al riguardo la circostanza che il sig. nel periodo CP_2
Co intercorrente tra il 1955 e il 1965 aveva lavorato presso il cantiere navale Celli di
3 . Sottolinea che nel procedimento penale 167/20 RG il CTP del PM Prof. a CP_5 Pt_4
seguito dell'esame autoptico aveva concluso per la riconducibilità della malattia all'esposizione presso i mentre lo aveva concluso per la Controparte_6 Per_2
riconducibilità della patologia alla esposizione subita come bagnino-falegname alle dipendenze del , ciò che pare essere avvenuto sulla scorta delle Controparte_1
sole dichiarazioni della figlia del sig. odierna ricorrente, ove per contro è noto CP_2
che i cantieri navali, negli anni cinquanta, sessanta e settanta del secolo scorso, erano luoghi in cui era facile essere esposti ad amianto in occasione dell'attività lavorativa tanto più se si svolgevano attività di carpenteria, mansione che il prof. riconosce Pt_4
aver svolto il sig. Quanto al tetto in eternit delle capanne delle spiagge del Lido, CP_2
questa era una caratteristica comune di tutte le capanne dell'isola e solo dagli anni novanta in poi i vari stabilimenti balneari hanno sostituto dette capanne, ammodernandole e smaltendo l'eternit ove presente. Mentre, poi, l'incidenza del mesotelioma nei cantieri navali è conoscenza nota e condivisa altrettanto non può dirsi per i lavoratori, quali falegnami e manutentori vari, degli stabilimenti balneari del
Lido di Venezia, che operavano tutti nelle stesse condizioni di lavoro. Gli interventi di manutenzione sui tetti in eternit delle capanne erano circoscritti tenuto conto che i lavori più complessi venivano assegnati a ditte estere specializzate o alla Direzione
Lavori dell'Amministrazione comunale.
3. Ciò posto il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito svolte
PATOLOGIA – NESSO CAUSALE CON ATTIVITA' SVOLTA PRESSO Controparte_1
SUSSISTENZA
4. Il c.t.u. a seguito dei necessari e possibili accertamenti e con argomentata e analitica motivazione ha confermato che stato affetto da mesotelioma CP_2
pleurico, che rimane allo stato un cancro incurabile per il quale la sopravvivenza a lungo termine è rara.
5. Quanto al nesso causale, descritte le caratteristiche dell'amianto e delle malattie derivanti dall'inalazione dello stesso, ha in particolare esposto che: a tutte le pleuropatie benigne deve essere attribuito il significato di indicatori di pregressa esposizione ad amianto;
secondo alcuni studi tali pleuropatie, a differenza della asbestosi, sono state riscontrate non soltanto in soggetti con elevata esposizione ma
4 anche quando l'esposizione cumulativa era relativamente modesta, professionale o anche soltanto ambientale;
il mesotelioma è una neoplasia che si manifesta raramente nella popolazione ed è, invece, molto più frequente negli esposti ad inalazione di fibre di asbesto;
la letteratura scientifica è univoca nell'identificare la relazione causale tra esposizione ad inalazione di fibre di asbesto e mesotelioma e la normativa ha fatto propria questa posizione scientifica poiché nelle tabelle delle malattie di origine lavorativa, di cui al DM 27/4/04, nel gruppo 6 “Tumori professionali” alla voce 03 “asbesto” è correlata la malattia tumorale mesotelioma pleurico.
6. Il CTU ha poi rilevato che vi sono numerosi elementi che depongono nel senso che il sig. sia stato esposto ad inalazione di fibre di asbesto ovvero: il CP_2
riscontro all'esame TC di ispessimenti pleurici plurimi (in regione anteriore e basale a sinistra, a livello basale e al lobo superiore a destra) calcificati, che come risulta dalla letteratura scientifica citata, sono provocati dalla reazione dei tessuti pleurici all'aggressione da parte delle fibre di asbesto;
anche il marcato versamento sinistro che si è presentato a più riprese è indice di esposizione ad amianto.
7. Ricostruita la documentazione in atti il CTU ha poi esposto che
«contrariamente a quanto rilevato dallo che si fonda anche sulle dichiarazioni Per_2
dei familiari, non vi sono documenti che attestino l'effettiva lavorazione e manipolazione dei tetti o di altre strutture in amianto delle strutture balneari, occupandosi il secondo il già citato documento data 6/4/1973, delle sole parti in CP_2
legno delle strutture. Tuttavia, gli uffici del hanno riconosciuto Controparte_1
l'esposizione ad amianto presso i locali della Balneare in cui il deceduto si CP_7
veniva a trovare per ragioni di lavoro. Dunque, pur nell'impossibilità di determinare l'entità dell'esposizione stessa, ovverosia se il de cuius lavorasse all'interno di strutture con amianto o lavorasse l'amianto stesso con liberazione di polveri a maggior impatto cancerogeno, ciò che rileva è il fatto che è certificata l'esposizione per motivi di lavoro alla sostanza» (p. 24) ove il CTU si riferisce «Lo stesso Ufficio del
Comune, inoltre, stando agli atti, rispondeva all' di Venezia Terraferma CP_3
individuando un primo periodo di esposizione ad asbesto dal 1/6/65 al 16/9/65, un secondo periodo dal 18/1/66 al 31/12/68 e un terzo periodo dal 10/4/74 al 18/9/74 riportando la mansione di “bagnino in stabilimenti balneari”. Tuttavia, stando ad altra documentazione in atti, vi è una certificazione del Comune di datata 6/4/1973 CP_1
5 che certifica che il sig. era impiegato come bagnino esclusivamente nei mesi CP_2
estivi, mentre nei mesi invernali era impiegato come falegname addetto alla riparazione delle capanne, dei lettini ed “alla manutenzione di tutto il materiale in legno in dotazione alla spiaggia di S. Nicolò”. Tale documento certifica altresì che in data 1/1/69 il passava alle dirette dipendenze del con la qualifica di CP_2 CP_1
operaio-inserviente (pur essendo inquadrato inizialmente come commesso), continuando a lavorare presso la Gestione Balneare, contrariamente a quanto riportato dallo che identifica dal '69 al '74 un periodo di lavoro presso la Per_2
Direzione Musei» ( p. 23). Secondo il CTU «a prescindere dall'effettivo periodo di impiego presso la Gestione Balneare, anche nel caso questo sia quello riconosciuto dallo ossia un arco temporale di circa 4 anni, si tratta di un tempo congruo ai Per_2
fini dello sviluppo futuro della patologia» ( p. 24)
8. Il CTU ha dunque concluso nel senso che:
-il «mesotelioma pleurico di cui era affetto aveva natura CP_2
professionale ed era secondo il criterio di “più probabile che non“ riconducibile all'inalazione di fibre di amianto avvenuta durante l'attività lavorativa svolta presso la
Gestione Balneare del Comune di »; CP_1
-«il decesso del periziato [è] avvenuto per il mesotelioma pleurico (...) , in quanto, come correttamente rilevato nel verbale dell'autopsia giudiziaria, la causa di morte del sig. è da individuarsi in una insufficienza respiratoria acuta causata CP_2
proprio da mesotelioma»;
-«per quanto attiene il danno temporaneo patito dall'interessato, si deve ricordare che il periziato ha subito un primo accesso in PS il 3/6/2019 per marcato versamento pleurico sinistro conseguente alla patologia letifera e che il decesso è avvenuto in data 9/1/2020. Pertanto, vi è stato un periodo di malattia pari a duecentoventi giorni. Ora, considerando i giorni della prima degenza del giugno 2019, nonché il fatto che il paziente era nuovamente ricoverato a settembre e poi ininterrottamente dal 6/11/2019 al decesso del 9/1/20, si ritiene che vi sia stato un periodo di danno biologico temporaneo totale di centoquarantadue giorni. Il restante periodo di malattia di settantotto giorni ha determinato un danno biologico temporaneo parziale all'80%>>;
6 - «Non vi è stato un danno biologico permanente in quanto il quadro clinico è sempre risultato evolutivo e non si è mai stabilizzato dal momento in cui la malattia è comparsa»;
- «Per quanto attiene la consapevolezza dell'esito della malattia, sebbene il quadro fosse suggestivo già dal giugno 2019, la conferma della malignità della patologia, e di conseguenza la certezza della prognosi infausta, risale al 17/11/2019.
Tuttavia, nella cartella clinica del ricovero presso l'Ospedale Civile di è CP_1
presente un documento di “Accesso Rete Cure Palliative” datato 23/11/2019 in cui un dirigente medico della ULSS 3 riporta: “Paziente non informato della malattia in modo chiaro e trasparente per volontà della famiglia (ma forse consapevole della realtà delle cose)”. La mancata consapevolezza della patologia da parte del paziente è confermata nel diario clinico del 24/11/19 in cui era riportato: “la figlia mi riferisce che il paziente non è informato della sua patologia. Non è informata neanche la moglie”.
Per quanto nei giorni che precedevano la dimissione in hospice, tralasciando un momento di confusione il 30/11/19, il paziente fosse vigile, orientato e verosimilmente conscio della gravità della situazione a causa del dolore provato e della protratta terapia di supporto respiratorio da cui non poteva essere svezzato, non vi è prova del fatto che il paziente arrivasse comunque a comprendere la terminalità della propria condizione nei giorni successivi alla prova di mancata consapevolezza fornita dalla cartella. E', inoltre, inverosimile che l'interessato autonomamente raggiungesse piena consapevolezza dell'esito infausto della propria condizione, anche a prescindere dalla conoscenza della precisa diagnosi. Inoltre, non vi è documentazione agli atti circa il ricovero in hospice dal 02/12/19 al decesso del 9/1/20, per cui non vi è (...) nemmeno prova del fatto che questa consapevolezza sia stata raggiunta nel corso dell'ultima degenza»;
- «per quel che concerne l'epoca di insorgenza della malattia risulta impossibile stabilire quando la patologia letifera sia insorta. Si deve però riconoscere che alla data del primo accesso in PS il 3/6/2019 la patologia era già in stato avanzato, avendo causato un massivo versamento pleurico sinistro. Pertanto è probabile che la patologia fosse insorta da alcuni anni»;
- « Per quanto attiene la manifestazione della stessa, (...), alla data del 3/6/2019
l'ampio versamento pleurico sinistro era manifestazione della patologia letifera,
7 pertanto questa è la data che deve essere presa come riferimento di espressione della malattia. La diagnosi è stata poi confermata all'esito del referto istologico del
17/11/2019 in “mesotelioma pleurico”»;
- «per quanto attiene il grado di sofferenza sopportato dal sig. urante il CP_2
periodo di malattia, a fronte della mancata presenza di “cosciente percezione delle conseguenze letifere delle lesioni riportate”, vengono meno i presupposti per il ricorso alla categoria del “danno catastrofale”. Si deve così ricorrere alla tradizionale qualificazione del grado di sofferenza che in questo caso è stata, nel corso di tutta la malattia, di grado elevatissimo, in considerazione delle necessità di continui ricoveri e della necessità di prolungato supporto di ossigeno per una costante e opprimente sensazione di “fame d'aria” da parte del de cuius».
9. Le conclusioni del consulente d'ufficio (dott. ), appaiono Per_3
pienamente condivisibili in quanto esaurientemente motivate, immuni da vizi logici e giuridici, supportate dai necessari e dovuti accertamenti e dalla letteratura scientifica nella relazione peritale.
10. Come noto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di
"probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (vd. ex plurimis Cassazione 9057/04).
11. Tali considerazioni devono coordinarsi con il rilievo che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano -ad una valutazione "ex ante" -del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile,
8 stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile, così che, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cassazione SS UU n. 576/08; Cassazione n. 10741/09).
12. Inoltre, come anche recentemente affermato dalla S.C. «in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41
c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni “ (Sez.
L - , Sentenza n. 27952 del 31/10/2018).
13. Nel caso in esame ai dati e alle argomentazioni svolte dal CTU vi è da aggiungere che dai docc. 13, 14 e 15 di parte ricorrente emerge che: il de cuius CP_2
ha prestato servizio presso la Gestione balneare con rapporto di lavoro a
[...]
carattere privatistico dal 1.6.1965 al 16.9.1965 con qualifica di bagnino di terra e dal
28.1.1966 al 31.12.1968 con qualifica di manovale e dal 21.3.1966 di operaio 1^ «Nei predetti periodi (...), nei mesi estivi, è stato addetto ai camerini della spiaggia di S.
Nicolò in qualità di bagnino terra. Nei mesi di chiusura delle spiagge ha espletato sempre mansioni di falegname addetto alla riparazione capanni, al rifacimento di credenzette, lettini eccetera ed alla manutenzione di tutto il materiale in legno in dotazione alla spiaggia di S. Nicolò. Utilizza nel lavoro macchinari elettrici complessi, che richiedono particolare capacità professionale» «Con effetto dal 1 gennaio 1969 è passato alle dirette dipendenze del Comune (...) » e anche «dopo il passaggio a dipendente comunale ha continuato ad operare sempre presso la Gestione balneare con le mansioni (...) indicate» (vd. doc 13, , CP_1 Controparte_8
attestazione mansioni del dipendente del 6.4.1973), con decorrenza CP_2
18.9.1974 è stato trasferito alla Direzione Musei (doc. 14) e in data 31.12.1993 è cessato il rapporto di lavoro (doc. 15). Tali risultanze sono poi da coordinare con il doc. 7 del da cui emerge che il sig è stato trasferito temporaneamente dal CP_1 CP_2
9 6.10.1973 al 6.4.1974 al Museo di Storia naturale. Pertanto, l'attività svolta dal sig. CP_2
quale manutentore delle capanne e di tutto il materiale in legno in dotazione della spiaggia decorre quanto meno dal 28.1.1966 al 6.10.1973 e poi dal 6.4.1974 al 18.9.1974 oltre a tre mesi nel 1965 come bagnino terra, ovvero come bagnino non addetto al salvataggio ma alla gestione delle capanne, e quindi complessivamente per circa 8 anni. Tali attestazioni, più risalenti ( anni 1973) contrastano nettamente con quanto il ha comunicato allo con nota del 2.3.2020 allegata 2 alla nota del CP_1 Per_2 Per_2
22.1.2021 e da cui risulterebbe che il de cuius avrebbe lavorato dal 1.1.1969 al 30.4.1973 come operaio al Museo di Storia Naturale.
14. Vi è inoltre da rilevare come dall'articolo allegato alla nota dello Per_2
del 22.1.2021 (Corriere del Veneto del 16.2.2010) emerga che nel 2010 la Procura di
Venezia ha avviato un'indagine sul ritrovamento di decine di chilogrammi di amianto nell'arenile delle Quattro Fontane al Lido di Venezia (si parla di amianto raccolto in decine di sacchi), su esposto del Magistrato delle Acque a seguito del ritrovamento dell'amianto nel corso dei lavori di demolizione e ricostruzione dei moli della spiaggia
«scavando lungo l'arenile, sotto circa un metro di sabbia, ad una decina di metri dal mare, era emersa una grande quantità di eternit» afferma l'articolo « probabilmente quello contenuto nel tetto delle vecchie capanne poi rase al suolo e sotterrate».
L'articolo continua evidenziando che circa 10 anni prima vi era stata un'altra indagine, poi archiviata a seguito della relazione del NOE, e che nei giorni precedenti anche il
Nucleo di polizia ambientale dei vigili urbani aveva riaperto una vecchia indagine ascoltando nuovamente un imprenditore lidense che già 10 anni prima aveva denunciato il sospetto che ci fosse eternit sulla spiaggia Amaranti. Sono riportate anche le dichiarazioni del Presidente della Municipalità del Lido Gianni Gusso secondo il quale rappresenta come «anche la municipalità chiede chiarezza è che sia fatta una piena bonifica laddove può essere necessaria» ricordando però che le capanne risalivano agli anni '50 quando l'uso dell'eternit era vastissimo e non si sapeva che facesse male (vd. allegato 10 relazione . Seppur si tratta di notizia di stampa è Per_2
vero che non è stata smentita né nel procedimento penale né contestata dal
[...]
resistente, ed anzi il ha ammesso che le capanne avessero il tetto CP_1 CP_1
in eternit nel periodo oggetto di causa.
10 15. E, dunque ritiene la Giudicante che possa ritenersi provato che il sig nel corso dell'attività lavorativa svolta quantomeno per 8 anni – e non CP_2
solo quattro, comunque ritenuti sufficiente dal CTU – sia stato esposto nella sua attività, nel periodo estivo, di bagnino di terra cioè addetto alle capanne, lettini e ombrelloni e, nel periodo invernale, di manutentore delle stesse, all'inalazione di fibre di amianto, posto che le predette capanne erano in legno ed avevano il tetto il eternit, che nello svolgimento dell'attività di smontaggio, rimontaggio e restauro delle predette capanne, veniva maneggiato dagli addetti. Tale ultima circostanza è stata pubblicamente riferita da , ex coordinatore del personale degli Testimone_1
stabilimenti balneari comunali dal 1976 al 1990, come riportato nell'articolo della
Nuova Venezia del 22.10.20006 (doc. 17 ric.). La circostanza riportata in ricorso non è stata smentita dal il quale si è limitato a rilevare che gli interventi dei CP_1
manutentori delle capanne doveva comunque essere limitati perché il CP_1
affidava gli interventi più complessi ad una impresa esterna.
16. Il CTU a p. 14 nota 1 indica in 30 anni la latenza media della comparsa del mesotelioma nei lavoratori dell'asbesto mentre lo Spisal una latenza mediana di 48 anni (ex Position Paper SIMLII 2019), secondo quanto emerge dal sito circa 40-50 Pt_5
anni con la precisazione che « Il rischio aumenta all'aumentare della durata dell'esposizione e della quantità di fibre di amianto inalata», in altri giudizi altri CTU hanno indicato il periodo di latenza tra i 10-15 anni e i 40-45 anni o più, con segnalazione di casi di latenza inferiore a 10 anni e sino a 60-70 anni.
17. Dunque che il mesotelioma - «evento sentinella» dell'esposizione ad amianto - sia riconducibile alla esposizione subita alle dipendenze o anche alle dipendenze del Comune di deve essere affermato, da una parte, perché il CP_1
periodo di latenza più prossimo al valore mediano è quello riconducibile all'esposizione subita presso il Comune di ovvero 54 anni mentre quello CP_1
presso i è di 64 anni, dall'altra, perché poiché il rischio aumenta CP_6
all'aumentare della durata dell'esposizione e della quantità di fibre di amianto inalata, successive esposizioni ad amianto concorrono nella causazione dell'evento
(mesotelioma), tenuto anche conto che non vi è una soglia limite al di sotto del quale viene meno il rischio di contrarre il mesotelioma. Deve peraltro osservarsi che l'affermazione del prof. che il de cuius abbia svolto mansioni di carpentiere navale, Pt_4
11 non ha trovato alcun riscontro negli atti del fascicolo del procedimento penale né nel presente giudizio.
18. Certa la malattia (mesotelioma pleurico), certa la sua derivazione da esposizione ad amianto (evento sentinella dell'esposizione) e certa la esposizione ad amianto presso il di tale esposizione si pone come un antecedente, CP_1 CP_1
peraltro certo diretto e nemmeno remoto, della malattia in esame, mentre il
[...]
non ha offerto prova di antecedenti dotati di efficacia causale esclusiva, ed CP_1
al più potrebbe trattarsi di antecedenti come l'esposizione presso i che CP_6
hanno concorso con quella presso il trovando in ogni caso Controparte_1
applicazione l'art. 1294 c.c. Sul punto si veda Cass. Sez. L, Sentenza n. 8372 del
09/04/2014 « In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire».
19. Ciò posto, i ricorrenti agiscono sia iure hereditatis che iure proprio: nel primo caso fanno valere una responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. gravante sul datore di lavoro, nel secondo caso la responsabilità extracontrattuale per lesione del rapporto parentale ex art. 2043 c.c.
RESPONSABILITA EX ART. 2087 C.C. – SUSSISTENZA
20. Quanto al primo aspetto si osserva che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà
12 aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico ( Cfr.
Sez. L., n.644 del 14 gennaio 2005; Sez. L., Sentenza n. 24217 del 13/10/2017).
21. L'art. 2087 c.c. (“ l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”), invero, configura una responsabilità, in capo al datore di lavoro, di natura contrattuale, per i danni alla salute psico –fisica del lavoratore e alla sua personalità morale.
22. L'art. 2087 c.c. deve essere letto alla luce dell'art. 1218 c.c. e, conseguentemente, provato da parte del lavoratore il danno, l'insalubrità dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra il secondo e il primo, spetta al datore di lavoro provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, provare cioè che l'inadempimento è stato determinato da “impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
23. Dunque mentre nel caso in esame i ricorrenti – eredi dell'ex dipendente del - hanno provato l'insalubrità dell'ambiente Controparte_1
lavorativo (esposizione ad amianto) e il danno (mesotelioma/danno alla salute psicofisica/decesso), alcuna prova ha dato la resistente di aver adottato per tutto il periodo di esposizione (1965-1974) misure atte ad evitare o a ridurre inalazione di fibre di amianto da parte dei bagnini terra/falegnami addetti alla riparazione manutenzione delle capanne né mettendo a disposizione dispositivi individuali atti ad evitare l'esposizione, né impartendo una adeguata informazione/formazione sui pericoli connessi all'esposizione ad amianto né adottando modalità di manipolazione dell'amianto sottoforma di coperture di eternit che eliminassero il rischio di inalazione di fibre di amianto.
24. Non può dirsi che il datore di lavoro vada esente da responsabilità in quanto non sia possibile provare che la rigorosa osservanza, da parte sua, della normativa vigente all'epoca in cui si ritiene che il lavoratore abbia assorbito l'amianto e l'adozione di comportamenti suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche dell'epoca avrebbero evitato l'evento dannoso con alto grado di probabilità.
13 25. Il datore di lavoro, infatti, non solo non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma è anche emerso che egli non ha adottato alcun mezzo di protezione – nel periodo oggetto di causa (1965-1974) - dei lavoratori affinché fossero tutelati dall'inalazione di fibre di amianto.
26. Sono state, pertanto, violate le regole enucleabili dall'art. 2087 c.c. ma anche i precetti posti dagli artt. 21 del DPR 303/56 (“ Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro”, “Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera”, “ Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione”
“L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri” “ Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate …e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso” “Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro” [...]”), 18 e 19 del DPR 303/56, art. 4 lettera b) e 387 del DPR n. 547/55.
27. Si osserva, peraltro, come la conoscenza della pericolosità dell'amianto fosse già diffusa all'epoca del verificarsi della esposizione del lavoratore, poiché, già dal 1943, era in vigore una legge (Legge 12 aprile 1943, n. 455) sull' assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, non rilevando, per contro, al fine dell'affermazione della responsabilità del datore di lavoro, la conoscenza dell'evento dannoso conseguente alla esposizione insalubre (silicosi, asbestosi, mesotelioma, cancro, placche ecc.) quanto la conoscenza della dannosità della materia alla quale è stato esposto il lavoratore senza adottare le più opportune precauzioni.
28. Peraltro, se fosse dimostrato che l'adozione di alcuna misura era in grado di evitare pericoli per la salute del lavoratore si dovrebbe allora concludere che il lavoratore non doveva essere esposto all'inalazione di fibre di amianto.
14 29. Su questi punti recentemente la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito e precisato: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34419 del 24/12/2024 che «in tema di responsabilità dell'imprenditore per il danno da esposizione del lavoratore a polveri di amianto, ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha l'onere di provare l'adozione di misure idonee a impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere sia dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie - essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio - sia dall'acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione alla sostanza nociva e patologia diversa (e letale) rispetto a quella per la quale la nocività è già accertata all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa»; Cass. Sez. L., 17/02/2025, n. 4084 che «perché si configuri la responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c. non occorre in capo all'imprenditore la prevedibilità dello specifico evento concretamente verificatosi o del suo decorso causale (nella specie, decesso del lavoratore per mesotelioma pleurico correlato all'esposizione a polveri di amianto), ma è sufficiente quella della potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute, sicché, ai fini dell'esonero da tale responsabilità, occorre dimostrare quali misure di prevenzione ed informazione, fra quelle conosciute ed in uso all'epoca, sono state concretamente adottate a protezione dello specifico rischio lavorativo».
30. Peraltro, se fosse dimostrato che l'adozione di alcuna misura era in grado di evitare pericoli per la salute del lavoratore, si dovrebbe allora concludere che il lavoratore non doveva essere esposto all'inalazione di fibre di amianto.
31. Anche recentemente la S.C. ha precisato come «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt.
174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo,
15 senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv,
"threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» (vd. Cass. n. 18503 del 21/09/2016) ed altresì che «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» (vd.
Cass. n. 10425 del 14/05/2014).
32. Deve pertanto accertarsi e dichiararsi che la malattia patita in vita da e che ne ha causato la morte (mesotelioma pleurico) è ascrivile alla CP_2
responsabilità contrattuale del con conseguente obbligo Controparte_1
risarcitorio in capo all'odierno resistente.
33. La fattispecie è sussumibile nel reato di cui all'art. 589, co. 2, c.p. ( nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità CP_3
contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso vd. Cass. Sez. L., 19/06/2020, n. 12041).
DANNO NON PATRIMONAILE – SUSSISTENZA - DANNO DIFFERENZIALE –
ESCLUSIONE – LIQUIDAZIONE SECONDO TABELLE DI MILANO 2024
34. Quanto al risarcimento e alla liquidazione del danno non patrimoniale devono brevemente ritenersi richiamati i principi espressi dalle SSUU 26972 del
11/11/2018 (c.d. sentenze di San Martino) e Cass. 7513/2018 ( c.d. decalogo del danno non patrimoniale).
35. Per quanto attiene allo specifico caso in esame, inoltre, vertendosi nell'ambito del risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua dopo un apprezzabile lasso di tempo alle lesioni, deve rilevarsi come «non c'è alcun contrasto
16 nella giurisprudenza [della] Corte (che prende le mosse dalla sentenza delle sezioni unite del 22 dicembre 1925,[…]) sul diritto iure hereditatis al risarcimento dei danni che si verificano nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello della morte conseguente alle lesioni stesse, diritto che si acquisisce al patrimonio del danneggiato e quindi è suscettibile di trasmissione agli eredi. L'unica distinzione che si registra negli orientamenti giurisprudenziali riguarda la qualificazione, ai fini della liquidazione, del danno da risarcire che, da un orientamento, con "mera sintesi descrittiva" (cass. n. 26972 del 2008), è indicato come
"danno biologico terminale"(cass. n. 11169 del 1994, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996,
n. 1704 del 1997, n. 24 del 2002, n. 3728 del 2002, n. 7632 del 2003, n 9620 del 2003, n.
11003 del 2003, n. 18305 del 2003, n. 4754 del 2004, n. 3549 del 2004, n. 1877 del 2006,
n. 9959 del 2006, n. 18163 del 2007, n. 21976 del 2007, n. 1072 del 2011) -liquidabile come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (in applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 12408 del 2011) ma con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno -e, da altro orientamento, è classificato come danno "catastrofale"(con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni). Il danno "catastrofale", inoltre, per alcune decisioni, ha natura di danno morale soggettivo(cass. n. 28423 del
2008, n. 3357 del 2010, n. 8630 del 2010, n. 13672 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 19133 del
2011, n. 7126 del 2013, n. 13537 del 2014) e per altre, di danno biologico psichico(cass. n.
4783 del 2001, n. 3260 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 1072 del 2011). Ma da tali incertezze non sembrano derivare differenze rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni perché, come già osservato, anche in caso di utilizzazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico psichico dovrà procedersi alla massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l'utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale» (vd. Cass.
SSUU 15350/2015).
36. Deve poi darsi atto che questa Sezione a far data dalla primavera del
2018 ha ritenuto di modificare il proprio precedente orientamento ed in adesione all'ormai costante orientamento della S.C. ha deciso di applicare le Tabelle elaborate
17 dal Tribunale di Milano (vd. ex plurimis Cass. n. 12408 del 2011 “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali” e
“garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono”; conforme:
Cass. n. 28290 del 2011, Cass. n. 4447 del 25/02/2014).
37. Dunque, a mente delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2024, che qui integralmente si richiamano dandosi per trascritte: il “danno terminale” viene circoscritto convenzionalmente ad un numero massimo di 100 giorni, oltre il quale è risarcibile solo un danno biologico temporaneo ordinario;
il “danno terminale” presuppone la consapevolezza della fine vita da parte della vittima;
viene adottato il criterio base secondo il quale il danno tende a decrescere col passare del tempo dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di adattamento se non addirittura alla speranza di sopravvivere); conseguentemente, viene proposto un metodo tabellare per cui viene assegnato a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente e convenzionalmente decrescente sino ad agganciarsi al 100° giorno alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario (secondo la tabella da €
1.175,00 dal 4° giorno ad € 116,00 al 100° giorno, al netto della possibilità di aumento personalizzato sino al 50%); con il correttivo per cui, al fine di adeguatamente risarcire lo “straordinario sconvolgimento emotivo” che normalmente si verifica nell'immediatezza dell'evento o comunque “subito dopo la prima scioccante percezione del pericolo di vita”, per i primi tre giorni del danno terminale il Giudice può liquidare un importo massimo di € 35.247,00, non ulteriormente personalizzabile.
18 38. Ciò posto, e adeguata la superiore ricostruzione (chiaramente elaborata avendo quale riferito sinistri ed infortuni) alla particolarità della malattia e, partitamente, della malattia che, come il mesotelioma pleurico, ha quale esito la morte e si protrae per un periodo anche notevole di tempo, deve riconoscersi per gli ultimi
100 giorni – quelli a ridosso della morte (nel caso in esame dal 1.10.2019 al 9.1.20 ) –
l'importo di € 128.963 [= 35.147,00 + 93.816 (=62.544 aumentato del 50%) ].
39. Il CTU ha accertato un periodo di malattia dal 3.6.2019 al 9.1.2020 per un totale di 220 gg di cui 142 al 100% - «considerando i giorni della prima degenza del giugno 2019, nonché il fatto che il paziente era nuovamente ricoverato a settembre e poi ininterrottamente dal 6/11/2019 al decesso del 9/1/20» - e i restanti 78 all'80%.
Premesso che non risulta un ricovero dal 6.11.2019 al 9.1.2020 ma solo dal 6.11.2019 al
2.12.2019, e che in ogni caso i giorni di ricovero sono inferiori a 142, vi è da ritenere che questi vadano a ritroso e quindi deve riconoscersi l'importo giornaliero di € 172,50
(ovvero il massimo riconoscibile per il danno biologico temporaneo con massimo aumento del 50%) per il periodo antecedente a tali 100 gg di 42 gg e quindi dal
1.10.2019 al 20.8.2019 per un importo di € 7.245,00 – non essendoci prova che il de cuius abbia acquisito consapevolezza del certo sopraggiungere della morte in data anteriore - ed infine per i restante periodo antecedente dal 19.8.2019 al 3.6.2019 78 gg al 80% e quindi 78 x 138 = € 10.764,00; quindi complessivamente deve essere liquidato l'importo di € 146.972,00=.
40. Quanto al riconoscimento del danno differenziale il giudicante si limita ad osservare – nei limiti propri della presente motivazione – che esso discende dalla previsione di cui all'art. 10, commi 6 e 7 d.p.r. 1124/1965 e 1227 c.c.
41. Pertanto, il datore di lavoro – qualora non operi la regola dell'esonero
- è tenuto a pagare la differenza tra quanto liquidato dall' e quanto lo stesso è CP_3
tenuto a pagare in base ai criteri civilistici (c.d. danno differenziale quantitativo) ed a risarcire i danni non coperti dall'assicurazione (c.d. danno differenziale CP_3
qualitativo o danno complementare), in quanto “la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 d.P.R. n.
1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale), riguarda solo le
19 componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria, la cui individuazione è mutata nel corso degli anni” ( vd. Cass. n. 10834 del 05/05/2010).
42. Seppur l'indennizzo assolve ad una funzione sociale ed è CP_3
finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore - secondo quanto previsto dall'art. 38 della Cost. – ed il sistema civilistico è finalizzato a risarcire il danno nella esatta misura in cui si è verificato, tuttavia “il principio della
"compensatio lucri cum damno", in forza del quale il risarcimento non deve costituire fonte di lucro per il danneggiato” comporta che “ se dal fatto dannoso derivi qualche vantaggio, se ne deve tenere conto nella liquidazione del danno, sottraendolo al risarcimento” (vd. Cass n. 23563 del 12/09/2008).
43. Nel caso in esame, tuttavia, si verte tutto nell'ipotesi di danno complementare cioè di danno per il quale non è prevista la copertura assicurativa trattandosi di danno terminale/tanatologico, morale e danno biologico temporaneo, con i relativi aumenti per la personalizzazione, atteso che “ se non si fa luogo a prestazione previdenziale non c'è assicurazione;
mancando l'assicurazione cade l'esonero” (Corte Cost. 319/1989, 356/1991, 485/1991; ed ancora S.C. n. 10834 del
05/05/2010 citata), ove l'esonero può riguardare soltanto le prestazioni contemplate dall'art. 66 TU 1124/1965, avuto riguardo all'art. 13 d.lvo 38/2000, e quindi il danno patrimoniale per inabilità temporanea, il danno biologico permanente dal 6%, il danno patrimoniale dal 16%, la rendita ai superstiti, le spese mediche pagate dall'
[...]
– RESPONSABILITA' EX ART. 2043 C.C. - SUSSISTENZA Controparte_9
44. Quanto al danno iure proprio si osserva che la responsabilità dei confronti dei congiunti del lavoratore per i danni da perdita/rottura del rapporto parentale, è riconducibile ad una ipotesi di responsabilità extracontrattuale ( art. 2043
c.c.), sicché grava sui ricorrenti la prova anche della colpa, sia sotto il profilo soggettivo che normativo.
45. Ritiene la giudicante che anche tale prova sia stata raggiunta: i ricorrenti hanno provato la nocività dell'ambiente di lavoro, la patologia e morte del congiunto, il nesso causale tra queste e l'esposizione ad amianto nello svolgimento delle mansioni prestate alle dipendenze del comune di . CP_1
46. E' inoltre emerso, e nulla è stato provato di segno opposto, che nel periodo oggetto di causa – dal 1965 al 1974 - il non adottò alcuna Controparte_1
20 precauzione per evitare l'esposizione ad amianto dei bagnini terra/falegnami manutentori delle capanne del Lido, né li informò sui rischi cui erano esposti (colpa sotto il profilo normativo).
47. Già si è detto in ordine al fatto che già dagli anni '40 era nota la pericolosità dell'amianto con la conseguenza che deve ritenersi anche provata la colpa, sotto il profilo psicologico, in capo al (id est, ai propri legali Controparte_1
rappresentati e/o dirigenti), non rilevando la specifica conoscenza della patologia causata dall'esposizione ad amianto, né rilevando che in quegli anni non vi erano divieti specifici o previsioni di soglie limite.
48. E dunque alla società resistente deve essere attribuita la responsabilità della morte del sig. e conseguentemente della rottura del CP_2
rapporto parentale.
DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL VINCOLO PARENTALE – SUSSISTENZA
– LIQUIDAZIONE – TABELLE MILANO 2024
49. Quanto al conseguente danno iure proprio si osserva che il riconoscimento del risarcimento del danno da lesione/perdita del rapporto parentale, da identificarsi con le conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale – rappresentate dalla sofferenza interiore e dalla modificazione peggiorativa delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato– derivanti dalla perdita o dalla compromissione del rapporto familiare o affettivo, per effetto della morte o della compromissione dell'integrità psicofisica del congiunto rappresenta l'approdo di un lungo percorso ermeneutico che, da un'originaria posizione di chiusura, ha condotto gli interpreti all'elaborazione di un sistema di tutela ancorato all'ingiustizia del danno, ovvero all'individuazione, in capo alle stesse vittime c.d. secondarie, di autonomi interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico direttamente attinti dal fatto illecito o dall'inadempimento imputabile al terzo. Invero il fatto illecito o l'inadempimento che cagioni la morte di una persona o ne menomi l'integrità psicofisica può ripercuotersi sulla sfera personale e patrimoniale di altri soggetti ad essa legati da un rapporto giuridicamente rilevante, il quale può coincidere con un vincolo parentale o con una relazione affettiva ad exemplum familiae. I soggetti maggiormente esposti alle conseguenze pregiudizievoli della lesione subita dalla vittima, per così dire, “diretta” o “iniziale” o “primaria”
21 vanno, di norma, identificati con i componenti del suo nucleo familiare ovvero con le persone alla stessa legate da un vincolo affettivo qualificato, i quali, oltre alla riduzione o cessazione delle elargizioni economiche eventualmente ricevute dal congiunto anteriormente all'infortunio/malattia/decesso, possono subire uno sconvolgimento della propria esistenza, generato dal fatto di non poter continuare a vivere il rapporto che intercorreva con la vittima, e sofferenze morali, talora di intensità tale da evolvere in vere e proprie patologie e, quindi, in un danno all'integrità psicofisica.
50. Va rilevato come la S.C. abbia via via chiarito e precisato che:
- «Nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (vd. ex plurimis Sez. 3 - ,
Sentenza n. 21060 del 19/10/2016);
- «La lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto;
tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita» (vd. Cass. Sez. 3,
28/08/2024, n. 23300);
- «spetta al giudice del merito il compito di procedere alla verifica, in base alle evidenze probatorie complessivamente acquisite circa la realtà ed intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta, la sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di cui si compone tale pregiudizio, ossia la sofferenza patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e quella che si sia eventualmente riflessa, in termini dinamico- relazionali, sui percorsi di vita quotidiana del soggetto che ha subito tale perdita» (vd.
Cass. Sez. 3, 25/07/2025, n. 21339);
22 - «in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, (...)» (vd. Cass. Sez. 3,
26/06/2025, n. 17208);
- «In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario)» (vd.
Cass. Sez. 3, 30/07/2025, n. 21988);
- «Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano;
in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite» (vd. Cass. Sez. 3, 25/07/2025, n. 21339)
- «La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti» (vd. Cass. Sez. L., 16/03/2025, n. 6981);
23 - «Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio » (vd Cass. Sez. 3, 12/01/2025, n. 761 ove la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ridotto, nei limiti del "valore medio di tariffa", l'importo liquidato in primo grado ai congiunti, senza precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano si era fatto riferimento e senza motivare la disposta riduzione, a fronte della riconosciuta intensità del legame familiare).
51. Alla luce di tali principi deve osservarsi come i ricorrenti moglie e figli del de cuius abbiano puntulamente allegato «il profondo dolore, il patimento ed il lutto che la OV ed i figli hanno patito a causa del suo decesso, in quanto tale evento ha provocato una irreparabile lesione al bene della integrità del loro nucleo familiare e della vita quotidiana, ed agli equilibri esistenziali che gli erano propri;
a ciò si aggiunga lo smarrimento provato di fronte alla consapevolezza che la malattia era stata causata dal duro lavoro prestato per un'intera vita con spirito di sacrificio e senso del dovere. (...) lo smarrimento e il grande dolore per la consapevolezza delle enormi sofferenze che il sig. ha dovuto subire nell'ultimo periodo di vita, CP_2
ben descritte dalla documentazione medica in atti. (...) i coniugi hanno vissuto CP_2
tutta una vita insieme;
erano sposati dal 1962 ed erano una coppia affiatatissima (doc.
n. 18: certificato di matrimonio 20 giugno 1962). Da quando il sig. era andato in CP_2
pensione è sempre stato a fianco della propria moglie, dalla quale non si separava mai e con la quale condivideva tutti i momenti della giornata, spesso insieme ai figli e ai nipoti. La SI , consapevole che il marito sarebbe scomparso in poco tempo, Pt_1
ha iniziato a soffrire di crisi di ansia per il grande dolore collegato alla perdita del proprio compagno di vita;
non si rassegna alla scomparsa del sig. , che costituiva CP_2
il “suo bastone per la vecchiaia”. La SI è anche molto preoccupata di Pt_1
ammalarsi di patologia amianto correlata, dal momento che ha passato almeno dieci anni a lavare la tuta da lavoro del marito, ricoperta di polvere di asbesto. Durante la
24 malattia, la OV e i figli hanno amorevolmente seguito il sig. , con grande CP_2
fatica sia fisica che psicologica: non lo hanno lasciato mai solo, lo hanno lavato, vestito, curato, nutrito, trasportato, assistito in Ospedale nelle ultime settimane di vita o durante i precedenti ricoveri. Tutto il nucleo familiare, nella sostanza, ha vissuto l'agonia e la sofferenza del marito/padre, assistendolo quotidianamente fino alla morte. Sia a casa che in occasione delle visite, delle terapie, degli accertamenti specialistici, i figli e hanno sempre accompagnato il padre. La SI Pt_2 Pt_3
dopo la scoperta della malattia del papà, si è recata presso l'abitazione dei Pt_2
genitori tutti i giorni più volte al giorno e a turno anche di notte. Il sig. , invece, Pt_3
era sempre presente dal momento che conviveva con i genitori, come ora convive con la madre. Tale tragica situazione ha privato tutta la famiglia della serenità precedente e della possibilità esistenziale di trascorrere il proprio tempo libero con i propri cari e svolgendo le varie attività ricreative e sociali. Naturalmente, la famiglia CP_2
trascorreva tutte le festività “comandate” insieme, i compleanni, la festa della mamma e del papà. Era ed è una famiglia molto unita e tale perdita per loro è stata devastante. (...) In considerazione delle circostanze del caso concreto, cioè in presenza di un profondo legame quotidiano di amore e di vicinanza che legava i ricorrenti al sig. appare equo quantificare l'entità del danno in ba-se al CP_2
punteggio massimo risultante dalla somma dei singoli fattori da A a E. Alla OV SI viene attribuito un punteggio pari a 74 punti, mentre ai figli e Pt_1 Pt_2
un punteggio rispettivamente pari a 76 e a 82 punti. Il risarcimento del danno Pt_3
da perdita del rapporto parentale sarà quindi il seguente: euro 289.414,00 in favore della OV SI , euro 297.236,00 di euro 320.702,00 di Pt_1 Parte_2 Pt_3
a tali somme, o a quelle diverse che risulteranno di giustizia, dovranno essere
[...]
aggiunti interessi di legge e rivalutazione monetaria. Come risulta dalla relazione dell'Osservatorio di cui alla Tabella, a parere degli scriventi andrà tenuto adeguatamente conto dello stretto legale esistente tra i membri della famiglia e il de cuius, della vicinanza e della solidarietà da sempre presenti, del dolore profondo sentito durante il periodo di agonia del sig. , consapevoli tutte che presto se ne CP_2
sarebbe andato. (...)»
52. I ricorrenti hanno, dunque, allegato circostanze specifiche che possono presuntivamente ritenersi provate rispondendo all'id quod plerumque accidit
25 dei rapporti familiari, evidenziando il profondo legame che li ha sempre tenuti uniti al marito e al padre, il profondo dolore nel vederlo soffrire, l'impegno nell'assistenza, il patimento nella perdita – con la morte – nel rapporto con lui.
53. Come di seguito si vedrà questa Giudice ritiene che sub «qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduta», alla moglie vada riconosciuto il punteggio massimo, poiché dopo 57 anni di matrimonio e comunione vita è colei la cui vita è stata definitivamente sconvolta, avendo perso la persona con la quale aveva deciso di condividere ed aveva condiviso l'esistenza. Quanto ai figli non vi è dubbio che il dolore ed il patimento interiore per la morte del padre sia elevato, anche tenuto conto della immane sofferenza patita da quest'ultimo durante la malattia, tuttavia, sia consentito rilevare, che risponde all'id quod plerumque accidit che i genitori lascino i figli, soprattutto quando si avvicinano all'età corrispondente all'aspettativa media di vita ed i figli sono ormai persone adulte.
Tra i due fratelli, per i quali non vi sono ragioni significative per differenziare la valutazione del rapporto affettivo con il padre, la giudicante ha inteso operare una valutazione maggiore per la figlia poiché la considerazione della mancata Pt_2
convivenza e della differente fascia d'età avrebbe condotto ad un risultato iniquo, tenuto conto che seppur la figlia non conviveva con il padre comunque nella Pt_2
fase della malattia – secondo quanto dedotto in ricorso – non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, affetto e assistenza, con aggravio della propria organizzazione di vita.
54. Pertanto, in applicazione delle tabelle di Milano 2024, non aderendo alla ricostruzione del punteggio operato in ricorso, peraltro non ben specificata, i danni patiti iure proprio dai ricorrenti per la rottura del vincolo parentale devono essere liquidati come segue:
- a (OV, nata [...], all'epoca del decesso del Parte_1
marito anni 80, sposata con il de cuius in data 20.6.1962, quindi all'epoca del decesso da 57 anni): A 12 + B 12 + C 16 + D 12 + E 30 = 82 x 3911,00 = € 320.702,00=
- (figlia, nata il [...], età al momento del decesso 54, non Parte_2
convivente): A 12 + B 18 + C 0 + D 12 + E 22 = 64 x 3.911,00 = € 250.304,00=
- (figlio, nato [...], età al momento del decesso 46, Parte_3
convivente): A 12 + B 20 + C 16 + D 12 + E 18 = 78 x 3.911,00 = € 305,058,00=
26 55. Non si applica agli accessori il combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e
150 disp. att. C.p.c. trattandosi di dipendente pubblico (vd. art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994).
SPESE DI LITE – CTU - CTP
56. Deve, dunque, concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022
(quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 260.000-520.000 ( da determinarsi in riferimento alla liquidazione più elevata), ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta non impegnativa attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medio elevate), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati e aumentato del 30% per ogni ricorrente oltre il primo (vd. Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n.
10367: non si fa luogo alla riduzione del 30% non essendo le posizione identiche in fatto ed in diritto in considerazione dei diversi danni).
57. Devono anche riconoscersi le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, e pertanto rientra tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84 del
03/01/2013), ove questo giudice ritiene gli onorari del consulente di parte congrui nei limiti di € 1.000 + IVA, avuto riguardo agli onorari liquidati al C.t.u. ex DM 30/5/2002 art. 1.
58. Le spese di c.t.u. rimangono poste a carico della resistente sempre tenuto conto della soccombenza.
59. I ricorrenti sono esenti dal contributo unificato come da autodichiarazione in atti.
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P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta che la patologia patita in vita da e che ne ha causato la CP_2
morte è ascrivibile alla responsabilità del e per l'effetto condanna Controparte_1
lo stesso a corrispondere ai ricorrenti a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis la somma di € 146.972,00=, a ciascuno secondo la propria quota ereditaria, ed inoltre a titolo di danno non patrimoniale iure proprio a € Parte_1
320.702,00, a € 250.304,00 e a € 305,058,00, oltre su Parte_2 Parte_3
tutte le somme agli interessi legali dal decesso del de cuius ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. C.p.c.=
2) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
liquida in € 11.000 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) + 30% per ogni ricorrente oltre al primo per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre alle spese per il CTP nella misura di € 1000,00 + IVA con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti dichiaratisi anticipatari;
3) Pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. Controparte_1
separatamente liquidate.
Venezia, all'udienza del 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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