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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3332/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3332/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Clara Serecchia
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 02.08.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 04.09.2011 in Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma (RM), alla parte II, Serie A06, N. 00777, anno 2011 e che dall'unione è nato il figlio Persona_1
(Roma, 21.05.2014), hanno dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta
[...] intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 09.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
- “i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- la casa coniugale, di proprietà comune, rimane nella disponibilità ed in godimento della moglie e del figlio, con quanto in esso contenuto;
il marito dichiara di essersene già allontanato ma di mantenere anagraficamente la residenza sino al reperimento di altra abitazione stabile e, comunque, non oltre un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso;
- Affidamento del figlio e frequentazioni -piano genitoriale
- Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori che assumeranno di Per_1 comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dello stessi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
- il figlio minore abiterà con la madre, presso l'abitazione attualmente sita in Per_1
AN (RM) alla via del Casale n. 7;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio durante la settimana, ogniqualvolta sia possibile, accordandosi di volta in volta con la madre, salva l'intenzione dei genitori di concordare specifici turni di cura e responsabilità del minore, anche compatibilmente con gli impegni del figlio. In ogni caso il padre potrà avere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- un fine settimana alternato ogni 15 giorni, finiti gli impegni lavorativi, dal venerdì sino alla domenica alle ore 18.00 circa.
- Nei giorni di visita del padre, il minore sarà prelevato dall'abitazione della madre oppure dall'uscita da scuola oppure dall'abitazione dei nonni paterni e/o materni oppure dove si trova con la madre, previo accordo tra i genitori.
- In caso di malattia del figlio durante i giorni di frequentazione stabilita per il padre, quest'ultimo potrà far loro visita presso l'abitazione della madre, previo preavviso telefonico;
in ogni caso, e sempre nell'ipotesi di malattia del figlio, i genitori si accorderanno di volta in volta sulla gestione dello stesso, secondo gli impegni lavorativi di entrambi.
- Il padre potrà comunicare telefonicamente con il figlio liberamente e fargli visita presso l'abitazione previo accordo telefonico con la madre, nel rispetto dei diritti di riservatezza di quest'ultima.
- I genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, quando hanno con sé il minore, mettendo sempre l'altro a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località.
- Il figlio trascorrerà con il padre quindici giorni consecutivi all'anno durante le vacanze estive nei mesi di giugno, luglio o agosto, da concordare con la madre entro il mese di maggio dello stesso anno, sulla base degli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
- Il figlio trascorrerà le festività natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre, e di Capodanno, dal 31 dicembre al 7 gennaio, ad anni alterni con ciascun genitore, così come ad anni alterni verrà regolamentato il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
- Medesima alternanza annuale viene prevista per ogni altra festività, religiosa o civile.
- In occasione di specifiche ricorrenze, quali la “festa del papà”, la “festa della mamma”, il compleanno di ciascun genitore, il figlio potranno trascorrere la serata e/o la notte con il genitore che festeggia l'evento.
- Il figlio trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori con una festa comune la cui spesa verrà sostenuta da entrambi i genitori al 50% oppure singolarmente con ciascun genitore, con due feste separate.
- Durante il periodo estivo di chiusura delle scuole i genitori si accorderanno sulla gestione del minore, nel rispetto delle esigenze e delle priorità dello stesso nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
- I genitori potranno in ogni caso concordare periodi di permanenza diversi da quelli sopra indicati, avendo riguardo agli interessi preminenti del figlio.
- I ricorrenti si danno reciprocamente il consenso per il rilascio dei passaporti in favore del figlio minorenne.
- Contribuzione al mantenimento
- I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, godendo entrambi di redditi propri;
- il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
detto importo nell'approssimarsi e/o realizzarsi del termine di estinzione del mutuo casa verrà aumentato ad € 300,00 (trecento/00);
- il sig. inoltre, nel medesimo termine del giorno 5 (cinque) di ogni mese Parte_2 verserà nel conto corrente cointestato la somma di € 350,00 quale quota parte di contribuzione del mutuo casa sino all'estinzione dello stesso;
- l'assegno unico spettante per il figlio resterà a benefico esclusivo del genitore collocatario sig.ra ; detto assegno viene attualmente accreditato sul conto Parte_1 comune n. 400 045 004398-33 ed è intenzione dei ricorrenti mantenere tale modalità anche in regime di separazione;
- il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al Parte_2 figlio, secondo il “Protocollo di intesa per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia” sottoscritto dal
Presidente dell'intestato Tribunale e dal Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Tivoli in data 29.10.2018, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tickets per visite specialistiche e mediche effettuate tramite SSN prescritte dal pediatra o medico curante;
b) farmaci, con esclusione di quelli da banco;
c) interventi chirurgici indifferibili;
d) spese odontoiatriche e protesiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
e) cicli di fisioterapia, psicoterapia, logopedia erogati dal SSN in presenza di prescrizione e/o indicazione del medico di base/ specialista;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tutte quelle non effettuate tramite SSN e non urgenti o differibili;
b) spese per interventi chirurgici e degenza per interventi in strutture private;
c) esami diagnostici e clinici non prescritti dal medico di base/ specialista ovvero eseguiti in strutture private;
d) cicli di psicoterapia e logopedia presso strutture private;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) libri di testo;
b) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici per gli anni di corso previsti;
c) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) da e per la scuola.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizioni scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
f) ripetizioni, frequenza di conservatori o scuole formative;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi;
- spese parascolastiche, ludiche e sportive (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); b) viaggi di istruzione in generale, ivi compresi corsi di lingua straniera;
c) corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura, ecc.); d) corsi di informatica;
e) viaggi in Italia e all'estero, compresi stage sportivi e di studio, effettuati senza i genitori;
f) acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto dei figli (motorino, minicar, macchina, ecc.), escluse le spese di bollo e di assicurazione del mezzo acquistato col consenso dei genitori, che non hanno bisogno di preventivo accordo;
g) conseguimento patente;
h) attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario allo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
i) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.”
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso.
Il Collegio prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti nel ricorso, che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Parte_2 Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 coniugati in data 04.09.2011 in Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma (RM), alla parte II, Serie A06, N. 00777, anno 2011;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3332/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Clara Serecchia
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 02.08.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 04.09.2011 in Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma (RM), alla parte II, Serie A06, N. 00777, anno 2011 e che dall'unione è nato il figlio Persona_1
(Roma, 21.05.2014), hanno dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta
[...] intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 09.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
- “i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- la casa coniugale, di proprietà comune, rimane nella disponibilità ed in godimento della moglie e del figlio, con quanto in esso contenuto;
il marito dichiara di essersene già allontanato ma di mantenere anagraficamente la residenza sino al reperimento di altra abitazione stabile e, comunque, non oltre un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso;
- Affidamento del figlio e frequentazioni -piano genitoriale
- Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori che assumeranno di Per_1 comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dello stessi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
- il figlio minore abiterà con la madre, presso l'abitazione attualmente sita in Per_1
AN (RM) alla via del Casale n. 7;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio durante la settimana, ogniqualvolta sia possibile, accordandosi di volta in volta con la madre, salva l'intenzione dei genitori di concordare specifici turni di cura e responsabilità del minore, anche compatibilmente con gli impegni del figlio. In ogni caso il padre potrà avere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- un fine settimana alternato ogni 15 giorni, finiti gli impegni lavorativi, dal venerdì sino alla domenica alle ore 18.00 circa.
- Nei giorni di visita del padre, il minore sarà prelevato dall'abitazione della madre oppure dall'uscita da scuola oppure dall'abitazione dei nonni paterni e/o materni oppure dove si trova con la madre, previo accordo tra i genitori.
- In caso di malattia del figlio durante i giorni di frequentazione stabilita per il padre, quest'ultimo potrà far loro visita presso l'abitazione della madre, previo preavviso telefonico;
in ogni caso, e sempre nell'ipotesi di malattia del figlio, i genitori si accorderanno di volta in volta sulla gestione dello stesso, secondo gli impegni lavorativi di entrambi.
- Il padre potrà comunicare telefonicamente con il figlio liberamente e fargli visita presso l'abitazione previo accordo telefonico con la madre, nel rispetto dei diritti di riservatezza di quest'ultima.
- I genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, quando hanno con sé il minore, mettendo sempre l'altro a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località.
- Il figlio trascorrerà con il padre quindici giorni consecutivi all'anno durante le vacanze estive nei mesi di giugno, luglio o agosto, da concordare con la madre entro il mese di maggio dello stesso anno, sulla base degli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
- Il figlio trascorrerà le festività natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre, e di Capodanno, dal 31 dicembre al 7 gennaio, ad anni alterni con ciascun genitore, così come ad anni alterni verrà regolamentato il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
- Medesima alternanza annuale viene prevista per ogni altra festività, religiosa o civile.
- In occasione di specifiche ricorrenze, quali la “festa del papà”, la “festa della mamma”, il compleanno di ciascun genitore, il figlio potranno trascorrere la serata e/o la notte con il genitore che festeggia l'evento.
- Il figlio trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori con una festa comune la cui spesa verrà sostenuta da entrambi i genitori al 50% oppure singolarmente con ciascun genitore, con due feste separate.
- Durante il periodo estivo di chiusura delle scuole i genitori si accorderanno sulla gestione del minore, nel rispetto delle esigenze e delle priorità dello stesso nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
- I genitori potranno in ogni caso concordare periodi di permanenza diversi da quelli sopra indicati, avendo riguardo agli interessi preminenti del figlio.
- I ricorrenti si danno reciprocamente il consenso per il rilascio dei passaporti in favore del figlio minorenne.
- Contribuzione al mantenimento
- I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, godendo entrambi di redditi propri;
- il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
detto importo nell'approssimarsi e/o realizzarsi del termine di estinzione del mutuo casa verrà aumentato ad € 300,00 (trecento/00);
- il sig. inoltre, nel medesimo termine del giorno 5 (cinque) di ogni mese Parte_2 verserà nel conto corrente cointestato la somma di € 350,00 quale quota parte di contribuzione del mutuo casa sino all'estinzione dello stesso;
- l'assegno unico spettante per il figlio resterà a benefico esclusivo del genitore collocatario sig.ra ; detto assegno viene attualmente accreditato sul conto Parte_1 comune n. 400 045 004398-33 ed è intenzione dei ricorrenti mantenere tale modalità anche in regime di separazione;
- il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al Parte_2 figlio, secondo il “Protocollo di intesa per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia” sottoscritto dal
Presidente dell'intestato Tribunale e dal Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Tivoli in data 29.10.2018, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tickets per visite specialistiche e mediche effettuate tramite SSN prescritte dal pediatra o medico curante;
b) farmaci, con esclusione di quelli da banco;
c) interventi chirurgici indifferibili;
d) spese odontoiatriche e protesiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
e) cicli di fisioterapia, psicoterapia, logopedia erogati dal SSN in presenza di prescrizione e/o indicazione del medico di base/ specialista;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tutte quelle non effettuate tramite SSN e non urgenti o differibili;
b) spese per interventi chirurgici e degenza per interventi in strutture private;
c) esami diagnostici e clinici non prescritti dal medico di base/ specialista ovvero eseguiti in strutture private;
d) cicli di psicoterapia e logopedia presso strutture private;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) libri di testo;
b) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici per gli anni di corso previsti;
c) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) da e per la scuola.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizioni scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
f) ripetizioni, frequenza di conservatori o scuole formative;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi;
- spese parascolastiche, ludiche e sportive (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); b) viaggi di istruzione in generale, ivi compresi corsi di lingua straniera;
c) corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura, ecc.); d) corsi di informatica;
e) viaggi in Italia e all'estero, compresi stage sportivi e di studio, effettuati senza i genitori;
f) acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto dei figli (motorino, minicar, macchina, ecc.), escluse le spese di bollo e di assicurazione del mezzo acquistato col consenso dei genitori, che non hanno bisogno di preventivo accordo;
g) conseguimento patente;
h) attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario allo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
i) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.”
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso.
Il Collegio prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti nel ricorso, che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Parte_2 Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 coniugati in data 04.09.2011 in Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma (RM), alla parte II, Serie A06, N. 00777, anno 2011;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia