Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 7 luglio 2023
Ordinanza cautelare 11 agosto 2023
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 03/03/2026, n. 3995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3995 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03995/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2023, proposto da So.Ge.Si. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Caforio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Ciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana - Giunta Regionale - Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia:
- del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 216, in data 15 settembre 2022 avente ad oggetto “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
- nonché di ogni atto presupposto, consequenziale, connesso o comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Toscana;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa SC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società So.Ge.Si. S.p.a., con l’atto introduttivo del presente giudizio, proposto in sede di trasposizione dell’originario ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, impugnava il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, avente ad oggetto la “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, nell’ambito dell’applicazione dell’istituto del “payback”, di cui all’art. 9 ter D.L. 78/2015.
Più in particolare, l’art. 1 del decreto gravato individuava la propria finalità nella certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precisando che il superamento sarebbe stato « calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello di rilevazione del conto economico ». Al decreto de quo erano allegate le tabelle A, B, C e D, che indicavano, distintamente per ciascuna regione, e per ognuno degli anni sopra indicati, lo scostamento complessivo, e la somma da recuperare, anch’essa complessivamente indicata per tutti i fornitori.
Il seguente art. 2 demandava poi a successive linee guide da adottarsi su proposta del Ministero della salute, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la definizione delle modalità procedurali per il ripiano a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici.
La ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato, per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
2. Le amministrazioni resistenti instavano per la reiezione del ricorso.
3. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 2 agosto 2023, era accolta con ordinanza di questo TAR n. 5141/2023.
4. Successivamente, con decreto del Ministero della Salute in data 6 ottobre 2022, venivano adottate le linee guida propedeutiche e le modalità procedurali necessarie per l’adozione dei provvedimenti regionali di ripiano del tetto di spesa per gli anni 2015-2018. L’art. 3 di tale secondo decreto stabiliva che: « 1. In caso di superamento del tetto di spesa regionale o di una provincia autonoma, ai fini del fatturato di ciascuna azienda fornitrice, gli enti del Servizio sanitario regionale o provinciale procedono alla ricognizione delle fatture correlate ai costi iscritti alla voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consuntivo dell’anno di riferimento del superamento del tetto di spesa regionale o provinciale per gli importi contabilizzati alla voce “BA0210”. 2. I medesimi enti di cui al comma 1, conseguentemente, calcolano il fatturato annuo di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici al lordo dell’IVA, come somma degli importi delle fatture riferite ai dispositivi medici contabilizzati nel modello CE consuntivo dell’anno di riferimento. 3. Entro e non oltre sessanta gionri dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2022, i direttori generali [..] degli enti di cui al comma 1, con propria deliberazione, qualora gli enti non vi abbiano ancora provveduto, effettuano la validazione e certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2; […] ».
L’art. 4 del medesimo D.M. 6 ottobre 2022 stabilisce inoltre che: « 1. A seguito di quanto previsto nell’art. 3, le regioni e le province autonome interessate verificano la coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali di cui all’art. 3, comma 3, con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale (999) dell’anno di riferimento. 2. Al termine della verifica di cui al comma 1, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2022, i direttori generali degli assessorati alla salute delle regioni e delle province autonome […] con proprio decreto individuano l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti, calcolati sulla base dell’incidenza percentuale di cui all’art. 2, comma 2, fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il decreto 6 luglio 2022 […]. 3. Con il medesimo decreto regionale o provinciale di cui al comma 2, sono individuate le modalità procedurali epr il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, da effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso decreto di cui al comma 2 […] ».
Dalla disamina del testo del d.m. 6 ottobre 2022, emerge dunque che le concrete modalità di determinazione delle somme dovute dalle singole imprese venivano specificamente disciplinate dalle linee guida recate da quest’ultimo provvedimento.
4.1. Il d.m. 6 ottobre 2022, al pari dei provvedimenti regionali di determinazione del debito di So.Ge.Si. S.p.a. adottati dalla Regione Toscana, e della correlata richiesta di pagamento, non venivano impugnati dalla società odierna ricorrente.
5. All’udienza straordinaria del 9 gennaio 2026, previo avviso circa la possibile definizione del giudizio con sentenza dichiarativa dell’improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso, la causa era trattenuta in decisione.
6. Ritiene il Collegio che l’omessa impugnazione del d.m. 6 ottobre 2022, che individuava in modo specifico le modalità di calcolo dello sforamento delle singole imprese e che risultava pertanto certamente lesivo per la sfera giuridica di So.Ge.Si. S.p.a., evidenzi una carenza di persistente interesse alla decisione della causa in capo alla società ricorrente, ancora più evidente con riferimento all’omessa impugnazione dei provvedimenti ulteriormente attuativi delle linee guida adottati dall’Amministrazione regionale resistente (come risulta dalla nutrita produzione documentale della Regione Toscana in data 28 novembre 2025).
Invero, a prescindere dall’autonoma lesività dell’atto generale (d.m. 6 luglio 2022), il privato ha l’onere di impugnare anche i successivi provvedimenti attuativi (d.m. 6 ottobre 2022, atti regionali) che attualizzano e rendono concreta ed effettiva la lesione della sua sfera giuridica. Del resto, l’omessa impugnazione degli atti sopra indicati ne ha determinato la stabilizzazione, con conseguente carenza di qualsivoglia effetto utile in capo alla So.Ge.Si. S.p.a. in caso di accoglimento del presente ricorso.
7. In definitiva l’atto introduttivo del giudizio risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Le spese del giudizio vengono compensate, attesa la complessità e la peculiarità della vicenda che ha formato oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
SC PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC PA | TI RU |
IL SEGRETARIO