Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD- III SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Antonella Paone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 1579 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
PENDENTE TRA
Parte_1 con sede in Roma alla Via Giuseppe
Grezar n. 14, Codice Fiscale e Partita IVA n. P.IVA_1 REA n. RM 1287392, in persona del dott. Codice Fiscale_1 in forza di atto di conferimento dei poteri per TA Per_1 '
[...] del 25/7/2024 repertorio n. 181515 raccolta n. 12772 - rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti in atti dall'Avv. Paola Savarese presso il cui Studio in Napoli alla Via Nicola
Nicolini n. 40 elettivamente domicilia
APPELLANTE
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
elettivamente domiciliato in Villa di Briano Via Provinciale, 179, C.F._2
C.F._3 dal quale erapresso lo studio dell'Avv. Di Caterino Salvatore, C.F.
rappresentato e difeso nel giudizio di prime cure
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_2 (CF P.IVA_2 ), in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. come rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rosella (C.F. C.F._4 ), giusta procura in atti elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza
Municipio, Palazzo San Giacomo
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Parte_1 con atto di citazione tempestivamente notificato agli odierni appellati, ha proposto appello avverso la sentenza n. 10428 del 2024 resa in data
2/2/2021 e pubblicata il successivo 9/8/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, non notificata, con cui, in accoglimento della domanda proposta da 'era stato Controparte_1
dichiarato che nulla è dovuto in relazione al credito riportato nella cartella oggetto di interesse, sul presupposto della intervenuta prescrizione, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, avendo, peraltro, il giudice di prime cure non ritenuto applicabile al caso in esame la normativa introdotta dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021,
convertito con modificazione in L. n. 2015 del 2021 e, nel merito, ha ritenuto maturata la prescrizione, nonostante la prodotta prova della notifica di atti interruttivi. Il Controparte_2 costituendosi in giudizio, ha aderito al primo motivo di appello proposto da controparte.
Controparte_1 nei confronti del quale l'atto di appello stato regolarmente notificato,
ha omesso di costituirsi, ragion per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
Si osserva, infatti, che la domanda andava dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure.
Al fine di addivenire a questa conclusione, tenuto conto della data di emissione della sentenza impugnata, non può invocarsi l'applicabilità della novella di cui all'art.
3-bis del
D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del
DPR n. 602/1973, con annesso principio espresso da Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n.
26283/2022, in ossequio al principio del tempus regit processum. Di conseguenza la valutazione dell'interesse ad agire è espressa in concreto, in ossequio a quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze (tra le tante) n. 20618/2016 e n.
22946/2016 (confermate da Cass. 6034/2017), le quali, partendo dal presupposto che l'opponente non ha interesse a far valere la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento fin quando l'iscrizione della cartella nei ruoli esattoriali non gli determina uno specifico pregiudizio, ne presuppongono l'allegazione.
Nella fattispecie in esame l'opponente nell'atto di citazione in primo grado non aveva dedotto alcunché sotto questo profilo, neppure in via implicita, e tanto doveva indurre giudice di prime cure a dichiarare l'inammissibilità della domanda, con assorbimento di ogni altra questione.
L'appello va pertanto accolto.
A detta pronuncia consegue la condanna dell'appellato Controparte_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, commisurate sui parametri minimi, in ragione della concreta attività svolta, afferente a contenzioso seriale, defalcando la fase istruttoria in appello, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Antonella Paone, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 10428 del 2024 resa in data 2/2/2021 e pubblicata il Parte_1
successivo 9/8/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, non notificata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta in primo grado da Controparte_1
alla rifusione in favore dell'odierna appellante Pt_2 delle 2) condanna Controparte_1
spese sostenute per la costituzione e difesa nel primo grado di giudizio, che quantifica in euro 633,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e in secondo grado, che quantifica in euro 999,00, di cui euro 147,00 per spese ed euro 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
3) condanna Controparte_1 alla rifusione in favore del Controparte_2 delle spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
Così deciso in Aversa il 9.6.2025
al 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Il Giudice dott.ssa
Antonella Paone