CASS
Sentenza 24 maggio 2021
Sentenza 24 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2021, n. 20430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20430 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OD NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 20430 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 28/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale AN OM ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per reati di corruzione e altro, dai quali è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Deduce che il quadro indiziario valorizzato dal GIP in sede di adozione della misura si fondava sugli esiti di attività intercettativa dichiarata inutilizzabile dal Giudice del dibattimento di primo grado, ma tale decisione era stata poi ribaltata dalla Corte di appello e condivisa dalla Cassazione. Tuttavia, la Corte di appello, nel revocare l'ordinanza dichiarativa dell'inutilizzabilità delle intercettazioni, aveva disposto la trascrizione con perizia solo di alcune conversazioni che non riguardavano però l'imputato MO, essendo nei suoi confronti già intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte della Procura generale. Rileva che l'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto utilizzabili le intercettazioni nei confronti dell'istante, nonostante che la revoca del provvedimento che ne aveva dichiarato l'inutilizzabilità fosse intervenuta successivamente alla rinuncia dell'impugnazione da parte della Procura generale, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia assolutoria emessa nei confronti del MO all'esito del giudizio di primo grado. Deduce comunque il vizio motivazionale del provvedimento impugnato, che ha valorizzato le intercettazioni per affermare la sussistenza della condotta ostativa del richiedente in un contesto argomentativo di stampo assertivo e apparente, senza neanche indicare le specifiche conversazioni che fornirebbero conferma della condotta colposa del MO. La Corte di appello si è limitata a generiche considerazioni in ordine ai rapporti diretti intrattenuti dal ricorrente con le persone coinvolte nel sistema illecito degli appalti "truccati", senza neanche spiegare in cosa consistesse tale sistema illecito. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le considerazioni che seguono. 2. Va premesso che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). 3 (L- 3. L'ordinanza impugnata, al di là della questione concernente l'utilizzabilità - nei confronti del richiedente - delle intercettazioni in sede di riparazione, è viziata per essere la motivazione adottata assolutamente carente e generica in punto di individuazione della colpa grave ostativa del MO, avendo omesso di indicare gli specifici elementi indiziari a supporto della affermata sussistenza di una condotta gravemente colposa dell'interessato avente effetto sinergico rispetto alla detenzione. Il provvedimento impugnato, infatti, si limita ad affermare che il MO, quale direttore tecnico presso la Brunelli Costruzioni S.a.s., avrebbe intrattenuto "rapporti" con le persone coinvolte nel sistema degli appalti "truccati" oggetto del procedimento penale, senza tuttavia dare conto del concreto atteggiarsi di tali rapporti e delle specifiche conversazioni da cui sarebbe stato possibile desumere, sia pure erroneamente, il coinvolgimento dell'interessato nel sistema illecito in questione, salvo operare un generico richiamo a quanto "descritto dalla P.G. e trasfuso nella ordinanza applicativa della misura cautelare". L'affermazione che desume la colpa dell'interessato dalla sola esistenza di rapporti con persone che perpetravano gli illeciti è chiaramente apodittica, se non accompagnata da elementi idonei a spiegare la natura e le concrete modalità di svolgimento di tali rapporti. Sotto questo profilo, si deve osservare che dalla lettura dell'ordinanza impugnata non è dato comprendere in che modo si sia concretizzata l'asserita condotta ostativa del MO e come la stessa abbia contribuito ad indurre in errore il giudice della cautela nell'emissione del provvedimento cautelare nei suoi confronti. 4. Le superiori considerazioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio che approfondisca il profilo della eventuale ricorrenza di un comportamento doloso o gravemente colposo del MO, ostativo al riconoscimento dell'invocato indennizzo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso il 28 aprile 2021
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 20430 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 28/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale AN OM ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per reati di corruzione e altro, dai quali è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Deduce che il quadro indiziario valorizzato dal GIP in sede di adozione della misura si fondava sugli esiti di attività intercettativa dichiarata inutilizzabile dal Giudice del dibattimento di primo grado, ma tale decisione era stata poi ribaltata dalla Corte di appello e condivisa dalla Cassazione. Tuttavia, la Corte di appello, nel revocare l'ordinanza dichiarativa dell'inutilizzabilità delle intercettazioni, aveva disposto la trascrizione con perizia solo di alcune conversazioni che non riguardavano però l'imputato MO, essendo nei suoi confronti già intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte della Procura generale. Rileva che l'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto utilizzabili le intercettazioni nei confronti dell'istante, nonostante che la revoca del provvedimento che ne aveva dichiarato l'inutilizzabilità fosse intervenuta successivamente alla rinuncia dell'impugnazione da parte della Procura generale, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia assolutoria emessa nei confronti del MO all'esito del giudizio di primo grado. Deduce comunque il vizio motivazionale del provvedimento impugnato, che ha valorizzato le intercettazioni per affermare la sussistenza della condotta ostativa del richiedente in un contesto argomentativo di stampo assertivo e apparente, senza neanche indicare le specifiche conversazioni che fornirebbero conferma della condotta colposa del MO. La Corte di appello si è limitata a generiche considerazioni in ordine ai rapporti diretti intrattenuti dal ricorrente con le persone coinvolte nel sistema illecito degli appalti "truccati", senza neanche spiegare in cosa consistesse tale sistema illecito. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le considerazioni che seguono. 2. Va premesso che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). 3 (L- 3. L'ordinanza impugnata, al di là della questione concernente l'utilizzabilità - nei confronti del richiedente - delle intercettazioni in sede di riparazione, è viziata per essere la motivazione adottata assolutamente carente e generica in punto di individuazione della colpa grave ostativa del MO, avendo omesso di indicare gli specifici elementi indiziari a supporto della affermata sussistenza di una condotta gravemente colposa dell'interessato avente effetto sinergico rispetto alla detenzione. Il provvedimento impugnato, infatti, si limita ad affermare che il MO, quale direttore tecnico presso la Brunelli Costruzioni S.a.s., avrebbe intrattenuto "rapporti" con le persone coinvolte nel sistema degli appalti "truccati" oggetto del procedimento penale, senza tuttavia dare conto del concreto atteggiarsi di tali rapporti e delle specifiche conversazioni da cui sarebbe stato possibile desumere, sia pure erroneamente, il coinvolgimento dell'interessato nel sistema illecito in questione, salvo operare un generico richiamo a quanto "descritto dalla P.G. e trasfuso nella ordinanza applicativa della misura cautelare". L'affermazione che desume la colpa dell'interessato dalla sola esistenza di rapporti con persone che perpetravano gli illeciti è chiaramente apodittica, se non accompagnata da elementi idonei a spiegare la natura e le concrete modalità di svolgimento di tali rapporti. Sotto questo profilo, si deve osservare che dalla lettura dell'ordinanza impugnata non è dato comprendere in che modo si sia concretizzata l'asserita condotta ostativa del MO e come la stessa abbia contribuito ad indurre in errore il giudice della cautela nell'emissione del provvedimento cautelare nei suoi confronti. 4. Le superiori considerazioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio che approfondisca il profilo della eventuale ricorrenza di un comportamento doloso o gravemente colposo del MO, ostativo al riconoscimento dell'invocato indennizzo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso il 28 aprile 2021