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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/07/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. I^ Civile, composto dai Signori Magistrati:
1) Dott.ssa Caterina Santinello Presidente
2) Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice rel.
3) D.ssa Paola Rossi Giudice
riunito in Camera di ConIGlio, ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento n. 70-1/2025 anno r.g. p.u. promosso da
Parte_1 Parte_2
Per l'estensione alla S.D.F. tra e Parte_2 CP_1
[...]
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di conIGlio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
considerato che
ai fini dell'accertamento dell'esistenza di una società di fatto è necessario che ricorrano i seguenti requisiti: (i) esercizio in comune dell'attività economica, (ii) esistenza di fondi comuni (da apporti attivi patrimoniali), (iii) effettiva partecipazione ai profitti ed alle perdite, elementi uniti dall'interesse dei soci, non rilevando a siffatti fini la prova della stipulazione del contratto sociale, la cui sussistenza può ricavarsi da manifestazioni esteriori dell'attività, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni;
considerato, pertanto, che la "società di fatto" può sorgere in base ad un'intesa verbale o ad un semplice comportamento concludente, dal quale emerga inequivocabilmente la volontà delle parti di costituire un rapporto sociale, unitamente all'elemento oggettivo rappresentato dal conferimento di beni o servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune;
rilevato che, in riferimento all'esercizio della ditta individuale
[...]
con sede in Padova, Via Altinate n. 82, avente Controparte_2 quale oggetto sociale quello di “commercio al dettaglio di materiale tessile per la casa, oggettistica, home fragrance, arte della tavola, illuminazione, bomboniere”, è risultato che la IG.ra , Controparte_1 ancorché non figurasse all'interno dell'organico della ditta con nessuna qualifica o carica, impartiva ordini ai dipendenti, gestiva i rapporti con i fornitori, effettuava il pagamento degli stipendi direttamente dal suo conto corrente personale, ricercava il nuovo personale da assumere, sostenendo poi i colloqui con i canditati;
ed invero, per quanto riguarda la gestione dell'impresa nei riguardi dei terzi fornitori, il TE , escusso all'udienza del 10.6.2025, ha Testimone_1 riferito di aver “… eseguito alcune forniture a favore della ditta CP_2 er tutto il tempo in cui vi è stato il rapporto di fornitura, iniziato intorno
[...] al 2021 e concluso nel 2023, ho avuto contatti esclusivamente con la IG.ra
. Il IG. l'avrò visto una sola volta e avrò Controparte_1 Parte_2 parlato a telefono non più di due volte. Con la IG.ra invece la CP_1 corrispondenza era continua e giornaliera;
lei si occupava degli ordini, dei pagamenti e dei relativi tempi, delle richieste circa le modalità di consegna, e tutto quello che ineriva alla fornitura, sia per la parte iniziale che in quella successiva. La convinzione che si poteva trarre è che la IG.ra
fosse di fatto lei ad amministrare la ditta. Quando è sorta la CP_1 morosità mi sono sempre interfacciato con la IG.ra , mentre il CP_1 l'ho sentito la prima volta allorquando ho posto all'incasso Parte_2
l'assegno che questi aveva dato in garanzia, assegno ovviamente non coperto”; analoga testimonianza è stata resa dal IG. , legale Testimone_2 rappresentante della Foralberg srl, società già fornitrice della CP_2 da almeno tre anni prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, il quale ha riferito che “…il rapporto si è caratterizzato per un andamento crescente sia per gli acquisiti, a fronte dei quali ad un certo punto la cliente non è riuscita a provvedere al pagamento delle fatture scadute.
Posso riferire che i rapporti con la nostra società e con i nostri collaboratori relativamente alle scelte di acquisti erano tenuti da entrambi i IGnori
e ; mentre per la parte amministrativa la nostra Parte_2 CP_1 contabilità aveva come riferimento la IG.ra .”; CP_1 quanto all'attività direttiva nei confronti dei dipendenti, la TE
[...] già dipendente della ditta con le mansioni Testimone_3 CP_2 svolte presso il punto vendita di Piove di Sacco – Piazza Grande – ha riferito che nell'ambito dell'attività alla stessa demandata “di reperire il personale per i vari punti vendita, raccogliere le ore “fuori busta” di tutti i dipendenti (mie comprese) ed elaborare le differenze;
una volta avuto contezza di queste spettanze, le comunicavo alla IG.ra , la CP_1 quale provvedeva a pagare;
lo stipendio veniva pagato in quattro rate settimanali;
il pagamento avveniva tramite bonifico, da conto della
negli ultimi tempi;
era sempre la IG.ra ad impartire CP_1 CP_1 autonomamente direttive di carattere gestorio e/o organizzativo ai dipendenti e ai fornitori dell'impresa stessa;
era sempre la ad CP_1 occuparsi della ricerca e selezione del personale da assumere nell'impresa stessa;
la gestione degli incassi era sempre ad opera della
, alla quale alla chiusura giornaliera bisognava inviare il CP_1 rendiconto.”; testimonianza pressocché analoga è stata resa dalla dipendente
, in forza alla ditta dal 2018 al 2024, la quale ha Testimone_4 CP_2 riferito “gestivo il punto vendita in via Altinate 82 a Padova e mi occupavo anche degli altri negozi, sempre relazionandomi con la IG.ra . CP_1
Era la IG.ra a pagarmi lo stipendio rateizzato, con bonifico CP_1 alcune volte intestato alla e altre volte come ordinante CP_2
da conto proprio. Ad impartire le direttive era sempre Controparte_1
e solo la IG.ra , la quale provvedeva a scegliere la merce, ad CP_1 ordinare la stessa ai fornitori e ad occuparsi dei rapporti con questi ultimi anche per quanto riguarda i pagamenti. Per quanto riguarda gli incassi, ricordo che nell'ultimo anno gli incassi venivano riversati su di un conto
Banca Intesa intestato alla .”; CP_1 ritenuto che, ancorché non vi sia la prova del patto sociale, i fatti riferiti dai testi rilevano ai fini della dimostrazione di un comportamento, da parte dei soci ( e ), idoneo a Controparte_1 Parte_2 ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che costoro agissero come soci;
rilevato che dalla documentazione bancaria dimessa dalla Curatela ricorrente sub doc. 34 e relativa agli Istituti di credito con cui l'impresa operava (INTESA SANPAOLO, , CP_2 Controparte_3
e , è emerso Persona_1 Controparte_4 CP_5 che nel periodo 2020-2024 dai conti correnti Business intestati a Parte_2
sono stati trasferiti a vari conti correnti personali della moglie
[...]
importi per circa 100mila euro, rappresentando siffatta Controparte_1 circostanza, dal punto di vista interno dell'ente di fatto, l'elemento della partecipazione comune agli utili conseguiti e più in generale dell'affectio societatis ; ritenuta pertanto l'esistenza di un vincolo sociale di fatto tra CP_1
e avente ad oggetto l'esercizio dell'impresa
[...] Parte_2
; CP_2 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'esercizio della sdf
è avvenuta nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che
lo stato di insolvenza della s.d.f. vada rinvenuto nel medesimo stato di insolvenza già accertato in sede di declaratoria della liquidazione giudiziale a carico della ditta individuale CP_2 rilevato che l'ammontare dei debiti eIGibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie per l'estensione della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale alla s.d.f.
[...]
e ; Controparte_6 Controparte_1 tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 e 256 CCI,
dichiara
l'estensione dell'apertura della liquidazione giudiziale già disposta nei confronti di , titolare della ditta individuale , Parte_2 CP_2
Con alla società di fatto Maison tra e , Parte_2 Controparte_1 con sede in Padova, Via Altinate n. 82, avente ad oggetto “commercio al dettaglio di materiale tessile per la casa, oggettistica, home fragrance, arte della tavola, illuminazione, bomboniere”, e alla socia CP_1
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
[...]
– C.F. C.F._1 nomina il dott. Vincenzo Cantelli Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Curatore, cod. fisc. , Persona_2 C.F._2 con studio in Padova, Via Trieste nr. 1/A, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21.11.2025 alle ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI
mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 19.06.2025
Il Giudice estensore
Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
La Presidente
Dott.ssa Caterina Santinello