CA
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/10/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 214/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. BR Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 214/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. M.
DA GR;
appellante
e
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale CP_1
(P.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Notti;
P.IVA_2 appellato
e C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Prof. Vincenzo Maria Cesaro;
appellata
e
(già (C.F.: ), in persona del CP_3 Controparte_4 P.IVA_4 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio
ZO e BR Buttà; appellata
1 e
(già Controparte_5 [...]
), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_6 tempore;
appellata non costituita
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 545/2018 del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 24.12.2018, avente ad oggetto risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita accogliere il presente appello e conseguentemente in totale riforma dell'impugnata sentenza rigettare tutte le domande svolte dal Sig. nei confronti della con l'atto di CP_1 CP_7 citazione notificato il 06.03.2007 con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio. Voglia altresì rigettare ogni e qualsiasi contraria domanda, eccezione, deduzione e richiesta svolte dalle altre parti in causa nei confronti della
. Sempre con vittoria di spese e competenze del doppio Parte_1 grado del giudizio”.
Per “in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello; CP_1 sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensiva ex art. 351 co. 2 c.p.c.
Nel merito: Voglia La Corte di Appello confermare la sentenza impugnata, confermando il diritto della ditta alla restituzione della somma CP_1 di euro 72.500/00 illegittimamente stornata dal conto corrente 4427 in data
15.2.2007, oltre interessi e rivalutazione per le esposte causali fino al soddisfo;
Vinte in ogni caso le spese di lite del presente grado e del primo grado, con attribuzione”.
Per : “Ci si riporta ai precedenti atti difensivi e verbali Controparte_2 di causa, impugnando e contestando ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto, domandato e prodotto in quanto inammissibile ed infondato, si insiste per
l'accoglimento delle istanze e conclusioni rassegnate in atti e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione”. Con Per : “Piacca all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, - preliminarmente, dichiarare inammissibile il presente appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 545/18 del Tribunale di Castrovillari;
in ogni caso, confermare la sentenza n. 545/18 del Tribunale di Castrovillari nella parte in cui
2 non ravvede responsabilità di in merito ai fatti di causa;
- per l'effetto, CP_4 rigettare le domande avanzate nei riguardi dell'esponente. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in CP_1 giudizio innanzi al Tribunale di Rossano la la Parte_1
e l' Controparte_8 Controparte_9
chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro
[...]
72.500,00 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno subito a causa delle false informazioni preventive fornite in merito alla copertura degli assegni circolari indicati in atti di pari importo emessi dalla
[...]
filiale di CA, consegnati a parte attrice da un Controparte_8
Contr presunto cliente e versati su conto corrente acceso presso la filiale di Corigliano
Calabro. In particolare, parte attrice deduceva: di aver ricevuto detti assegni quale Contr corrispettivo per il pagamento di orologi;
di aver chiesto alla convenuta con cui intratteneva un rapporto di conto corrente, prima dell'incasso degli assegni e della consegna della merce all'acquirente, di informarsi sulla “bene emissione” degli assegni presso la banca emittente (NC di Credito di CA); di aver ricevuto dalla convenuta conferma positiva in tal senso;
di aver quindi consegnato la merce all'acquirente; di aver appreso successivamente che gli assegni non erano stati incassati in quanto facevano parte di un gruppo di moduli trafugati in bianco, giusta denuncia del 14.10.2002 dell' ; che Controparte_6
Contr era stata pertanto effettuata operazione di storno. Il contestava, quindi, a CP_1 di non aver fatto ricorso alla rete informatica, di non aver tenuto conto delle comunicazioni dell' del 2002, di non Controparte_6 essersi assicurato della bene emissione. Con riguardo alla , Controparte_2 ne assumeva la responsabilità per aver comunicato al sig. , dipendente della Per_1
Contr
il bene emissione di quegli assegni, mentre la responsabilità dell'
[...]
derivava, a suo avviso, dal non aver dato Controparte_6 adeguata pubblicità alla sottrazione dei moduli degli assegni circolari incautamente spediti a mezzo corriere.
Si costituivano i convenuti, contestando la domanda dell'attrice, negando la configurabilità di una propria responsabilità e comunque la sussistenza di un danno
3 [... e del nesso causale tra questo e la condotta rispettivamente attribuita. La CP_2
, inoltre, previa autorizzazione del giudice, chiamava in causa la Controparte_2
e proponeva nei suoi confronti un'azione di manleva subordinata CP_4 all'accoglimento della domanda principale.
Si costituiva in giudizio anche la contestando la domanda di parte attrice. CP_4
Istruita la causa documentalmente e a mezzo di prova per testi, con sentenza n.
545/2018 il Tribunale di Castrovillari così statuiva: “accoglie la domanda di parte attrice e condanna la , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore a pagare in favore della ditta in CP_1 persona dell'omonimo titolare, la somma di € 72.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione;
condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore al rimborso Parte_1 delle spese processuali sostenute da parte attrice, che liquida in Euro 348,00 per esborsi ed euro 9.500,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge;
compensa le spese processuali nei confronti delle residue parti processuali”.
Segnatamente, il giudice di prime cure, disattesa l'eccezione preliminare formulata dalla di nullità dell'atto di citazione per Controparte_2 genericità, riteneva che la non avesse diligentemente Parte_1 assolto all'obbligo di verificare in via preventiva la possibilità di incasso fruttuoso degli assegni circolari, essendosi limitata ad effettuare il controllo in questione Contr tramite semplice telefonata alla NC di CA (il dipendente sig. Per_1 aveva dichiarato che non avendo a disposizione il numero della NC emittente fece il 1240 e l'operatore lo mise direttamente in contatto con la NC di Credito
Popolare di CA, il cui dipendente, qualificatosi per tale sig. , confermò Per_2 il benemesso sui titoli di cui uno aveva un importo di 50.000,00 euro l'altro di circa
22.000,00 euro), laddove invece la diligenza professionale qualificata esigibile ex art. 1176 comma 2 c.c. dalla convenuta avrebbe dovuto indurre a richiedere la trasmissione di una conferma scritta o comunque ad identificare con modalità più sicure il funzionario della di CA competente a dare l'informazione CP_2 richiesta, anche alla luce degli assunti della la quale aveva rilevato CP_2 che la richiesta di benemissione non era mai pervenuta, né tanto meno alcun dipendente della aveva mai dato Controparte_8 riscontro ad una siffatta richiesta, ed ancora che non esisteva alcun dipendente della
4 filiale di CA della di nome “ ”. Controparte_2 Per_2
Contr Evidenziava, inoltre, che la aveva consultato l'archivio informatizzato e che gli assegni oggetto di causa non risultavano inseriti nella Centrale Allarmi Interbancaria ma che tuttavia detta consultazione era avvenuta in data 29 marzo 2007 e quindi in periodo successivo alla fornita risposta di benemissione.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
25.01.2019, la sulla base dei seguenti motivi: 1) Parte_1
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 c.c.; travisamento del fatto;
omessa motivazione su un fatto decisivo per la controversia. Contrariamente a quanto Contr ritenuto dal giudice di prime cure, la aveva fornito la prova di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2,
c.c. avendo richiesto telefonicamente la bene emissione dei titoli. Rilevava
l'appellante che il bene emissione non è disciplinato da alcuna norma giuridica e consiste unicamente in una prassi bancaria in base alla quale la banca negoziatrice di un assegno circolare chiede informazione alla banca emittente circa la validità del titolo da negoziare, rappresentando una mera informazione che non si traduce in una obbligazione, come erroneamente ritenuto dal primo Giudice;
con tale richiesta, infatti, la banca negoziatrice nessun obbligo assume nei confronti del proprio cliente correntista atteso che il bene emissione non incide minimamente sul meccanismo solutorio del titolo in questione in quanto l'accreditamento sul conto corrente del titolo, pur confermato al correntista con il bene emissione, non è sottratto al meccanismo della clausola salvo incasso ex art. 1829 c.c.. Osservava che la circostanza che la linea telefonica fosse stata manomessa da terzi estranei era un evento al di fuori della possibilità di ogni verifica da parte della banca negoziatrice e come tale non ricadente sotto la sua responsabilità e che un caso assolutamente analogo era stato esaminato dalla Suprema Corte che, con la sentenza n. 24084 del
25/09/2008, aveva confermato la sentenza della Corte di merito che aveva escluso un comportamento negligente della banca negoziatrice. Evidenziava ancora che era Contr stato provato, sia con la documentazione depositata dalla che con quella depositata dall'Istituto Popolare delle Banche Centrali, che gli assegni in questione non risultavano inseriti nell'archivio informatizzato e segnalati nella centrale allarmi Contr con la conseguenza che la nulla avrebbe potuto rilevare da quella Contr consultazione;
ciò era desumibile sia dal documento n. 4 depositato da all'atto della costituzione, sia dalla denuncia depositata agli atti circa il furto di 11.000
5 moduli in bianco di assegni circolari tra i quali non risultavano quelli oggetto di causa;
e che gli assegni in questione non fossero stati segnalati “in quanto sui moduli originari è stato contraffatto da 3 ad 8 uno dei numeri in ordine”, era stato confermato sia dal teste Sig. che dal teste Sig. , dipendenti dell'istituto Tes_1 Tes_2
Centrale della Banche Popolari. Lamentava l'appellante che nonostante anche tale circostanza fosse di fondamentale importanza ai fini del decidere, il giudice di primo grado non l'aveva tenuta in nessuna considerazione, perchè a suo dire la consultazione sarebbe avvenuta in una data successiva alla richiesta del bene emissione, così confondendo la data in cui il documento era stato estratto per la produzione in giudizio (29/03/2007) con la data di consultazione, che nulla aveva a che vedere con la prima;
che in ogni caso gli assegni non erano mai stati segnalati nella centrale allarmi con la conseguenza che qualsiasi consultazione della rete informatica avrebbe sempre dato risposta negativa;
2) Violazione della norma di cui all'art. 1227 II comma cc. Omesso esame su un punto decisivo della controversia.
La sentenza di primo grado era ingiusta nella parte in cui non aveva tenuto conto di quanto fosse stato determinante il comportamento del nella causazione del pur CP_1 assunto danno. Rilevava l'appellante che il nella vicenda in esame aveva CP_1 adottato un comportamento tanto spregiudicato quanto negligente ed imprudente in quanto una richiesta di acquisto di orologi non rari ma sicuramente costosissimi, proveniente da Napoli dove la stessa merce poteva essere più agevolmente reperibile, avrebbe messo in campana il più sprovveduto dei commercianti;
che appariva, poi, fuori da ogni logica come il il quale aveva riferito di avere avuto un recapito CP_1 telefonico dal Sig. che quell'acquisto aveva richiesto, prima di consegnare la Per_3 merce e riceversi gli assegni non avesse mai effettuato una verifica, che si imponeva stante l'elevato importo di quella commissione, accontentandosi, invece, di visionare una copia del documento di identità in occasione del secondo acquisto, che, fra l'altro, non era quello oggetto di causa;
che appariva ancor più strano che non fosse stata prodotta agli atti del giudizio una fattura d'acquisto o uno scontrino.
Si costituivano la e la , CP_1 Controparte_2 CP_4 rispettivamente in data 23.02.2019, 28.05.2019 e 23.05.2019, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e comunque la sua infondatezza.
Alla prima udienza del 28.05.2019 la Corte rinviava al 24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
6 Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.03.2025 di rimessione della causa in decisione.
In data 11.02.2025 la banca appellante depositata ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. stante l'avvenuto decesso del difensore della . Controparte_2
Così attivata la prosecuzione del giudizio, all'esito della costituzione delle parti, con ordinanza del 16.05.2025 il Consigliere Istruttore riassegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 23.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le questioni preliminari
2.1. La incontestata natura preliminare della duplice eccezione di inammissibilità del gravame impone la trattazione prioritaria delle stesse con la ritenuta infondatezza e con riferimento ad entrambi i profili processuali enunciati.
In particolare, ritenuto che l'inammissibilità dell'appello di cui all'art. 348 bis c.p.c., da dichiararsi con ordinanza non impugnabile, riguarda le ipotesi di impugnazione che non abbia "una ragionevole probabilità di essere accolta" per motivi attinenti al merito, comprendente tanto i casi di gravame palesemente infondato quanto quelli di gravame in cui - alla stregua delle risultanze processuali e tenuto conto delle preclusioni maturate - appaia altamente probabile che i motivi dedotti, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali consolidati o maggioritari, non abbiano possibilità di essere accolti in base ad una diversa valutazione dei fatti o ad una differente opzione ermeneutica delle norme applicate, si rileva che, nel caso di specie, la molteplicità delle censure addotte alla sentenza del primo giudice e la complessità delle questioni attinenti la fondatezza o meno delle stesse, importano una doverosa "rivisitazione" critica delle specifiche motivazioni addotte dal
Tribunale per suffragare le soluzioni decisorie evidenziate, non ricorrendo, pertanto, nel caso di specie, né il presupposto della palese infondatezza del gravame e né della
7 elevata probabilità del rigetto di tutti i motivi dedotti dall'appellante se non all'esito di un'approfondita disamina degli stessi, conseguendone il rigetto dell'eccezione in esame.
2.2. Analogo giudizio d'infondatezza é da pronunciarsi in relazione all'ulteriore profilo di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. atteso che l'appellante ha, con sufficiente chiarezza, enunciato e supportato la specifica individuazione che, alla stregua delle allegate argomentazioni, dovrebbe condurre alla invocata riforma della gravata sentenza, a nulla rilevando l'omissione, meramente formale, dello specifico capo della sentenza attinta dal gravame e l'enunciazione dello stesso capo, emendato dai denunciati vizi. D'altronde, a conferma di quanto innanzi, non é superfluo aggiungere che la Suprema Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha
"mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass. SS.UU. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
In tema di responsabilità della banca per la negoziazione di un assegno bancario emesso in assenza di provvista, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che nel caso in cui l'istituto bancario abbia fornito, su richiesta del proprio correntista, assicurazioni in ordine all'esistenza di fondi sufficienti al pagamento (c.d.
"benefondi"), è contrattualmente responsabile nei confronti del cliente (secondo le regole del mandato, cui è riconducibile l'esecuzione degli incarichi conferiti nell'ambito del rapporto di conto corrente) se le notizie così fornite non risultino rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta, dovendosi ravvisare in tal caso un inadempimento dello obbligo di diligenza gravante sull'istituto mandatario, in relazione alla specifica natura dell'attività esercitata
(cfr. Cass., Sez. I, 28/03/2002, n. 4502; 5/07/2000, n. 8983).
Tale principio, più volte ribadito, anche in riferimento al c.d. "bene emissione", cioè alle assicurazioni fornite, come nella specie, in ordine alla genuinità ed alla regolare emissione di un assegno circolare poi risultato contraffatto (cfr. Cass., Sez.
I, 28/06/2022, n. 20750; 18/05/2022, n. 15951), non è stato correttamente applicato
8 dalla sentenza impugnata, la quale, nell'affermare la responsabilità della NC negoziatrice degli assegni circolari posti all'incasso dal , non ha reputato CP_1 sufficiente, ai fini dell'adempimento del predetto obbligo di diligenza, la fedele trasmissione al cliente delle informazioni acquisite presso la NC emittente, a mezzo della linea telefonica appositamente resa disponibile da quest'ultima, ritenendo che l'odierna appellante avrebbe dovuto richiedere la trasmissione di una conferma scritta o comunque identificare con modalità più sicure il funzionario della banca emittente competente a dare l'informazione richiesta.
Ed invero, la NC negoziatrice può essere ritenuta responsabile della puntualità con cui ha comunicato al cliente le informazioni ricevute dalla banca trattaria o emittente, ma non dell'inesattezza o della falsità delle stesse, la cui rispondenza alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta non è normalmente in grado di controllare, dovendo fare affidamento sulla correttezza di quanto le è stato riferito: proprio per tale ragione, d'altronde, la banca trattaria o emittente è stata ritenuta responsabile, a titolo d'illecito contrattuale, ove le assicurazioni da essa fornite in ordine alla regolare emissione o all'esistenza di una provvista sufficiente per il pagamento dei titoli si siano rivelate non veritiere, trovando tale responsabilità giustificazione non già nella violazione di un obbligo ad essa incombente, ma nella lesione dell'affidamento reciproco derivante dallo uso interbancario di chiedere e dare siffatte informazioni, a mezzo del telefono o di altri mezzi di comunicazione, ritenuto legittimamente riconducibile ad una prassi interna degl'istituti di credito
(cfr. Cass., Sez. I, 27/11/2003, n. 18118; 1/08/2001, n. 10492; 10/03/2000, n. 2742).
E' pur vero che la legittimità della medesima prassi non esonera la banca negoziatrice dall'obbligo di conformare il proprio comportamento ai canoni di prudenza ed avvedutezza imposti dalle circostanze in cui si trova concretamente ad operare, adottando, in adempimento del dovere di diligenza professionale su di essa gravante ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, tutte le cautele necessarie ad assicurare, in particolare, che il pagamento dei titoli abbia luogo in presenza della relativa provvista ed in favore dell'effettivo beneficiario, in modo tale da salvaguardare gli interessi del correntista e degli altri soggetti coinvolti nella circolazione del titolo.
La circostanza che le predette informazioni vengano per lo più acquisite per telefono non esclude quindi la possibilità di provare che nel caso specifico si rendesse necessaria o opportuna l'adozione di modalità diverse di comunicazione, in virtù di
9 pattuizioni preventivamente intervenute tra le parti del rapporto di conto corrente o di particolari circostanze emerse in sede di negoziazione del titolo.
Non è dunque rilevante la forma della comunicazione, che è certamente libera in assenza di specifiche disposizioni al riguardo, quanto piuttosto la certezza che essa provenga effettivamente dalla banca emittente.
Nella specie, ritiene la Corte che nessuna responsabilità possa essere ascritta a Contr in quanto l'istituto di credito ha rilasciato la dichiarazione di regolare emissione dei titoli in questione, dopo aver effettuato adeguate e diligenti Contr verifiche al riguardo: dalle prove espletate è infatti emerso che il dipendente di alla presenza del delegato del , attraverso il 1240 fu messo direttamente in CP_1 contatto con la NC emittente, procedette alla identificazione del suo interlocutore
(tale sig. ) e, dopo aver fornito i dati relativi agli assegni circolari, ricevette Per_2 conferma di bene-emissione dei titoli.
Né d'altra parte sono emerse incongruenze nelle risposte date dall'operatore, ovvero elementi di anomalia immediatamente rilevabili sugli assegni, che avrebbero imposto più approfondite verifiche.
Infine, risulta ex actis (cfr. testi e e doc. n. 4 depositato Tes_1 Tes_2
Contr da che gli assegni in controversia non erano stati inseriti dalla NC emittente nel circuito della Centrale Allarmi Interbancaria, sicchè qualsiasi verifica al riguardo avrebbe dato esito negativo.
Va, dunque, esclusa la responsabilità della banca appellante.
In mancanza di appello incidentale non può procedersi all'esame dei profili di responsabilità addebitati alle altre parti convenute in primo grado.
In ogni caso rileva il Collegio che, indipendentemente dalla responsabilità delle banche, nella fattispecie in esame, come evidenziato dai convenuti, difetta la prova del danno asseritamente sofferto dal , essendo mancata la prova dell'esistenza CP_1 degli orologi, della proprietà, del loro valore, né è stata offerta la prova che una compravendita si sia effettivamente conclusa.
Conclusivamente la sentenza impugnata va riformata.
§4. Le spese processuali.
4.1. La riforma della sentenza comporta la decisione sulla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
10 Le ragioni della decisione, fondate su una differente valutazione del contenuto degli obblighi di verifica incombenti sulla banca, giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei Parte_1 confronti di CP_1 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza n. CP_3 Controparte_5
545/2018 del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 24.12.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
[...]
b) compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. BR Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 214/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. M.
DA GR;
appellante
e
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale CP_1
(P.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Notti;
P.IVA_2 appellato
e C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Prof. Vincenzo Maria Cesaro;
appellata
e
(già (C.F.: ), in persona del CP_3 Controparte_4 P.IVA_4 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio
ZO e BR Buttà; appellata
1 e
(già Controparte_5 [...]
), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_6 tempore;
appellata non costituita
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 545/2018 del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 24.12.2018, avente ad oggetto risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita accogliere il presente appello e conseguentemente in totale riforma dell'impugnata sentenza rigettare tutte le domande svolte dal Sig. nei confronti della con l'atto di CP_1 CP_7 citazione notificato il 06.03.2007 con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio. Voglia altresì rigettare ogni e qualsiasi contraria domanda, eccezione, deduzione e richiesta svolte dalle altre parti in causa nei confronti della
. Sempre con vittoria di spese e competenze del doppio Parte_1 grado del giudizio”.
Per “in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello; CP_1 sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensiva ex art. 351 co. 2 c.p.c.
Nel merito: Voglia La Corte di Appello confermare la sentenza impugnata, confermando il diritto della ditta alla restituzione della somma CP_1 di euro 72.500/00 illegittimamente stornata dal conto corrente 4427 in data
15.2.2007, oltre interessi e rivalutazione per le esposte causali fino al soddisfo;
Vinte in ogni caso le spese di lite del presente grado e del primo grado, con attribuzione”.
Per : “Ci si riporta ai precedenti atti difensivi e verbali Controparte_2 di causa, impugnando e contestando ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto, domandato e prodotto in quanto inammissibile ed infondato, si insiste per
l'accoglimento delle istanze e conclusioni rassegnate in atti e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione”. Con Per : “Piacca all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, - preliminarmente, dichiarare inammissibile il presente appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 545/18 del Tribunale di Castrovillari;
in ogni caso, confermare la sentenza n. 545/18 del Tribunale di Castrovillari nella parte in cui
2 non ravvede responsabilità di in merito ai fatti di causa;
- per l'effetto, CP_4 rigettare le domande avanzate nei riguardi dell'esponente. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in CP_1 giudizio innanzi al Tribunale di Rossano la la Parte_1
e l' Controparte_8 Controparte_9
chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro
[...]
72.500,00 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno subito a causa delle false informazioni preventive fornite in merito alla copertura degli assegni circolari indicati in atti di pari importo emessi dalla
[...]
filiale di CA, consegnati a parte attrice da un Controparte_8
Contr presunto cliente e versati su conto corrente acceso presso la filiale di Corigliano
Calabro. In particolare, parte attrice deduceva: di aver ricevuto detti assegni quale Contr corrispettivo per il pagamento di orologi;
di aver chiesto alla convenuta con cui intratteneva un rapporto di conto corrente, prima dell'incasso degli assegni e della consegna della merce all'acquirente, di informarsi sulla “bene emissione” degli assegni presso la banca emittente (NC di Credito di CA); di aver ricevuto dalla convenuta conferma positiva in tal senso;
di aver quindi consegnato la merce all'acquirente; di aver appreso successivamente che gli assegni non erano stati incassati in quanto facevano parte di un gruppo di moduli trafugati in bianco, giusta denuncia del 14.10.2002 dell' ; che Controparte_6
Contr era stata pertanto effettuata operazione di storno. Il contestava, quindi, a CP_1 di non aver fatto ricorso alla rete informatica, di non aver tenuto conto delle comunicazioni dell' del 2002, di non Controparte_6 essersi assicurato della bene emissione. Con riguardo alla , Controparte_2 ne assumeva la responsabilità per aver comunicato al sig. , dipendente della Per_1
Contr
il bene emissione di quegli assegni, mentre la responsabilità dell'
[...]
derivava, a suo avviso, dal non aver dato Controparte_6 adeguata pubblicità alla sottrazione dei moduli degli assegni circolari incautamente spediti a mezzo corriere.
Si costituivano i convenuti, contestando la domanda dell'attrice, negando la configurabilità di una propria responsabilità e comunque la sussistenza di un danno
3 [... e del nesso causale tra questo e la condotta rispettivamente attribuita. La CP_2
, inoltre, previa autorizzazione del giudice, chiamava in causa la Controparte_2
e proponeva nei suoi confronti un'azione di manleva subordinata CP_4 all'accoglimento della domanda principale.
Si costituiva in giudizio anche la contestando la domanda di parte attrice. CP_4
Istruita la causa documentalmente e a mezzo di prova per testi, con sentenza n.
545/2018 il Tribunale di Castrovillari così statuiva: “accoglie la domanda di parte attrice e condanna la , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore a pagare in favore della ditta in CP_1 persona dell'omonimo titolare, la somma di € 72.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione;
condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore al rimborso Parte_1 delle spese processuali sostenute da parte attrice, che liquida in Euro 348,00 per esborsi ed euro 9.500,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge;
compensa le spese processuali nei confronti delle residue parti processuali”.
Segnatamente, il giudice di prime cure, disattesa l'eccezione preliminare formulata dalla di nullità dell'atto di citazione per Controparte_2 genericità, riteneva che la non avesse diligentemente Parte_1 assolto all'obbligo di verificare in via preventiva la possibilità di incasso fruttuoso degli assegni circolari, essendosi limitata ad effettuare il controllo in questione Contr tramite semplice telefonata alla NC di CA (il dipendente sig. Per_1 aveva dichiarato che non avendo a disposizione il numero della NC emittente fece il 1240 e l'operatore lo mise direttamente in contatto con la NC di Credito
Popolare di CA, il cui dipendente, qualificatosi per tale sig. , confermò Per_2 il benemesso sui titoli di cui uno aveva un importo di 50.000,00 euro l'altro di circa
22.000,00 euro), laddove invece la diligenza professionale qualificata esigibile ex art. 1176 comma 2 c.c. dalla convenuta avrebbe dovuto indurre a richiedere la trasmissione di una conferma scritta o comunque ad identificare con modalità più sicure il funzionario della di CA competente a dare l'informazione CP_2 richiesta, anche alla luce degli assunti della la quale aveva rilevato CP_2 che la richiesta di benemissione non era mai pervenuta, né tanto meno alcun dipendente della aveva mai dato Controparte_8 riscontro ad una siffatta richiesta, ed ancora che non esisteva alcun dipendente della
4 filiale di CA della di nome “ ”. Controparte_2 Per_2
Contr Evidenziava, inoltre, che la aveva consultato l'archivio informatizzato e che gli assegni oggetto di causa non risultavano inseriti nella Centrale Allarmi Interbancaria ma che tuttavia detta consultazione era avvenuta in data 29 marzo 2007 e quindi in periodo successivo alla fornita risposta di benemissione.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
25.01.2019, la sulla base dei seguenti motivi: 1) Parte_1
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 c.c.; travisamento del fatto;
omessa motivazione su un fatto decisivo per la controversia. Contrariamente a quanto Contr ritenuto dal giudice di prime cure, la aveva fornito la prova di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2,
c.c. avendo richiesto telefonicamente la bene emissione dei titoli. Rilevava
l'appellante che il bene emissione non è disciplinato da alcuna norma giuridica e consiste unicamente in una prassi bancaria in base alla quale la banca negoziatrice di un assegno circolare chiede informazione alla banca emittente circa la validità del titolo da negoziare, rappresentando una mera informazione che non si traduce in una obbligazione, come erroneamente ritenuto dal primo Giudice;
con tale richiesta, infatti, la banca negoziatrice nessun obbligo assume nei confronti del proprio cliente correntista atteso che il bene emissione non incide minimamente sul meccanismo solutorio del titolo in questione in quanto l'accreditamento sul conto corrente del titolo, pur confermato al correntista con il bene emissione, non è sottratto al meccanismo della clausola salvo incasso ex art. 1829 c.c.. Osservava che la circostanza che la linea telefonica fosse stata manomessa da terzi estranei era un evento al di fuori della possibilità di ogni verifica da parte della banca negoziatrice e come tale non ricadente sotto la sua responsabilità e che un caso assolutamente analogo era stato esaminato dalla Suprema Corte che, con la sentenza n. 24084 del
25/09/2008, aveva confermato la sentenza della Corte di merito che aveva escluso un comportamento negligente della banca negoziatrice. Evidenziava ancora che era Contr stato provato, sia con la documentazione depositata dalla che con quella depositata dall'Istituto Popolare delle Banche Centrali, che gli assegni in questione non risultavano inseriti nell'archivio informatizzato e segnalati nella centrale allarmi Contr con la conseguenza che la nulla avrebbe potuto rilevare da quella Contr consultazione;
ciò era desumibile sia dal documento n. 4 depositato da all'atto della costituzione, sia dalla denuncia depositata agli atti circa il furto di 11.000
5 moduli in bianco di assegni circolari tra i quali non risultavano quelli oggetto di causa;
e che gli assegni in questione non fossero stati segnalati “in quanto sui moduli originari è stato contraffatto da 3 ad 8 uno dei numeri in ordine”, era stato confermato sia dal teste Sig. che dal teste Sig. , dipendenti dell'istituto Tes_1 Tes_2
Centrale della Banche Popolari. Lamentava l'appellante che nonostante anche tale circostanza fosse di fondamentale importanza ai fini del decidere, il giudice di primo grado non l'aveva tenuta in nessuna considerazione, perchè a suo dire la consultazione sarebbe avvenuta in una data successiva alla richiesta del bene emissione, così confondendo la data in cui il documento era stato estratto per la produzione in giudizio (29/03/2007) con la data di consultazione, che nulla aveva a che vedere con la prima;
che in ogni caso gli assegni non erano mai stati segnalati nella centrale allarmi con la conseguenza che qualsiasi consultazione della rete informatica avrebbe sempre dato risposta negativa;
2) Violazione della norma di cui all'art. 1227 II comma cc. Omesso esame su un punto decisivo della controversia.
La sentenza di primo grado era ingiusta nella parte in cui non aveva tenuto conto di quanto fosse stato determinante il comportamento del nella causazione del pur CP_1 assunto danno. Rilevava l'appellante che il nella vicenda in esame aveva CP_1 adottato un comportamento tanto spregiudicato quanto negligente ed imprudente in quanto una richiesta di acquisto di orologi non rari ma sicuramente costosissimi, proveniente da Napoli dove la stessa merce poteva essere più agevolmente reperibile, avrebbe messo in campana il più sprovveduto dei commercianti;
che appariva, poi, fuori da ogni logica come il il quale aveva riferito di avere avuto un recapito CP_1 telefonico dal Sig. che quell'acquisto aveva richiesto, prima di consegnare la Per_3 merce e riceversi gli assegni non avesse mai effettuato una verifica, che si imponeva stante l'elevato importo di quella commissione, accontentandosi, invece, di visionare una copia del documento di identità in occasione del secondo acquisto, che, fra l'altro, non era quello oggetto di causa;
che appariva ancor più strano che non fosse stata prodotta agli atti del giudizio una fattura d'acquisto o uno scontrino.
Si costituivano la e la , CP_1 Controparte_2 CP_4 rispettivamente in data 23.02.2019, 28.05.2019 e 23.05.2019, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e comunque la sua infondatezza.
Alla prima udienza del 28.05.2019 la Corte rinviava al 24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
6 Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.03.2025 di rimessione della causa in decisione.
In data 11.02.2025 la banca appellante depositata ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. stante l'avvenuto decesso del difensore della . Controparte_2
Così attivata la prosecuzione del giudizio, all'esito della costituzione delle parti, con ordinanza del 16.05.2025 il Consigliere Istruttore riassegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 23.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le questioni preliminari
2.1. La incontestata natura preliminare della duplice eccezione di inammissibilità del gravame impone la trattazione prioritaria delle stesse con la ritenuta infondatezza e con riferimento ad entrambi i profili processuali enunciati.
In particolare, ritenuto che l'inammissibilità dell'appello di cui all'art. 348 bis c.p.c., da dichiararsi con ordinanza non impugnabile, riguarda le ipotesi di impugnazione che non abbia "una ragionevole probabilità di essere accolta" per motivi attinenti al merito, comprendente tanto i casi di gravame palesemente infondato quanto quelli di gravame in cui - alla stregua delle risultanze processuali e tenuto conto delle preclusioni maturate - appaia altamente probabile che i motivi dedotti, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali consolidati o maggioritari, non abbiano possibilità di essere accolti in base ad una diversa valutazione dei fatti o ad una differente opzione ermeneutica delle norme applicate, si rileva che, nel caso di specie, la molteplicità delle censure addotte alla sentenza del primo giudice e la complessità delle questioni attinenti la fondatezza o meno delle stesse, importano una doverosa "rivisitazione" critica delle specifiche motivazioni addotte dal
Tribunale per suffragare le soluzioni decisorie evidenziate, non ricorrendo, pertanto, nel caso di specie, né il presupposto della palese infondatezza del gravame e né della
7 elevata probabilità del rigetto di tutti i motivi dedotti dall'appellante se non all'esito di un'approfondita disamina degli stessi, conseguendone il rigetto dell'eccezione in esame.
2.2. Analogo giudizio d'infondatezza é da pronunciarsi in relazione all'ulteriore profilo di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. atteso che l'appellante ha, con sufficiente chiarezza, enunciato e supportato la specifica individuazione che, alla stregua delle allegate argomentazioni, dovrebbe condurre alla invocata riforma della gravata sentenza, a nulla rilevando l'omissione, meramente formale, dello specifico capo della sentenza attinta dal gravame e l'enunciazione dello stesso capo, emendato dai denunciati vizi. D'altronde, a conferma di quanto innanzi, non é superfluo aggiungere che la Suprema Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha
"mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass. SS.UU. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
In tema di responsabilità della banca per la negoziazione di un assegno bancario emesso in assenza di provvista, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che nel caso in cui l'istituto bancario abbia fornito, su richiesta del proprio correntista, assicurazioni in ordine all'esistenza di fondi sufficienti al pagamento (c.d.
"benefondi"), è contrattualmente responsabile nei confronti del cliente (secondo le regole del mandato, cui è riconducibile l'esecuzione degli incarichi conferiti nell'ambito del rapporto di conto corrente) se le notizie così fornite non risultino rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta, dovendosi ravvisare in tal caso un inadempimento dello obbligo di diligenza gravante sull'istituto mandatario, in relazione alla specifica natura dell'attività esercitata
(cfr. Cass., Sez. I, 28/03/2002, n. 4502; 5/07/2000, n. 8983).
Tale principio, più volte ribadito, anche in riferimento al c.d. "bene emissione", cioè alle assicurazioni fornite, come nella specie, in ordine alla genuinità ed alla regolare emissione di un assegno circolare poi risultato contraffatto (cfr. Cass., Sez.
I, 28/06/2022, n. 20750; 18/05/2022, n. 15951), non è stato correttamente applicato
8 dalla sentenza impugnata, la quale, nell'affermare la responsabilità della NC negoziatrice degli assegni circolari posti all'incasso dal , non ha reputato CP_1 sufficiente, ai fini dell'adempimento del predetto obbligo di diligenza, la fedele trasmissione al cliente delle informazioni acquisite presso la NC emittente, a mezzo della linea telefonica appositamente resa disponibile da quest'ultima, ritenendo che l'odierna appellante avrebbe dovuto richiedere la trasmissione di una conferma scritta o comunque identificare con modalità più sicure il funzionario della banca emittente competente a dare l'informazione richiesta.
Ed invero, la NC negoziatrice può essere ritenuta responsabile della puntualità con cui ha comunicato al cliente le informazioni ricevute dalla banca trattaria o emittente, ma non dell'inesattezza o della falsità delle stesse, la cui rispondenza alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta non è normalmente in grado di controllare, dovendo fare affidamento sulla correttezza di quanto le è stato riferito: proprio per tale ragione, d'altronde, la banca trattaria o emittente è stata ritenuta responsabile, a titolo d'illecito contrattuale, ove le assicurazioni da essa fornite in ordine alla regolare emissione o all'esistenza di una provvista sufficiente per il pagamento dei titoli si siano rivelate non veritiere, trovando tale responsabilità giustificazione non già nella violazione di un obbligo ad essa incombente, ma nella lesione dell'affidamento reciproco derivante dallo uso interbancario di chiedere e dare siffatte informazioni, a mezzo del telefono o di altri mezzi di comunicazione, ritenuto legittimamente riconducibile ad una prassi interna degl'istituti di credito
(cfr. Cass., Sez. I, 27/11/2003, n. 18118; 1/08/2001, n. 10492; 10/03/2000, n. 2742).
E' pur vero che la legittimità della medesima prassi non esonera la banca negoziatrice dall'obbligo di conformare il proprio comportamento ai canoni di prudenza ed avvedutezza imposti dalle circostanze in cui si trova concretamente ad operare, adottando, in adempimento del dovere di diligenza professionale su di essa gravante ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, tutte le cautele necessarie ad assicurare, in particolare, che il pagamento dei titoli abbia luogo in presenza della relativa provvista ed in favore dell'effettivo beneficiario, in modo tale da salvaguardare gli interessi del correntista e degli altri soggetti coinvolti nella circolazione del titolo.
La circostanza che le predette informazioni vengano per lo più acquisite per telefono non esclude quindi la possibilità di provare che nel caso specifico si rendesse necessaria o opportuna l'adozione di modalità diverse di comunicazione, in virtù di
9 pattuizioni preventivamente intervenute tra le parti del rapporto di conto corrente o di particolari circostanze emerse in sede di negoziazione del titolo.
Non è dunque rilevante la forma della comunicazione, che è certamente libera in assenza di specifiche disposizioni al riguardo, quanto piuttosto la certezza che essa provenga effettivamente dalla banca emittente.
Nella specie, ritiene la Corte che nessuna responsabilità possa essere ascritta a Contr in quanto l'istituto di credito ha rilasciato la dichiarazione di regolare emissione dei titoli in questione, dopo aver effettuato adeguate e diligenti Contr verifiche al riguardo: dalle prove espletate è infatti emerso che il dipendente di alla presenza del delegato del , attraverso il 1240 fu messo direttamente in CP_1 contatto con la NC emittente, procedette alla identificazione del suo interlocutore
(tale sig. ) e, dopo aver fornito i dati relativi agli assegni circolari, ricevette Per_2 conferma di bene-emissione dei titoli.
Né d'altra parte sono emerse incongruenze nelle risposte date dall'operatore, ovvero elementi di anomalia immediatamente rilevabili sugli assegni, che avrebbero imposto più approfondite verifiche.
Infine, risulta ex actis (cfr. testi e e doc. n. 4 depositato Tes_1 Tes_2
Contr da che gli assegni in controversia non erano stati inseriti dalla NC emittente nel circuito della Centrale Allarmi Interbancaria, sicchè qualsiasi verifica al riguardo avrebbe dato esito negativo.
Va, dunque, esclusa la responsabilità della banca appellante.
In mancanza di appello incidentale non può procedersi all'esame dei profili di responsabilità addebitati alle altre parti convenute in primo grado.
In ogni caso rileva il Collegio che, indipendentemente dalla responsabilità delle banche, nella fattispecie in esame, come evidenziato dai convenuti, difetta la prova del danno asseritamente sofferto dal , essendo mancata la prova dell'esistenza CP_1 degli orologi, della proprietà, del loro valore, né è stata offerta la prova che una compravendita si sia effettivamente conclusa.
Conclusivamente la sentenza impugnata va riformata.
§4. Le spese processuali.
4.1. La riforma della sentenza comporta la decisione sulla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
10 Le ragioni della decisione, fondate su una differente valutazione del contenuto degli obblighi di verifica incombenti sulla banca, giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei Parte_1 confronti di CP_1 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza n. CP_3 Controparte_5
545/2018 del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 24.12.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
[...]
b) compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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