CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 950/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4599/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2551 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5499 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti del Comune di Palagonia avverso gli avvisi di accertamento meglio indicati in epigrafe, notificati in data 08/03/2024, con i quali si chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 976,00 a titolo di TARI, sanzioni e interessi, per gli anni di imposta 2014 e 2015. La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto eccependo l'estinzione della pretesa per decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
Nessuno si è costituito per il Comune di Palagonia, che è rimasto contumace.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice che il ricorso sia fondato e che, pertanto, debba essere accolto.
È noto che ai sensi dell'art. 1 comma 161 della Legge n° 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), gli avvisi di accertamento degli enti locali devono essere notificati, a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Con riferimento al termine di prescrizione, vale rammentare che secondo un costante indirizzo della Corte di Cassazione, “I tributi locali rientrano ambito di applicabilità dell'art.2948, n. 4, c.c., che prevede una prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (cfr.
Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).
Ne consegue che sulla base della normativa suindicata, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e di decadenza, gli avvisi di accertamento in esame (TARI 2014 E 2015) avrebbero dovuti essere notificati rispettivamente entro il 31 dicembre 2019 ed entro il 31 dicembre 2020.
Non v'è dubbio, quindi, che la TARI del 2014 si sia estinta in data 01/01/2020 e, quindi, prima della data di notifica dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.
Per quanto riguarda la TARI 2015 occorre fare un ulteriore precisazione.
Nell'ambito della ordinaria disciplina su menzionata in materia di prescrizione e decadenza si è frapposta quella emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19.
In particolare, per ciò che qui interessa, l'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo del comma 4 dell'articolo citato a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015.
Questa disciplina è rivolta alla totalità degli enti impositori, inclusi quindi gli enti territoriali e locali, come i
Comuni.
Ciò ha comportato che i termini di decadenza e prescrizione, relativi ad omesso versamento TARI per l'anno di imposta 2015 deve essere prorogato di 85 giorni (corrispondenti ai giorni della su menzionata sospensione).
Ne consegue che nella fattispecie in esame il termine di decadenza e di prescrizione va individuato non più nel 31 dicembre 2020 ma nel 26 marzo 2021.
Anche in questo caso, quindi, l'avviso di accertamento risulta notificato in epoca successiva ai termini di prescrizione e decadenza, con la conseguenza che la pretesa è stata illegittimamente avanzata.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto con l'annullamento degli avvisi di accertamento. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo e distratte a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in persona del giudice monocratico dott. Liborio
ZZ, in accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1, annulla gli avvisi di accertamento impugnati.
Condanna il Comune di Palagonia alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 278,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute, da distrarre a favore del difensore antistatario, Avv. Difensore_1.
Così deciso in Catania il 16 gennaio 2026
Il giudice monocratico
Liborio ZZ
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4599/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2551 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5499 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti del Comune di Palagonia avverso gli avvisi di accertamento meglio indicati in epigrafe, notificati in data 08/03/2024, con i quali si chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 976,00 a titolo di TARI, sanzioni e interessi, per gli anni di imposta 2014 e 2015. La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto eccependo l'estinzione della pretesa per decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
Nessuno si è costituito per il Comune di Palagonia, che è rimasto contumace.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice che il ricorso sia fondato e che, pertanto, debba essere accolto.
È noto che ai sensi dell'art. 1 comma 161 della Legge n° 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), gli avvisi di accertamento degli enti locali devono essere notificati, a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Con riferimento al termine di prescrizione, vale rammentare che secondo un costante indirizzo della Corte di Cassazione, “I tributi locali rientrano ambito di applicabilità dell'art.2948, n. 4, c.c., che prevede una prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (cfr.
Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).
Ne consegue che sulla base della normativa suindicata, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e di decadenza, gli avvisi di accertamento in esame (TARI 2014 E 2015) avrebbero dovuti essere notificati rispettivamente entro il 31 dicembre 2019 ed entro il 31 dicembre 2020.
Non v'è dubbio, quindi, che la TARI del 2014 si sia estinta in data 01/01/2020 e, quindi, prima della data di notifica dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.
Per quanto riguarda la TARI 2015 occorre fare un ulteriore precisazione.
Nell'ambito della ordinaria disciplina su menzionata in materia di prescrizione e decadenza si è frapposta quella emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19.
In particolare, per ciò che qui interessa, l'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo del comma 4 dell'articolo citato a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015.
Questa disciplina è rivolta alla totalità degli enti impositori, inclusi quindi gli enti territoriali e locali, come i
Comuni.
Ciò ha comportato che i termini di decadenza e prescrizione, relativi ad omesso versamento TARI per l'anno di imposta 2015 deve essere prorogato di 85 giorni (corrispondenti ai giorni della su menzionata sospensione).
Ne consegue che nella fattispecie in esame il termine di decadenza e di prescrizione va individuato non più nel 31 dicembre 2020 ma nel 26 marzo 2021.
Anche in questo caso, quindi, l'avviso di accertamento risulta notificato in epoca successiva ai termini di prescrizione e decadenza, con la conseguenza che la pretesa è stata illegittimamente avanzata.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto con l'annullamento degli avvisi di accertamento. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo e distratte a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in persona del giudice monocratico dott. Liborio
ZZ, in accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1, annulla gli avvisi di accertamento impugnati.
Condanna il Comune di Palagonia alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 278,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute, da distrarre a favore del difensore antistatario, Avv. Difensore_1.
Così deciso in Catania il 16 gennaio 2026
Il giudice monocratico
Liborio ZZ