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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente
CO AN, Relatore
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 230/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO/RIFIUT IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente :
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12.11.2025 Ricorrente_2 in proprio impugnava il silenzio rifiuto da parte dellAgenzia delle Entrate di Arezzo in merito alla richiesta del pagamento dell'IVA subordinato alla immatricolazione del veicolo tg targa1 acquistato usato in Olanda nel 2024 . Con il ricorso veniva anche chiesta la sospensiva. All'udienza dell'11.2.2026 il ricorrente rinunciava formalmente al giudizio chiedendone l'estizione. la Corte preso atto della rinuncia verbalizzata,senza entrare nel merito dei motivi di ricorso, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del ricorso spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente
CO AN, Relatore
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 230/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO/RIFIUT IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente :
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12.11.2025 Ricorrente_2 in proprio impugnava il silenzio rifiuto da parte dellAgenzia delle Entrate di Arezzo in merito alla richiesta del pagamento dell'IVA subordinato alla immatricolazione del veicolo tg targa1 acquistato usato in Olanda nel 2024 . Con il ricorso veniva anche chiesta la sospensiva. All'udienza dell'11.2.2026 il ricorrente rinunciava formalmente al giudizio chiedendone l'estizione. la Corte preso atto della rinuncia verbalizzata,senza entrare nel merito dei motivi di ricorso, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del ricorso spese compensate.