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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 10396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10396 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati giudice
Dr. Alessio Marfè giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6499 /2025 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. FORNENGO MARIA presso la quale elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
Resistente contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/03/2025, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in NAPOLI l'11/09/1999 (atto n. 210, P.II, S A, anno 1999) con e che dall'unione tra i predetti nascevano il Controparte_1 Per_1
14/09/2000 e il 24/03/2004, entrambi maggiorenni, ha chiesto la separazione dal Per_2 coniuge. Solo parte ricorrente compariva all'udienza del 4/11/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis.14 c.p.c., e chiedeva la decisione della causa.
A quel punto, il Giudice, rilevata la ritualità della notifica nei confronti del convenuto, ne dichiara la contumacia e, trattandosi di sola domanda di separazione giudiziale, tratteneva immediatamente la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva per la separazione dei coniugi.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse mosse da parte ricorrente, la mancata comparizione del resistente significativa di una sostanziale indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alle condizioni della separazione nulla va disposto in assenza di domande e di prole minorenne.
Va quindi disposta la separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e ; Pt_1 Controparte_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione (atto n. 210, P.II, S
A, anno 1999); Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 7/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati giudice
Dr. Alessio Marfè giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6499 /2025 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. FORNENGO MARIA presso la quale elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
Resistente contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/03/2025, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in NAPOLI l'11/09/1999 (atto n. 210, P.II, S A, anno 1999) con e che dall'unione tra i predetti nascevano il Controparte_1 Per_1
14/09/2000 e il 24/03/2004, entrambi maggiorenni, ha chiesto la separazione dal Per_2 coniuge. Solo parte ricorrente compariva all'udienza del 4/11/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis.14 c.p.c., e chiedeva la decisione della causa.
A quel punto, il Giudice, rilevata la ritualità della notifica nei confronti del convenuto, ne dichiara la contumacia e, trattandosi di sola domanda di separazione giudiziale, tratteneva immediatamente la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva per la separazione dei coniugi.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse mosse da parte ricorrente, la mancata comparizione del resistente significativa di una sostanziale indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alle condizioni della separazione nulla va disposto in assenza di domande e di prole minorenne.
Va quindi disposta la separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e ; Pt_1 Controparte_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione (atto n. 210, P.II, S
A, anno 1999); Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 7/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino