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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5522 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con domicilio eletto in Roma, Viale di Trastevere, 116, presso lo studio dell'Avvocato Parte_1
ROSSI LUCA , rappresentante e difensore per procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato
-attore opponente–
E
in persona del legale rappresentante con domicilio eletto in Roma, Via Po 12, Controparte_1 presso lo Studio dell'Avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO procuratore e difensore per procura in calce all'atto di costituzione
- convenuta opposta –
OGGETTO: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) .
Conclusioni come da verbale del 25/09/2024.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione deve essere respinta.
Come già significato dal precedente assegnatario del fascicolo con l'ordinanza del 22.12.2022 Ia parte opposta ha integrato la documentazione depositata in fase monitoria con la produzione dei documenti comprovanti i cambi di denominazione delle società succedutesi nella titolarità del credito e dell'allegato alla cessione di credito pubblicata anche sulla Gazzetta Ufficiale per dimostrare l'inclusione del credito in contestazione nella cessione, essendo stata poi notificata la cessione di credito a , che Parte_1 peraltro ne è anche venuto a conoscenza con la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, e che il credito risulta dal contratto di finanziamento n. 1258764 concluso originariamente da con Intesa Parte_1
San Paolo SPA, ed è stato poi oggetto di cessione documentata, nonché da estratto conto, non essendo peraltro mai stata contestata l'erogazione del finanziamento. Pertanto, l'eccezione di difetto della titolarità sul lato attivo di deve essere respinta. CP_1
Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente deve essere respinta.
Invero, come noto, anche, con la recente ordinanza n. 4232 del 10 febbraio 2023 la Corte di Cassazione, ha ribadito alcuni consolidati principi in materia di contratto di mutuo e regime di prescrizione.
Segnatamente la Suprema Corte ha ribadito che nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass. 2004/2301; 2010/19291; 2011/17798).
Il mutuo è infatti un contratto in cui la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, la causa di estinzione. La differita restituzione del capitale conferisce al mutuo il carattere di contratto di durata e le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.
Il mutuatario può adempiere l'obbligazione di restituzione in una sola soluzione o in più rate, ma la rateizzazione non implica l'esistenza di obbligazioni autonome e distinte, poiché le diverse rate costituiscono l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione restitutoria. Il fatto che il debito sia frazionato in rate non modifica la natura unitaria del contratto di mutuo. Pertanto, non esistono tante prescrizioni quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale che decorre non dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima rata.
Ne consegue che anche la già menzionata eccezione non possa trovare accoglimento.
Anche la richiesta di CTU contabile ai fini della pretesa determinazione dell'applicazione di un tasso usurario deve ritenersi inammissibile.
Deve infatti ribadirsi quanto già illustrato con l'ordinanza riservata del 18.1.2024 ovvero che la richiesta di ammissione di CTU appare di natura esplorativa non essendo supportata né da una consulenza contabile di parte né da conteggi di parte che possano far ritenere fondata e meritevole di accoglimento la richiesta;
In ordine alla richiesta di esibizione ex art. 210 cpc avanzata da parte opponente deve ribadirsi l'irrilevanza della stessa, avendo parte opposta prodotto la documentazione relativa al finanziamento oggetto di causa.
In conclusione, l'opposizione va respinta e va confermato l'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...] così provvede: Controparte_1
1.- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 20233/2021 (R.G. 62292/2021), emesso in data 17-18.11.2021 dal Tribunale di Roma;
2.- condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida nella somma di
€. 3.500,00, oltre spese generali. IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 10/02/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5522 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con domicilio eletto in Roma, Viale di Trastevere, 116, presso lo studio dell'Avvocato Parte_1
ROSSI LUCA , rappresentante e difensore per procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato
-attore opponente–
E
in persona del legale rappresentante con domicilio eletto in Roma, Via Po 12, Controparte_1 presso lo Studio dell'Avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO procuratore e difensore per procura in calce all'atto di costituzione
- convenuta opposta –
OGGETTO: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) .
Conclusioni come da verbale del 25/09/2024.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione deve essere respinta.
Come già significato dal precedente assegnatario del fascicolo con l'ordinanza del 22.12.2022 Ia parte opposta ha integrato la documentazione depositata in fase monitoria con la produzione dei documenti comprovanti i cambi di denominazione delle società succedutesi nella titolarità del credito e dell'allegato alla cessione di credito pubblicata anche sulla Gazzetta Ufficiale per dimostrare l'inclusione del credito in contestazione nella cessione, essendo stata poi notificata la cessione di credito a , che Parte_1 peraltro ne è anche venuto a conoscenza con la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, e che il credito risulta dal contratto di finanziamento n. 1258764 concluso originariamente da con Intesa Parte_1
San Paolo SPA, ed è stato poi oggetto di cessione documentata, nonché da estratto conto, non essendo peraltro mai stata contestata l'erogazione del finanziamento. Pertanto, l'eccezione di difetto della titolarità sul lato attivo di deve essere respinta. CP_1
Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente deve essere respinta.
Invero, come noto, anche, con la recente ordinanza n. 4232 del 10 febbraio 2023 la Corte di Cassazione, ha ribadito alcuni consolidati principi in materia di contratto di mutuo e regime di prescrizione.
Segnatamente la Suprema Corte ha ribadito che nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass. 2004/2301; 2010/19291; 2011/17798).
Il mutuo è infatti un contratto in cui la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, la causa di estinzione. La differita restituzione del capitale conferisce al mutuo il carattere di contratto di durata e le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.
Il mutuatario può adempiere l'obbligazione di restituzione in una sola soluzione o in più rate, ma la rateizzazione non implica l'esistenza di obbligazioni autonome e distinte, poiché le diverse rate costituiscono l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione restitutoria. Il fatto che il debito sia frazionato in rate non modifica la natura unitaria del contratto di mutuo. Pertanto, non esistono tante prescrizioni quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale che decorre non dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima rata.
Ne consegue che anche la già menzionata eccezione non possa trovare accoglimento.
Anche la richiesta di CTU contabile ai fini della pretesa determinazione dell'applicazione di un tasso usurario deve ritenersi inammissibile.
Deve infatti ribadirsi quanto già illustrato con l'ordinanza riservata del 18.1.2024 ovvero che la richiesta di ammissione di CTU appare di natura esplorativa non essendo supportata né da una consulenza contabile di parte né da conteggi di parte che possano far ritenere fondata e meritevole di accoglimento la richiesta;
In ordine alla richiesta di esibizione ex art. 210 cpc avanzata da parte opponente deve ribadirsi l'irrilevanza della stessa, avendo parte opposta prodotto la documentazione relativa al finanziamento oggetto di causa.
In conclusione, l'opposizione va respinta e va confermato l'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...] così provvede: Controparte_1
1.- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 20233/2021 (R.G. 62292/2021), emesso in data 17-18.11.2021 dal Tribunale di Roma;
2.- condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida nella somma di
€. 3.500,00, oltre spese generali. IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 10/02/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari