CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 550/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7363/2019 depositato il 27/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa - Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1900/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 23/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 474/O I.C.I. 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1900/03/2019 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa: il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso l'Avviso di accertamento ICI n. 474/0 del 18.09.2013, anno 2010 di € 690,00 oltre accessori (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Comune di Siracusa il quale ha contro dedotto: ha difeso la legittimità del proprio provvedimento e della sentenza gravata, ha concluso per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame in esame non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La notifica dell'Avviso di accertamento originariamente impugnato è stata eseguita a mezzo raccomandata a/r inviata al domicilio del contribuente (cfr. documentazione in atti).
Eventuali “vizi” di notifica sono stati “sanati” dalla tempestiva impugnazione ex art. 156 cpc.
2.- In tema di Avvisi Ici/Imu l'obbligo motivazionale può ritenersi soddisfatto qualora il contribuente venga posto nelle condizioni di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali: indicazione dell' an e del quantun della pretesa (Cassazione, n. 5509/2024).
Il provvedimento qui in esame indica gli immobili ai quali si riferisce la pretesa, il relativo periodo,
l'imponibile, l'aliquota, l'imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni irrogate (cfr. Avviso di accertamento in atti).
3.- Sono state indicate “a stampa” le generalità del Funzionario sottoscrittore, nonché gli estremi del relativo provvedimento di nomina (Determinazione sindacale n. 197 del 15.07.2013 – cfr. documentazione in atti). 4.- Il contribuente è risultato proprietario degli immobili indicati nel provvedimento riferito all'anno 2010:
l'omessa presentazione della relativa dichiarazione ha determinato l'applicazione delle sanzioni ed interessi come per legge.
Il relativo calcolo è stato eseguito applicando le aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2010 in ragione delle rendite catastali.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante alle spese di questo grado, in favore del Comune appellato, che liquida in euro
300,00 (trecento/00) oltre accessori se dovuti.
Siracusa, 19 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ NA DA UC
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7363/2019 depositato il 27/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa - Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1900/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 23/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 474/O I.C.I. 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1900/03/2019 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa: il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso l'Avviso di accertamento ICI n. 474/0 del 18.09.2013, anno 2010 di € 690,00 oltre accessori (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Comune di Siracusa il quale ha contro dedotto: ha difeso la legittimità del proprio provvedimento e della sentenza gravata, ha concluso per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame in esame non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La notifica dell'Avviso di accertamento originariamente impugnato è stata eseguita a mezzo raccomandata a/r inviata al domicilio del contribuente (cfr. documentazione in atti).
Eventuali “vizi” di notifica sono stati “sanati” dalla tempestiva impugnazione ex art. 156 cpc.
2.- In tema di Avvisi Ici/Imu l'obbligo motivazionale può ritenersi soddisfatto qualora il contribuente venga posto nelle condizioni di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali: indicazione dell' an e del quantun della pretesa (Cassazione, n. 5509/2024).
Il provvedimento qui in esame indica gli immobili ai quali si riferisce la pretesa, il relativo periodo,
l'imponibile, l'aliquota, l'imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni irrogate (cfr. Avviso di accertamento in atti).
3.- Sono state indicate “a stampa” le generalità del Funzionario sottoscrittore, nonché gli estremi del relativo provvedimento di nomina (Determinazione sindacale n. 197 del 15.07.2013 – cfr. documentazione in atti). 4.- Il contribuente è risultato proprietario degli immobili indicati nel provvedimento riferito all'anno 2010:
l'omessa presentazione della relativa dichiarazione ha determinato l'applicazione delle sanzioni ed interessi come per legge.
Il relativo calcolo è stato eseguito applicando le aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2010 in ragione delle rendite catastali.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante alle spese di questo grado, in favore del Comune appellato, che liquida in euro
300,00 (trecento/00) oltre accessori se dovuti.
Siracusa, 19 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ NA DA UC