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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 974/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
CAPONETTO SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3719/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF.Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230034174557502 IRPEF-ALTRO 2019
- RUOLO n. 250580/2023 TI VA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 388/2026 depositato il
17/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 nella qualità di erede di Nominativo_1, in data 4/11/2025 depositava ricorso (R.g. n. 3719/2025) contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo e l'Agenzia delle Entrate di Palermo avverso la cartella di pagamento n. 29620230034174557502, notificata in data 8/7/2025, con cui si chiedeva il pagamento della somma complessiva di €. 2.588,09 a titolo di IRPEF e addizionali Irpef per l'anno 2019.
La ricorrente eccepiva l'intervenuta decadenza della potestà liquidatoria da parte dell'Amministrazione finanziaria, evidenziando che, a seguito dell'attività di controllo formale ai sensi dell'art. 36 bis del DPR
600/73, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31/12/2023 in quanto l'imposta era relativa al
2019, mentre era stata notificata in data 8/7/2025. Eccepiva, altresì, l'illegittimità della cartella per violazione del procedimento di formazione, atteso che non era stato notificato al contribuente l'esito del controllo formale.
Chiedeva, pertanto, di annullare la cartella impugnata, con condanna di controparte alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, che aveva anticipato le spese e non aveva percepito compensi.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di rigettare il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
Rilevava che, a seguito di controllo automatizzato, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019 scadeva il 31 dicembre 2023, ma che non si era verificata alcuna decadenza, tenendo conto del periodo di proroga di 24 mesi per emergenza sanitaria.
Rilevava, altresì, di avere notificato alla ricorrente la Comunicazione di irregolarità, evidenziando che tale comunicazione costituisce un atto meramente informativo e che non era comunque obbligatoria tale notifica in caso di controllo ex art. 36 bis DPR 600/73.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di dichiarare la legittimità della procedura di riscossione e di rigettare il ricorso.
Rilevava la sua carenza di legittimazione passiva per l'omessa notifica dell'atto propedeutico alla cartella di pagamento.
Rilevava, altresì, che il carico opposto dall'erede Ricorrente_1 ( già intestato a Nominativo_1 deceduta il Data_morte_1 quindi anteriormente alla formazione e consegna del ruolo) era stato consegnato dall'Agenzia delle Entrate il 25/3/2023. Sosteneva, quindi, che non vi era alcuna responsabilità del concessionario.
La ricorrente con successiva memoria, datata 31/1/2026, insisteva con quanto eccepito con il ricorso, ma evidenziava che la dichiarazione era stata presentata nel corso del 2021 e che il termine di decadenza scadeva il 31/12/2024.
L'Agenzia Entrate Riscossione presentava memoria con cui insisteva nella richiesta di rigetto del ricorso, richiamando la proroga di 24 mesi per Covid.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio preliminarmente rileva che è infondata l'eccezione di omessa notifica della Comunicazione di irregolarità in quanto non necessaria in caso di controllo ex art. 36 bis DPR 600/73.
E', altresì, infondato l'altro motivo di ricorso, atteso che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata entro il termine di decadenza triennale previsto a seguito della dichiarazione dei redditi. Invero, nel caso in esame si tratta di IRPEF 2019 da dichiarare nel 2020, ma dichiarata nel 2021, così come riconosciuto dalla stessa ricorrente nelle richiamate memorie del 31/1/2026. Pertanto, tenendo conto della proroga di 24 mesi per l'emergenza sanitaria, la notifica della cartella di pagamento è avvenuta entro il termine triennale previsto, essendo stata notificata in data 8/7/2025.
Invero, nel caso in esame è applicabile il principio secondo cui il periodo di sospensione e proroga dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori va applicato “a cascata”, per un corrispondente periodo di tempo successivo, in quanto la sospensione “congela” il decorso di tutti i termini in corso facendoli riprendere dal punto in cui si erano interrotti ( Cfr. Ord. Cass., n. 960/2025 del 15/1/2025; Decreto Primo Presidente Cass. n. 1630/2025 del 23/1/2025 ).
Pertanto nel caso in esame non si è verificata alcuna decadenza.
Il ricorso è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese del giudizio vanno compensate, tenendo conto della particolarità della vicenda (decesso dell'originaria contribuente avvenuta nel 2022) e della difficoltà di individuare i termini di decadenza del tributo in conseguenza della sospensione e proroga dovuta alla situazione emergenziale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Palermo in data 13/02/2026 Il Giudice
AL NE "firmato digitalmente"
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
CAPONETTO SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3719/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF.Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230034174557502 IRPEF-ALTRO 2019
- RUOLO n. 250580/2023 TI VA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 388/2026 depositato il
17/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 nella qualità di erede di Nominativo_1, in data 4/11/2025 depositava ricorso (R.g. n. 3719/2025) contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo e l'Agenzia delle Entrate di Palermo avverso la cartella di pagamento n. 29620230034174557502, notificata in data 8/7/2025, con cui si chiedeva il pagamento della somma complessiva di €. 2.588,09 a titolo di IRPEF e addizionali Irpef per l'anno 2019.
La ricorrente eccepiva l'intervenuta decadenza della potestà liquidatoria da parte dell'Amministrazione finanziaria, evidenziando che, a seguito dell'attività di controllo formale ai sensi dell'art. 36 bis del DPR
600/73, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31/12/2023 in quanto l'imposta era relativa al
2019, mentre era stata notificata in data 8/7/2025. Eccepiva, altresì, l'illegittimità della cartella per violazione del procedimento di formazione, atteso che non era stato notificato al contribuente l'esito del controllo formale.
Chiedeva, pertanto, di annullare la cartella impugnata, con condanna di controparte alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, che aveva anticipato le spese e non aveva percepito compensi.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di rigettare il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
Rilevava che, a seguito di controllo automatizzato, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019 scadeva il 31 dicembre 2023, ma che non si era verificata alcuna decadenza, tenendo conto del periodo di proroga di 24 mesi per emergenza sanitaria.
Rilevava, altresì, di avere notificato alla ricorrente la Comunicazione di irregolarità, evidenziando che tale comunicazione costituisce un atto meramente informativo e che non era comunque obbligatoria tale notifica in caso di controllo ex art. 36 bis DPR 600/73.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di dichiarare la legittimità della procedura di riscossione e di rigettare il ricorso.
Rilevava la sua carenza di legittimazione passiva per l'omessa notifica dell'atto propedeutico alla cartella di pagamento.
Rilevava, altresì, che il carico opposto dall'erede Ricorrente_1 ( già intestato a Nominativo_1 deceduta il Data_morte_1 quindi anteriormente alla formazione e consegna del ruolo) era stato consegnato dall'Agenzia delle Entrate il 25/3/2023. Sosteneva, quindi, che non vi era alcuna responsabilità del concessionario.
La ricorrente con successiva memoria, datata 31/1/2026, insisteva con quanto eccepito con il ricorso, ma evidenziava che la dichiarazione era stata presentata nel corso del 2021 e che il termine di decadenza scadeva il 31/12/2024.
L'Agenzia Entrate Riscossione presentava memoria con cui insisteva nella richiesta di rigetto del ricorso, richiamando la proroga di 24 mesi per Covid.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio preliminarmente rileva che è infondata l'eccezione di omessa notifica della Comunicazione di irregolarità in quanto non necessaria in caso di controllo ex art. 36 bis DPR 600/73.
E', altresì, infondato l'altro motivo di ricorso, atteso che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata entro il termine di decadenza triennale previsto a seguito della dichiarazione dei redditi. Invero, nel caso in esame si tratta di IRPEF 2019 da dichiarare nel 2020, ma dichiarata nel 2021, così come riconosciuto dalla stessa ricorrente nelle richiamate memorie del 31/1/2026. Pertanto, tenendo conto della proroga di 24 mesi per l'emergenza sanitaria, la notifica della cartella di pagamento è avvenuta entro il termine triennale previsto, essendo stata notificata in data 8/7/2025.
Invero, nel caso in esame è applicabile il principio secondo cui il periodo di sospensione e proroga dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori va applicato “a cascata”, per un corrispondente periodo di tempo successivo, in quanto la sospensione “congela” il decorso di tutti i termini in corso facendoli riprendere dal punto in cui si erano interrotti ( Cfr. Ord. Cass., n. 960/2025 del 15/1/2025; Decreto Primo Presidente Cass. n. 1630/2025 del 23/1/2025 ).
Pertanto nel caso in esame non si è verificata alcuna decadenza.
Il ricorso è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese del giudizio vanno compensate, tenendo conto della particolarità della vicenda (decesso dell'originaria contribuente avvenuta nel 2022) e della difficoltà di individuare i termini di decadenza del tributo in conseguenza della sospensione e proroga dovuta alla situazione emergenziale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Palermo in data 13/02/2026 Il Giudice
AL NE "firmato digitalmente"