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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 06/02/2026, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1095/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
LE CO, Relatore
CASTORINA SA MARIA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6428/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210067483240000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 30/10/2025 all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE), qui inviato in data 18/11/2025 e iscritto al n. 6428/2025 R.G.R., Ricorrente_1 S.r.l., in qualità di società incorporante della Società_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 293 2021 00674832 40, notificata in data 04/09/2025, dell'importo complessivo di €.21.411,36 =, per IVA anno 2017. Deduceva i seguenti motivi di ricorso: a) infondatezza della pretesa, b) illegittimità delle sanzioni e degli interessi per oggettiva impossibilità ad adempiere, con violazione dell'art. 6, co. 5, D.Lgs. 472/1997 e dei principi di colpevolezza, buona fede e ragionevolezza. Chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
§2. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle entrate chiedeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Esponeva che la società aveva proposto ricorso avverso la cartella in oggetto che traeva origine dall'avviso bonario n. 0019141618401, notificato in data 29.01.2017, con il quale veniva richiesto, per l'anno 2017, il pagamento dell'importo complessivo di € 19.733,27, di cui
€ 17.649,98 per omesso versamento Iva I trimestre, € 1.769,50 per sanzioni ed € 268,79 per interessi.
Soggiungeva che la società aveva aderito tempestivamente all'istanza di rateizzazione, provvedendo al pagamento delle prime quattro rate trimestrali. In data 20.9.2018, la società era stata sottoposta a confisca e amministrazione giudiziaria, interrompendo la prosecuzione dei pagamenti. Alla cessazione della misura patrimoniale, avvenuta nel corso del 2020, la Società aveva ripreso i pagamenti versando, in continuità con il piano originario, fino al 16.11.2021. Dopo aver valutato la documentazione prodotta dalla parte, in data 03/11/2025 l'AE aveva pertanto emesso un provvedimento di sgravio prot. N 2025S575343
(allegato), dove si provvedeva all'abbinamento dei versamenti effettuati con il codice 9001 9002.
§3. All'udienza odierna in camera di consiglio, esaminati gli atti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Alla luce dello sgravio effettuato dall'AE, va emessa dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Catania, 02.02.2026
Il Giudice Estensore Il Presidente
RA PU FI PE
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
LE CO, Relatore
CASTORINA SA MARIA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6428/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210067483240000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 30/10/2025 all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE), qui inviato in data 18/11/2025 e iscritto al n. 6428/2025 R.G.R., Ricorrente_1 S.r.l., in qualità di società incorporante della Società_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 293 2021 00674832 40, notificata in data 04/09/2025, dell'importo complessivo di €.21.411,36 =, per IVA anno 2017. Deduceva i seguenti motivi di ricorso: a) infondatezza della pretesa, b) illegittimità delle sanzioni e degli interessi per oggettiva impossibilità ad adempiere, con violazione dell'art. 6, co. 5, D.Lgs. 472/1997 e dei principi di colpevolezza, buona fede e ragionevolezza. Chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
§2. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle entrate chiedeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Esponeva che la società aveva proposto ricorso avverso la cartella in oggetto che traeva origine dall'avviso bonario n. 0019141618401, notificato in data 29.01.2017, con il quale veniva richiesto, per l'anno 2017, il pagamento dell'importo complessivo di € 19.733,27, di cui
€ 17.649,98 per omesso versamento Iva I trimestre, € 1.769,50 per sanzioni ed € 268,79 per interessi.
Soggiungeva che la società aveva aderito tempestivamente all'istanza di rateizzazione, provvedendo al pagamento delle prime quattro rate trimestrali. In data 20.9.2018, la società era stata sottoposta a confisca e amministrazione giudiziaria, interrompendo la prosecuzione dei pagamenti. Alla cessazione della misura patrimoniale, avvenuta nel corso del 2020, la Società aveva ripreso i pagamenti versando, in continuità con il piano originario, fino al 16.11.2021. Dopo aver valutato la documentazione prodotta dalla parte, in data 03/11/2025 l'AE aveva pertanto emesso un provvedimento di sgravio prot. N 2025S575343
(allegato), dove si provvedeva all'abbinamento dei versamenti effettuati con il codice 9001 9002.
§3. All'udienza odierna in camera di consiglio, esaminati gli atti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Alla luce dello sgravio effettuato dall'AE, va emessa dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Catania, 02.02.2026
Il Giudice Estensore Il Presidente
RA PU FI PE