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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 4169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4169 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, all'udienza del 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. 15433 /2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.to presso Parte_1 Parte_2 il cui studio è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell' come da CP_2 procura in atti
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/12/2024 , ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha asserito di aver ricevuto l'avviso di addebito n. 32820240004351705 000, e chiede all'Ill.mo Giudice adito di accertare e dichiarare l'illegittimità dello stesso, per i motivi indicati nel ricorso introduttivo e in particolare per asserita cessazione dell'attività.
CP_ L' ritualmente citato si è costituito, deducendo che: “ La posizione è stata cessata al 25/02/2021. E' necessario richiedere la cessata materia del contendere. L'ava contestato è stato totalmente annullato essendo relativo al periodo successivo alla data di cancellazione. Si allega: 1) l'anagrafica aggiornata;
2) il provvedimento di annullamento dell'avviso di addebito;
3) il fascicolo storico dal quale si evince (in storia CP_ delle modifiche) la mancata presentazione della ComUnica di cancellazione ai fini 4) l'anagrafica
1 fiscale; 5) l'ava con la relativa notifica e l'estratto ruoli;
6) i riscontri alla comunicazione pec e al cassetto previdenziale in quanto la ricorrente fu già informata che ai fini della cancellazione avrebbe dovuto trasmette una ComUnica di cancellazione alla data di cessazione o in alternativa, in caso di richiesta di cancellazione alla data di messa in liquidazione della società, avrebbe dovuto trasmettere una formale istanza allegando anche il bilancio iniziale e finale di liquidazione.”
Disposto il rinvio in presenza per la odierna udienza decideva la causa come da motivazioni che seguono.
CP_ Risulta dalla documentazione versata in giudizio ( cfr. estratto ruolo aggiornato che l ha provveduto allo sgravio di tutte le partite debitorie riportate nella cartella oggetto di opposizione in questa sede .
In ragione dell'annullamento della pretesa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
2 La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
CP_ Alla luce della condotta processuale dell' appare equa una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. - dichiara cessata la materia del contendere;
B. – compensa le spese.
Così deciso in Aversa 27/10/2025
Il Giudice
dott. Federica Acquaviva Coppola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, all'udienza del 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. 15433 /2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.to presso Parte_1 Parte_2 il cui studio è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell' come da CP_2 procura in atti
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/12/2024 , ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha asserito di aver ricevuto l'avviso di addebito n. 32820240004351705 000, e chiede all'Ill.mo Giudice adito di accertare e dichiarare l'illegittimità dello stesso, per i motivi indicati nel ricorso introduttivo e in particolare per asserita cessazione dell'attività.
CP_ L' ritualmente citato si è costituito, deducendo che: “ La posizione è stata cessata al 25/02/2021. E' necessario richiedere la cessata materia del contendere. L'ava contestato è stato totalmente annullato essendo relativo al periodo successivo alla data di cancellazione. Si allega: 1) l'anagrafica aggiornata;
2) il provvedimento di annullamento dell'avviso di addebito;
3) il fascicolo storico dal quale si evince (in storia CP_ delle modifiche) la mancata presentazione della ComUnica di cancellazione ai fini 4) l'anagrafica
1 fiscale; 5) l'ava con la relativa notifica e l'estratto ruoli;
6) i riscontri alla comunicazione pec e al cassetto previdenziale in quanto la ricorrente fu già informata che ai fini della cancellazione avrebbe dovuto trasmette una ComUnica di cancellazione alla data di cessazione o in alternativa, in caso di richiesta di cancellazione alla data di messa in liquidazione della società, avrebbe dovuto trasmettere una formale istanza allegando anche il bilancio iniziale e finale di liquidazione.”
Disposto il rinvio in presenza per la odierna udienza decideva la causa come da motivazioni che seguono.
CP_ Risulta dalla documentazione versata in giudizio ( cfr. estratto ruolo aggiornato che l ha provveduto allo sgravio di tutte le partite debitorie riportate nella cartella oggetto di opposizione in questa sede .
In ragione dell'annullamento della pretesa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
2 La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
CP_ Alla luce della condotta processuale dell' appare equa una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. - dichiara cessata la materia del contendere;
B. – compensa le spese.
Così deciso in Aversa 27/10/2025
Il Giudice
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