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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6612 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli - 1 Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel. est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12346 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: DIVORZIO GIUDIZIALE;
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Di Domenico Ramona, presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...]; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Napoli;
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.6.2024 esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
25.04.1998 in Napoli con il Sig. , optando per il regime della separazione dei beni (Atto CP_1
n. 22, p.II, s.A sez.M, Reg. Atti di Matrimonio Anno 1998); che dall'unione coniugale erano nati due figli, il 15.07.1999 e il 18.08.2006; che tra i coniugi era intervenuta separazione Per_1 Per_2 personale, in virtù di decreto di omologa del 23.12.2014 emesso dal Tribunale di Napoli, alle condizioni stabilite dalle parti;
che, tra l'altro i coniugi stabilivano l'affido condiviso dei figli
(all'epoca entrambi minori) con collocazione prevalente presso la madre alla quale veniva assegnata la casa coniugale e diritto di visita del padre, nonché un assegno di mantenimento a carico del CP_1 pari ad euro 800,00 mensili di cui euro 100,00 (cento/00) a titolo di mantenimento della coniuge ed euro 700,00 quale contributo del mantenimento ordinario dei figli e , ovvero di euro Per_1 Per_2
350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che dalla separazione il resistente non si era mai preso cura dei figli, non versando nulla a titolo di mantenimento ordinario e straordinario e contravvenendo alla calendarizzazione degli incontri previsti;
che il padre non aveva più alcun rapporto con i figli, che non aveva mai incontrato a seguito del decreto di omologa di separazione.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, la conferma delle condizioni di separazione, nonché un aumento del contributo di mantenimento per i figli, nella misura di € 1000,00 mensili, ovvero € 500,00 a figlio, a carico del
, in considerazione dell'accrescimento degli stessi, nonché degli inesistenti tempi di CP_1 permanenza dei figli presso il padre rispetto a quanto pattuito in sede di separazione consensuale.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 28.10.2024, compariva il procuratore di parte ricorrente e la ricorrente di persona, la quale dichiarava di non avere più notizie da anni del resistente, che il non vedeva i figli da anni né contribuiva al loro mantenimento;
che aveva appena CP_1 Per_2 compiuto 18 anni e frequentava il liceo, mentre si era da poco laureata ed era in cerca di Per_1 lavoro;
che ella si arrangiava con lavori saltuari, ricevendo l'aiuto economico della sua famiglia.
All'esito il Giudice rinviava la causa al 10.3.2025 per la rinotifica del ricorso, stante l'assenza dei termini a comparire.
All'udienza del 10.3.2025 compariva soltanto la ricorrente con il proprio procuratore, mentre il resistente rimaneva contumace, nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi con la compiuta giacenza. All'esito, il Giudice raccolte le richieste di parte ricorrente, rinvia al 23.6.2025, nella modalità della trattazione scritta, per la discussione della causa.
Con note di trattazione scritta depositate in data 4.6.2025 la ricorrente chiedeva che la causa fosse decisa, con accoglimento del ricorso e il Giudice disponeva assegnarsi la causa in decisione al
Collegio, con trasmissione atti al PM per le sue conclusioni.
Ciò posto, la domanda principale è fondata e va pertanto accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, dichiarata con decreto di omologa dell'Intestato Tribunale n. 436/2015 del 16.1.2015.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno dunque disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Per ciò che riguarda il regime di affido dei figli e il diritto di visita del genitore non collocatario, nessuna statuizione va adottata a riguardo, considerato che sia che sono divenuti Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni.
Quanto alle determinazioni economiche è doveroso osservare che la contumacia del convenuto non può ritenersi condizione ostativa alla determinazione a carico del medesimo dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole, seppur maggiorenne non economicamente autosufficiente. In tal senso, deve essere evidenziato che il giudice della nomofilachia, con la pronuncia n. 17183/2020, ricognitiva dei vari precedenti orientamenti giurisprudenziali in tema, è intervenuta delineando i presupposti di riconoscimento e permanenza dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne;
con tale recente arresto, in via generale, si è precisato come la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno con i genitori, o uno di essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso ( Cass. 22.6.2016, n. 12952; Cass. 12.3.2018, n. 5883).
Si è pure condivisibilmente osservato come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni e al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto e alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale e economie familiari (Cass. 26.1.2011, n 1830).
E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba essere condotta “con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura”
( Cass. 22.6.2016, n. 12952; Cass. 7.7.2004, n. 12477) e che oltre “tali ragionevoli limiti”, l'assistenza economica protratta all'infinito “potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani ( Cass. 6.4.1993, n. 4108; Cass. 22.6.2016
n. 12952). Dunque, ormai è acquisita “la funzione educativa del mantenimento”, in una con il
“principio di autoresponsabilità”, anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti.
Ne discende che non è dunque necessaria una prescrizione legislativa, che fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, in quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto intorno al quale ruota l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia e attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire e di voto: salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto, e anzi può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315 bis c.c., co 4 di “contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia, finché convive con essa”. Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33, 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio a essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione ( diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente a un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego, salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento”.
Alla luce dei predetti principi di diritto, osserva il Collegio che, nel caso di specie, la ricorrente in sede di audizione ha dichiarato che il figlio è divenuto maggiorenne da meno di anno e Per_2 frequenta ancora il Liceo mentre di anni 26, si era laureata da poco ed è attualmente in Per_1 cerca di lavoro, mentre il resistente, rimasto contumace, nulla di diverso ha dedotto o eccepito.
Orbene, alla luce di quanto previsto dalle parti in sede separativa, relativamente alla contribuzione economica posta a carico del resistente per il mantenimento dei figli, considerato il lasso di tempo trascorso, le mutate e accresciute esigenze dei figli, nonchè l'assenza paterna nella vita degli stessi, il
Collegio ritiene congruo aumentare il contributo a carico del resistente per il mantenimento dei due figli a euro 800,00, mensili, da rivalutarsi annualmente ex Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per costoro.
Nulla va disposto a titolo di assegno divorzile per la resistente (tale dovendosi riqualificare la domanda della ricorrente di conferma per il resto delle condizioni di cui al decreto di omologa, nella parte in cui era ivi previsto la previsione di euro 100 mensili a carico del resistente per il suo mantenimento personale), in quanto costei si è limitata a dedurre, a tali fini, il proprio attuale stato di disoccupazione e l'irreperibilità del resistente, senza fornire alcuna prova circa la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile a suo favore, come previste dall'art. 5 L.
898/1970 e cioè:
1. le condizioni dei coniugi;
2. il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
3. il reddito di entrambi;
4. la mancanza di mezzi adeguati o comunque la impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede: • pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] (Atto n. 22, p.II, s.A sez.M, CP_1
Reg. Atti di Matrimonio Anno 1998);
• dispone che (con decorrenza dalla domanda) a la Controparte_2 Parte_1 somma di euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, maggiorenni non economicamente autosufficienti, entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine;
• rigetta la domanda di assegno di divorzile;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 30.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Giulia d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli - 1 Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel. est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12346 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: DIVORZIO GIUDIZIALE;
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Di Domenico Ramona, presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...]; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Napoli;
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.6.2024 esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
25.04.1998 in Napoli con il Sig. , optando per il regime della separazione dei beni (Atto CP_1
n. 22, p.II, s.A sez.M, Reg. Atti di Matrimonio Anno 1998); che dall'unione coniugale erano nati due figli, il 15.07.1999 e il 18.08.2006; che tra i coniugi era intervenuta separazione Per_1 Per_2 personale, in virtù di decreto di omologa del 23.12.2014 emesso dal Tribunale di Napoli, alle condizioni stabilite dalle parti;
che, tra l'altro i coniugi stabilivano l'affido condiviso dei figli
(all'epoca entrambi minori) con collocazione prevalente presso la madre alla quale veniva assegnata la casa coniugale e diritto di visita del padre, nonché un assegno di mantenimento a carico del CP_1 pari ad euro 800,00 mensili di cui euro 100,00 (cento/00) a titolo di mantenimento della coniuge ed euro 700,00 quale contributo del mantenimento ordinario dei figli e , ovvero di euro Per_1 Per_2
350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che dalla separazione il resistente non si era mai preso cura dei figli, non versando nulla a titolo di mantenimento ordinario e straordinario e contravvenendo alla calendarizzazione degli incontri previsti;
che il padre non aveva più alcun rapporto con i figli, che non aveva mai incontrato a seguito del decreto di omologa di separazione.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, la conferma delle condizioni di separazione, nonché un aumento del contributo di mantenimento per i figli, nella misura di € 1000,00 mensili, ovvero € 500,00 a figlio, a carico del
, in considerazione dell'accrescimento degli stessi, nonché degli inesistenti tempi di CP_1 permanenza dei figli presso il padre rispetto a quanto pattuito in sede di separazione consensuale.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 28.10.2024, compariva il procuratore di parte ricorrente e la ricorrente di persona, la quale dichiarava di non avere più notizie da anni del resistente, che il non vedeva i figli da anni né contribuiva al loro mantenimento;
che aveva appena CP_1 Per_2 compiuto 18 anni e frequentava il liceo, mentre si era da poco laureata ed era in cerca di Per_1 lavoro;
che ella si arrangiava con lavori saltuari, ricevendo l'aiuto economico della sua famiglia.
All'esito il Giudice rinviava la causa al 10.3.2025 per la rinotifica del ricorso, stante l'assenza dei termini a comparire.
All'udienza del 10.3.2025 compariva soltanto la ricorrente con il proprio procuratore, mentre il resistente rimaneva contumace, nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi con la compiuta giacenza. All'esito, il Giudice raccolte le richieste di parte ricorrente, rinvia al 23.6.2025, nella modalità della trattazione scritta, per la discussione della causa.
Con note di trattazione scritta depositate in data 4.6.2025 la ricorrente chiedeva che la causa fosse decisa, con accoglimento del ricorso e il Giudice disponeva assegnarsi la causa in decisione al
Collegio, con trasmissione atti al PM per le sue conclusioni.
Ciò posto, la domanda principale è fondata e va pertanto accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, dichiarata con decreto di omologa dell'Intestato Tribunale n. 436/2015 del 16.1.2015.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno dunque disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Per ciò che riguarda il regime di affido dei figli e il diritto di visita del genitore non collocatario, nessuna statuizione va adottata a riguardo, considerato che sia che sono divenuti Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni.
Quanto alle determinazioni economiche è doveroso osservare che la contumacia del convenuto non può ritenersi condizione ostativa alla determinazione a carico del medesimo dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole, seppur maggiorenne non economicamente autosufficiente. In tal senso, deve essere evidenziato che il giudice della nomofilachia, con la pronuncia n. 17183/2020, ricognitiva dei vari precedenti orientamenti giurisprudenziali in tema, è intervenuta delineando i presupposti di riconoscimento e permanenza dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne;
con tale recente arresto, in via generale, si è precisato come la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno con i genitori, o uno di essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso ( Cass. 22.6.2016, n. 12952; Cass. 12.3.2018, n. 5883).
Si è pure condivisibilmente osservato come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni e al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto e alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale e economie familiari (Cass. 26.1.2011, n 1830).
E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba essere condotta “con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura”
( Cass. 22.6.2016, n. 12952; Cass. 7.7.2004, n. 12477) e che oltre “tali ragionevoli limiti”, l'assistenza economica protratta all'infinito “potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani ( Cass. 6.4.1993, n. 4108; Cass. 22.6.2016
n. 12952). Dunque, ormai è acquisita “la funzione educativa del mantenimento”, in una con il
“principio di autoresponsabilità”, anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti.
Ne discende che non è dunque necessaria una prescrizione legislativa, che fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, in quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto intorno al quale ruota l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia e attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire e di voto: salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto, e anzi può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315 bis c.c., co 4 di “contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia, finché convive con essa”. Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33, 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio a essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione ( diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente a un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego, salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento”.
Alla luce dei predetti principi di diritto, osserva il Collegio che, nel caso di specie, la ricorrente in sede di audizione ha dichiarato che il figlio è divenuto maggiorenne da meno di anno e Per_2 frequenta ancora il Liceo mentre di anni 26, si era laureata da poco ed è attualmente in Per_1 cerca di lavoro, mentre il resistente, rimasto contumace, nulla di diverso ha dedotto o eccepito.
Orbene, alla luce di quanto previsto dalle parti in sede separativa, relativamente alla contribuzione economica posta a carico del resistente per il mantenimento dei figli, considerato il lasso di tempo trascorso, le mutate e accresciute esigenze dei figli, nonchè l'assenza paterna nella vita degli stessi, il
Collegio ritiene congruo aumentare il contributo a carico del resistente per il mantenimento dei due figli a euro 800,00, mensili, da rivalutarsi annualmente ex Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per costoro.
Nulla va disposto a titolo di assegno divorzile per la resistente (tale dovendosi riqualificare la domanda della ricorrente di conferma per il resto delle condizioni di cui al decreto di omologa, nella parte in cui era ivi previsto la previsione di euro 100 mensili a carico del resistente per il suo mantenimento personale), in quanto costei si è limitata a dedurre, a tali fini, il proprio attuale stato di disoccupazione e l'irreperibilità del resistente, senza fornire alcuna prova circa la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile a suo favore, come previste dall'art. 5 L.
898/1970 e cioè:
1. le condizioni dei coniugi;
2. il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
3. il reddito di entrambi;
4. la mancanza di mezzi adeguati o comunque la impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede: • pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] (Atto n. 22, p.II, s.A sez.M, CP_1
Reg. Atti di Matrimonio Anno 1998);
• dispone che (con decorrenza dalla domanda) a la Controparte_2 Parte_1 somma di euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, maggiorenni non economicamente autosufficienti, entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine;
• rigetta la domanda di assegno di divorzile;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 30.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Giulia d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti