Sentenza 8 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00838/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00123/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 123 del 2026, proposto da
NA RI AG, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliato in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 3409/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 6035/2024), pubblicata in data 04.02.2025, notificata il 12.02.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente del risarcimento del danno per reiterazione dei contratti dell'importo di euro 10.955,64.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 il dott. Marco OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (come da relativo certificato rilasciato dalla competente cancelleria: doc. 2), con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme ivi liquidate in suo favore, sia in linea capitale che a titolo di interessi legali (ad eccezione, dunque, delle spese legali liquidate direttamente in favore dei suoi procuratori antistatari, non richieste nella formulazione delle conclusioni e rispetto alle quali la parte non avrebbe comunque avuto legittimazione ad agire per l’ottemperanza: cfr., ex pluris , T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 19/11/2024, n. 1267), oltre all’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi dell’ulteriore inerzia.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con mera memoria di stile.
3. Con istanza di passaggio in decisione depositata in data 31.03.2026, la ricorrente ha attestato di aver frattanto ricevuto il pagamento di quanto dovuto sulla base della sentenza civile azionata, chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere ma insistendo per la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale.
4. Alla camera di consiglio del 02.04.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In accoglimento della richiesta della ricorrente, deve dichiararsi la cessata materia del contendere stante l’intervenuta ottemperanza, in corso di causa, alla sentenza civile azionata nel presente giudizio.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Collegio di porle a carico del Ministero intimato sulla base del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Non risulta, infatti, contestato dall’Amministrazione che la sentenza civile sia rimasta inottemperata e che il pagamento sia stato eseguito solo a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del presente ricorso. Sarebbero pertanto sussistiti, in assenza di tale sopravvenuto pagamento, tutti i presupposti, anche in rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza della ricorrente, stante il passaggio in giudicato della sentenza civile (come da relativo certificato: doc. 2), la sua notifica al domicilio reale del Ministero (intervenuta in data 12.02.2025: doc. 3) ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la predetta notifica e quella del presente ricorso (come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza).
Le spese processuali sono poste a carico del Ministero intimato e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari. La liquidazione delle spese viene fatta avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva svolta nel presente giudizio (preceduta da decine di ricorsi per ottemperanza di analogo tenore trattati in ogni camera di consiglio degli ultimi mesi dagli stessi difensori), dell’esito della controversia (cessata materia del contendere), nonché dell’assimilabilità della causa in esame, quanto al regime tariffario, al processo di esecuzione (Cons. Stato, Sez. III, 25.03.2016, n. 1247).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso (ove versato) del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NL BE, Presidente
Marco OS, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco OS | NL BE |
IL SEGRETARIO