Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00847/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01846/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1846 del 2025, proposto da Abaco J S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Ottaviano e Stefano Giannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Miriam Dell’Ali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
all’ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, resa nell’ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. GO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso notificato via PEC al Comune intimato il giorno 11 settembre 2025, e depositato lo stesso giorno 11 settembre 2025, parte ricorrente chiede l’ottemperanza all’ordinanza in epigrafe;
- con memoria depositata il 18 novembre 2025, il Comune ha comunicato il proprio stato di dissesto, dichiarato con delibera del Consiglio comunale n. 1 del 30 gennaio 2025, ed ha chiesto di dichiarare il ricorso improcedibile ed il giudizio estinto ai sensi dell’art. 248, comma 2, TUEL;
- all’udienza camerale del 12 marzo 2026, la difesa di parte ricorrente ha aderito all’eccezione sollevata dal Comune resistente, chiedendo la compensazione delle spese;
Ritenuto che:
- debba essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 248, comma 2, TUEL, secondo cui: «Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese» ;
- le spese di lite, in ragione delle peculiarità del giudizio e della richiesta di parte ricorrente, possano essere compensate;
- sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorra mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) dichiara estinto il giudizio; b) compensa fra le parti le spese di lite; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
SE EG, Presidente
GO IN, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO IN | SE EG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.