TRIB
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/08/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2319/2024 promossa da:
, nata il [...] in [...], C.F. Parte_1 ; C.F._1
, nato il [...] in [...], C.F. , in Controparte_1 C.F._2 ltro genitore Controparte_2 C.F._3
[...
, in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore , nata il 25 Persona_1 gennaio 2014 in Brasile, C.F. C.F._4
, nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_2 C.F._5
, nata in data [...] in [...], C.F. ; Parte_3 C.F._6
, nata il [...] in [...], C.F. , in Parte_4 C.F._7 proprio e, congiuntamente all'altro genitore C.F. , in qualità di Controparte_3 C.F._8 genitore esercente la potestà sul minore nato il [...] in [...], Persona_2 C.F. , nonché, congiuntamente all'altro genitore , C.F._9 Persona_3 C.F. , in qualità di genitore esercente la potestà sul minore C.F._10 Parte_5
nato il [...] in [...], C.F. ,
[...] C.F._11
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giuste procure agli atti, dagli Avv.ti Gianluca De Micco Padula ed Alessandra Moraes de Alvarenga Rangel, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gianluca De Micco Padula in Roma alla Via Mario Fani n. 20
(attori)
contro
:
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_4 P.IVA_1
(convenuto contumace)
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , Parte_1 Controparte_1
, , , ,
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3
, e hanno adito Parte_4 Persona_2 Parte_5 l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle Controparte_4 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano , Controparte_1 nato a [...] in data [...] ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 14/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 30/07/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo , nato in [...] il Controparte_1
23/12/1940 e, precisamente, a Guglionesi (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- , coniugato con , alle figlie Controparte_1 Persona_4 Parte_1
(successivamente al matrimonio passata a chiamarsi
[...] Parte_1
), nata il [...], e , nata in data [...];
[...] Parte_3
- al figlio , nato il Parte_1 Controparte_1 16/10/1989, dalla relazione con;
Persona_5
- , successivamente coniugatasi con Parte_1 [...]
in data 28 gennaio 2000, alla figlia , nata il CP_5 Parte_2
15/01/2005;
- alla figlia , nata il [...], Controparte_1 Persona_1 dalla relazione con;
Controparte_2
- alla figlia , nata il [...], dalla Parte_3 Parte_4 relazione con;
Persona_6
- al figlio nato il [...], dalla Parte_4 Persona_2 relazione con Controparte_3
- al figlio nato il [...], dalla Parte_4 Parte_5 relazione con . Persona_3
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo . Controparte_1
Più nello specifico si osserva che mentre relativamente a Parte_1 ed la linea di discendenza è per via paterna, per i restanti attori la linea di Parte_3 discendenza è in parte per via paterna ed in parte per via materna. Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini. Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo si pone dunque, nel caso di specie, alla trasmissione della cittadinanza italiana per alcuno dei richiedenti, né per coloro i quali la linea di discendenza è tutta paterna, né tantomeno per coloro i quali la linea di discendenza è in parte paterna ed in parte materna, stante per questi ultimi l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che spiegano senza dubbio i loro effetti retroattivi sin dalla data del 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Di conseguenza, applicando i principi delle suddette sentenze della Corte Costituzionale e considerato che il passaggio per via femminile da è avvenuto Parte_1 successivamente all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, si può affermare che la predetta ha potuto comunque trasmettere la cittadinanza italiana al figlio (nato il Controparte_1
16/10/1989) e quest'ultimo, a sua volta, alla figlia . Persona_1
Gli ulteriori passaggi nella linea di trasmissione della cittadinanza per via femminile da
[...]
alla figlia (nata il [...]), da Parte_1 Parte_2
alla figlia (nata il [...]) e da quest'ultima Parte_3 Parte_4 ai figli (nato il [...]) e (nato il Persona_2 Parte_5 20/12/2019), sono avvenuti dopo il 1992 (e dunque dopo che la legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui alcun dubbio può porsi in merito alla trasmissione della cittadinanza anche in relazione a tali ultimi passaggi.
La domanda deve invece essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Ebbene, nel caso di specie i richiedenti hanno dato atto dell'impossibilità, di fatto, di presentare la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo in Brasile: dalle schermate in atti, relative al portale “Prenotami”, si evince infatti che nel mese di dicembre 2024 risultava già esaurito il numero di posti disponibili, stante l'elevata richiesta.
Essi hanno poi dato contezza delle lunghe liste di attesa per la convocazione, depositando documentazione estratta dal sito web del di San Paolo dalla quale si evince che, nel mese Parte_6 di settembre 2024, erano stati convocati coloro i quali avevano presentato la richiesta nell'anno 2021. L'esistenza di tali lunghissime liste di attesa è peraltro un fatto notorio, valutabile ex art. 115, co. 2 c.p.c.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ebbene, ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai suddetti attori, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
, , , Parte_1 Controparte_1 Persona_1 Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] e con conseguente obbligo del e, Persona_2 Parte_5 Controparte_4 per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 14.08.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2319/2024 promossa da:
, nata il [...] in [...], C.F. Parte_1 ; C.F._1
, nato il [...] in [...], C.F. , in Controparte_1 C.F._2 ltro genitore Controparte_2 C.F._3
[...
, in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore , nata il 25 Persona_1 gennaio 2014 in Brasile, C.F. C.F._4
, nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_2 C.F._5
, nata in data [...] in [...], C.F. ; Parte_3 C.F._6
, nata il [...] in [...], C.F. , in Parte_4 C.F._7 proprio e, congiuntamente all'altro genitore C.F. , in qualità di Controparte_3 C.F._8 genitore esercente la potestà sul minore nato il [...] in [...], Persona_2 C.F. , nonché, congiuntamente all'altro genitore , C.F._9 Persona_3 C.F. , in qualità di genitore esercente la potestà sul minore C.F._10 Parte_5
nato il [...] in [...], C.F. ,
[...] C.F._11
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giuste procure agli atti, dagli Avv.ti Gianluca De Micco Padula ed Alessandra Moraes de Alvarenga Rangel, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gianluca De Micco Padula in Roma alla Via Mario Fani n. 20
(attori)
contro
:
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_4 P.IVA_1
(convenuto contumace)
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , Parte_1 Controparte_1
, , , ,
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3
, e hanno adito Parte_4 Persona_2 Parte_5 l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle Controparte_4 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano , Controparte_1 nato a [...] in data [...] ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 14/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 30/07/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo , nato in [...] il Controparte_1
23/12/1940 e, precisamente, a Guglionesi (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- , coniugato con , alle figlie Controparte_1 Persona_4 Parte_1
(successivamente al matrimonio passata a chiamarsi
[...] Parte_1
), nata il [...], e , nata in data [...];
[...] Parte_3
- al figlio , nato il Parte_1 Controparte_1 16/10/1989, dalla relazione con;
Persona_5
- , successivamente coniugatasi con Parte_1 [...]
in data 28 gennaio 2000, alla figlia , nata il CP_5 Parte_2
15/01/2005;
- alla figlia , nata il [...], Controparte_1 Persona_1 dalla relazione con;
Controparte_2
- alla figlia , nata il [...], dalla Parte_3 Parte_4 relazione con;
Persona_6
- al figlio nato il [...], dalla Parte_4 Persona_2 relazione con Controparte_3
- al figlio nato il [...], dalla Parte_4 Parte_5 relazione con . Persona_3
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo . Controparte_1
Più nello specifico si osserva che mentre relativamente a Parte_1 ed la linea di discendenza è per via paterna, per i restanti attori la linea di Parte_3 discendenza è in parte per via paterna ed in parte per via materna. Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini. Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo si pone dunque, nel caso di specie, alla trasmissione della cittadinanza italiana per alcuno dei richiedenti, né per coloro i quali la linea di discendenza è tutta paterna, né tantomeno per coloro i quali la linea di discendenza è in parte paterna ed in parte materna, stante per questi ultimi l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che spiegano senza dubbio i loro effetti retroattivi sin dalla data del 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Di conseguenza, applicando i principi delle suddette sentenze della Corte Costituzionale e considerato che il passaggio per via femminile da è avvenuto Parte_1 successivamente all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, si può affermare che la predetta ha potuto comunque trasmettere la cittadinanza italiana al figlio (nato il Controparte_1
16/10/1989) e quest'ultimo, a sua volta, alla figlia . Persona_1
Gli ulteriori passaggi nella linea di trasmissione della cittadinanza per via femminile da
[...]
alla figlia (nata il [...]), da Parte_1 Parte_2
alla figlia (nata il [...]) e da quest'ultima Parte_3 Parte_4 ai figli (nato il [...]) e (nato il Persona_2 Parte_5 20/12/2019), sono avvenuti dopo il 1992 (e dunque dopo che la legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui alcun dubbio può porsi in merito alla trasmissione della cittadinanza anche in relazione a tali ultimi passaggi.
La domanda deve invece essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Ebbene, nel caso di specie i richiedenti hanno dato atto dell'impossibilità, di fatto, di presentare la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo in Brasile: dalle schermate in atti, relative al portale “Prenotami”, si evince infatti che nel mese di dicembre 2024 risultava già esaurito il numero di posti disponibili, stante l'elevata richiesta.
Essi hanno poi dato contezza delle lunghe liste di attesa per la convocazione, depositando documentazione estratta dal sito web del di San Paolo dalla quale si evince che, nel mese Parte_6 di settembre 2024, erano stati convocati coloro i quali avevano presentato la richiesta nell'anno 2021. L'esistenza di tali lunghissime liste di attesa è peraltro un fatto notorio, valutabile ex art. 115, co. 2 c.p.c.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ebbene, ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai suddetti attori, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
, , , Parte_1 Controparte_1 Persona_1 Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] e con conseguente obbligo del e, Persona_2 Parte_5 Controparte_4 per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 14.08.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani