TAR Napoli, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 1997
TAR
Decreto cautelare 19 gennaio 2023
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TAR
Sentenza 24 marzo 2026

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  • Rigettato
    Carenze motivazionali e istruttorie, travisamento dei fatti e mancanza di attualità del quadro indiziario

    Il Collegio ritiene che il quadro indiziario sia idoneo a legittimare la valutazione di concretezza, attualità e non occasionalità del pericolo infiltrativo. La giurisprudenza consolidata afferma che l'interdittiva antimafia non richiede necessariamente accertamenti penali definitivi, ma può basarsi su elementi sintomatici e indiziari. L'analisi dei dati deve essere condotta nella loro globalità e logica sistematica. I legami familiari e imprenditoriali, le operazioni commerciali e l'avvicendamento nelle cariche sociali sono stati ritenuti significativi. Gli sviluppi processuali penali riguardanti un soggetto collegato non inficiano la valutazione amministrativa, data la diversa natura e finalità dei due piani di valutazione. Il mero decorso del tempo non implica la perdita del requisito di attualità del tentativo di infiltrazione.

  • Rigettato
    Omessa valutazione dell’occasionalità dell’ipotizzato rischio di permeabilità criminale

    La consistenza e l'ampiezza del quadro indiziario sorreggono la prognosi di un'infiltrazione non occasionale, ma stabile e continuativa, incompatibile con l'applicazione di misure collaborative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 1997
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1997
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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