Decreto cautelare 19 gennaio 2023
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01997/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Orlando Renato Cipriano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- dell'informazione antimafia ex art. 91 D.Lgs. n. 159/2011 prot. -OMISSIS- emessa dalla Prefettura di Caserta, trasmessa in pari data alla ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. GE NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento, l’informazione antimafia prot. -OMISSIS- emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Caserta, deducendone l’illegittimità per carenze motivazionali e istruttorie, travisamento dei fatti e mancanza di attualità del quadro indiziario (motivi sub I e II), nonché per omessa valutazione dell’occasionalità dell’ipotizzato rischio di permeabilità criminale (motivo sub III).
2. – La società attinta farebbe parte, secondo quanto esternato nel compendio motivazionale posto alla base del provvedimento impugnato, di un “ reticolo interconnesso di imprese ” del gruppo -OMISSIS-, come emergerebbe, tra l’altro, dall’avvicendamento dei germani -OMISSIS- nella conduzione delle cariche sociali delle società che lo compongono (oltre alla società ricorrente -OMISSIS-), in primis nella -OMISSIS-, attinta da interdittiva antimafia.
2.1. – L’istruttoria sottesa al provvedimento ha disvelato, in particolare, collegamenti e cointeressenze tra l’amministratore unico e socio al 33,33% della società ricorrente, -OMISSIS-, pure amministratore unico e socio di maggioranza della -OMISSIS- nonché amministratore unico e socio unico della -OMISSIS- e – in sostituzione del fratello, raggiunto in data -OMISSIS- da misura cautelare – anche della -OMISSIS-, e quest’ultimo, il germano -OMISSIS- (socio della società ricorrente con il 33,33%), soggetto gravemente controindicato a fini antimafia, indagato nei procedimenti penali R.G.N.R. n. 37876/2016 e n. -OMISSIS- presso il Tribunale di Napoli, rispettivamente per i reati di associazione di stampo mafioso e di violenza e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, aggravati dal metodo mafioso, raggiunto, in data -OMISSIS-, da misura cautelare nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. -OMISSIS- sul presupposto che il clan -OMISSIS- partecipasse per suo tramite alle attività della -OMISSIS- e, in data -OMISSIS-, attinto da una nuova ordinanza cautelare, nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. -OMISSIS-, in ragione delle sue relazioni con il clan -OMISSIS-.
2.2. – I collegamenti e la fitta rete di relazioni tra le società ricostruita in esito all’attività di indagine emerge dalle relazioni contrattuali e dagli atti di affitto di azienda intercorsi tra le medesime (la -OMISSIS-, con atto -OMISSIS-, affittava il ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività di supermercato corrente in -OMISSIS- mentre, con atto del -OMISSIS-, affittava il ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività di supermercato corrente in -OMISSIS- alla -OMISSIS- e con atto del -OMISSIS- cedeva il ramo d’azienda costituito dal complesso dei beni organizzati per l’esercizio di supermercato sito in -OMISSIS- alla -OMISSIS-, dalle attività fiscali (la -OMISSIS-, nel corso dell’ultimo biennio, ha emesso fatturazioni nei confronti delle tre società anzidette e ha ricevuto fatturazioni dalla -OMISSIS-e dalla -OMISSIS-) e da rapporti lavorativi (negli anni -OMISSIS- ha percepito redditi da lavoro dipendente dalla -OMISSIS-).
2.3. – Di qui la ritenuta configurabilità, da parte dell’autorità prefettizia, delle situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e 91, comma 6 del d.lgs. 159/2011, ergo la sussistenza del pericolo concreto e attuale di infiltrazione mafiosa a carico della società riconducibile a rapporti continuativi, stabili e non occasionali in ragione dell’influenza di -OMISSIS- – ritenuto il reale dominus delle imprese riconducibili al gruppo familiare – e dell’intensità del rapporto con-OMISSIS-, amministratore della società ricorrente, comprovato da una serie di convergenti elementi indiziari, quali la ‘ tempistica ’ del suo subentro al -OMISSIS- nelle cariche societarie da questi ricoperte (avvenuto immediatamente dopo l’adozione, da parte del Tribunale di Napoli, di misure cautelari nei confronti di quest’ultimo), le descritte operazioni commerciali, le cointeressenze economiche, la coincidenza della sede legale della ricorrente con la sede legale di -OMISSIS-
3. – Di contro, ad avviso della società, a prescindere dal vincolo parentale, non sarebbero stati esplicitati, nella motivazione del provvedimento, i presunti atti di gestione o di ingerenza che possano far intravedere il pericolo di infiltrazione mafiosa e, comunque, tanto il Tribunale del Riesame che la Suprema Corte hanno dichiarato insussistente l’ipotesi di associazione mafiosa a carico di -OMISSIS- per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, annullando l’ordinanza cautelare -OMISSIS-, peraltro riguardante vicende remote (non -OMISSIS-), slegate anche cronologicamente da quanto poi contestato, siccome riferibili ad altre società che nulla avrebbero a che fare con la -OMISSIS-, costituita solo-OMISSIS-.
3.1. – Nemmeno potrebbero assumere significativa rilevanza indiziaria – deduce ancora la società ricorrente – gli affitti dei rami d’azienda effettuati dalla -OMISSIS- dell’attività di supermercato corrente in -OMISSIS-), nonché la cessione del ramo d’azienda per l’esercizio del supermercato sito in -OMISSIS- alla -OMISSIS-, da considerare “ atti neutri ”, di natura prettamente commerciale, che non possono essere il sintomo di contaminazioni mafiose, analogamente alle fatturazioni tra le società, le quali pure sono operazioni commerciali del tutto lecite. Le situazioni sintomatiche da cui far discendere il pericolo di infiltrazioni mafiose sarebbero, pertanto, da ritenersi del tutto insussistenti atteso che né la società ricorrente, né l’amministratore unico hanno alcun rapporto con ambienti malavitosi, come peraltro si evince dallo stesso provvedimento impugnato, nel quale non è evidenziata per tali soggetti alcuna contaminazione mafiosa.
3.2. – A tutto concedere, in via subordinata, conclude la società ricorrente, “ la Prefettura avrebbe dovuto tener conto della previsione di cui agli artt. 92 bis e 94 bis del codice antimafia, che demanda al Prefetto di prescrivere all’impresa l’osservanza di determinate misure (art. 94-bis cit., co. 1 e 2), trattandosi tutt’al più di agevolazioni occasionali ” (ricorso, p. 17).
4. – La Prefettura di Caserta, costituitasi in giudizio, ha svolto ampie controdeduzioni a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato, concludendo per l’infondatezza del ricorso, del quale ha conseguentemente chiesto la reiezione.
5. – All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
6. – Il ricorso è insuscettibile di accoglimento.
7. – L’interdittiva gravata resiste, ad avviso del Collegio, alle censure mosse dalla società ricorrente, dovendo ritenersi che il compendio indiziario che ne funge da sostrato motivazionale è, in sé, idoneo a legittimare, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, la valutazione di concretezza, attualità e non occasionalità del pericolo infiltrativo e la conseguente azione di interdizione giuridica posta in essere dalla Prefettura.
7.1. – I rilievi critici articolati di parte ricorrente, che investono l’impianto motivazionale dell’interdittiva – e che, senza disconoscerne la sussistenza, si appuntano su singoli elementi indiziari contestandone la significatività sul piano antimafia – non si rivelano idonei, secondo l’opinamento del Collegio, a incrinare la solidità del complessivo ragionamento induttivo trasfuso nel provvedimento impugnato.
7.2. – Va richiamato, sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza che, premessa l’ampia discrezionalità di cui è espressione l’interdittiva antimafia, afferma che la misura interdittiva, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa sussistere il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata ( ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 28/05/2024, n. 4707).
7.3. – L’informativa interdittiva antimafia non richiede, quindi, la prova né di fatti di reato, né dell'effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa, né del reale condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi ( cfr ., per tutti, Cons. Stato, Sez. III, 17.12.2015, n. 808; Id., 15.9.2014, n. 4693) e, per altro verso, l’analisi dei dati in sé e della loro rilevanza deve essere condotta considerandoli nella loro globalità e in una logica sistematica ( cfr ., per tutti, Cons. Stato, Sez. VI, 6 agosto 2013, n. 4119), dal momento che l’eventuale carenza o l’insufficienza d’un dato, se non in sé erroneo, non inficia la valutazione complessiva, ben potendo esser compensato dalla presenza di altri che, nel loro insieme, siano precisi e concordanti nel concludere per la serietà del pericolo d’infiltrazione.
8. – Le ragioni su cui si fonda l’interdittiva impugnata valorizzano, in chiave ostativa, il rapporto familiare e il legame tra il sig. -OMISSIS- ed il -OMISSIS-, ritenuto contiguo al clan -OMISSIS-, unitamente all’intreccio di rapporti imprenditoriali dei -OMISSIS-, intessuti in un contesto di condivisa illegalità con gli ambienti della camorra, tali da far presumere un assoggettamento della società alle finalità illecite del sodalizio.
8.1. – La conclusione risulta ragionevolmente suffragata, ad avviso del Collegio, dall’attendibilità degli elementi fattuali rivelatori del pericolo infiltrativo, i quali nel loro complesso danno conto che il rapporto tra i -OMISSIS- non si esaurisce, come sostiene l’odierna ricorrente, su un piano esclusivamente familiare, attese le sopra evidenziate cointeressenze economiche tra gli stessi e le operazioni contrattuali tra le società del gruppo – che, seppure lecite su un piano formale, ben possono assumere valenza segnaletica e indiziaria – e l’avvicendamento nelle cariche sociali tra i fratelli.
9. – Il giudizio prognostico articolato dalla Prefettura non può dirsi inficiato, in particolare, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, dagli sviluppi delle vicende processuali riguardanti -OMISSIS-, segnatamente dalla revoca della misura cautelare per assenza di colpevolezza (v. supra, § 3.).
9.1. – L’Amministrazione, infatti, ha analiticamente motivato le risultanze processuali e investigative che hanno portato all’emanazione del provvedimento.
9.2. – Nell’informazione interdittiva la Prefettura ha compiutamente valutato e valorizzato gli elementi emersi dalle richiamate vicende processuali, evidenziando come gli stessi appaiano fortemente sintomatici di un concreto e attuale pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi della società ricorrente.
9.3. – Gli elementi desunti dal predetto quadro istruttorio, indipendentemente dalla loro valenza sotto il mero profilo penalistico (con riferimento al quale, come detto, va segnalata l’ordinanza del Tribunale di Napoli, sez. Riesame, depositata-OMISSIS-, statuente la mancanza di gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo ascritto a -OMISSIS- ma con sostanziale conferma – rileva la Prefettura – dei dati di fatto inerenti relazioni, comunanze di interessi e vicinanze registrate tra i -OMISSIS- e il -OMISSIS-), appaiono, infatti, rivelatori di ripetuti rapporti del -OMISSIS- con soggetti notoriamente facenti parte della criminalità organizzata, sintomatici di agevolazioni, disponibilità ed effettive cointeressenze.
9.4. – I due piani di valutazione delle condotte – quello processuale penalistico e quello amministrativo – divergono sensibilmente e non sono, come noto, affatto sovrapponibili.
9.4.1. – Va tenuta in considerazione, infatti, la logica di anticipazione della soglia di difesa sociale tipica dell'informativa antimafia, la quale, per la sua natura cautelare e preventiva, non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione cautelativa e rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indizianti, al di là dell'individuazione di accertate responsabilità penali. Perché possa emettersi un legittimo provvedimento interdittivo è, infatti, sufficiente il “tentativo di infiltrazione” avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato; ed onde intercettare una simile fattispecie di "pericolo" occorre che gli elementi raccolti non vengano osservati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione scaturisca da una considerazione del complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri ( ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 23/05/2025, n. 4532; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 16/04/2025, n. 1250).
9.4.2. – Ne deriva che, non essendo prospettabile alcun automatismo, avendo la Prefettura criticamente vagliato il materiale processuale, la tesi secondo cui il ragionamento induttivo sarebbe sconfessato dagli sviluppi delle vicende penali riguardanti -OMISSIS- non può essere accolta.
9.5. – Nemmeno coglie nel segno la doglianza che si appunta sul presunto difetto del di attualità dell’impianto indiziario del provvedimento, perché i fatti posti a fondamento dello stesso sarebbero cronologicamente precedenti alla creazione della società attinta e, in ogni caso, assai risalenti sul piano temporale.
9.5.1. – Va rimarcato, sul punto, che “ non rileva, secondo la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (ex multis, sentenze n. 2 del 2020 e n. 3915 del 2021), la natura non recente della maggior parte dei collegamenti mafiosi ricostruiti nel provvedimento ” (Cons Stato, Sez. III, 23 dicembre 2024, n. 10340), nel senso che la storicità dell'elemento sintomatico non preclude la valutazione prognostica del pericolo di infiltrazione laddove non emergono rilevanti circostanze sopravvenute in grado di giustificare la rivalutazione dei presupposti della misura atteso che, come noto, “[I] l mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica la perdita del requisito dell'attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo ” (Cons. Stato, Sez. III, 27/11/2024, n. 9544); il momento in cui l'interdittiva è adottata non fotografa l'inizio della vicinanza della società agli ambienti della criminalità organizzata, “ i quali possono trovare la loro genesi anche in epoca antecedente ” (Cons. Stato, Sez. III, 14/02/2022, n.1065).
9.6. – Quanto, infine, alla contestazione avente ad oggetto l’omessa applicazione misure collaborative, la consistenza e l’ampiezza del quadro indiziario ragionevolmente sorregge la prognosi inferenziale di una infiltrazione dal carattere non occasionale, siccome ricavata da idonei e specifici elementi di fatto, qualificati e non episodici, dai quali appare verosimile inferire che l’ausilio illecito prestato dal -OMISSIS- alla criminalità organizzata, anche avvalendosi della possibilità di influenzare l’attività della società odierna ricorrente, assuma il carattere della sistematicità, atteggiandosi a contributo stabile e continuativo, evidentemente incompatibile con l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa invocate dalla ricorrente.
Di qui il rigetto della censura.
10. – Le osservazioni che precedono conducono alla reiezione ricorso.
10.1. – Va rimarcata, in conclusione, la complessiva tenuta logica-argomentativa del sillogismo inferenziale sviluppato dalla Prefettura, che appare esente da vizi logici di abnormità o da travisamenti fattuali e che, per costante giurisprudenza, giova ribadirlo, “ non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove ” (Cons. Stato, Sez. III, 16/06/2023, n. 5964).
11. – Le spese, attesa la delicatezza e la complessità della materia oggetto di controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE NE, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
GE NT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE NT | CE NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.