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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 21/01/2026, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 872/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
AMURA LO, AT
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13833/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I 16 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20250048113590053583616 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 825/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 20250048113590053583616, notificata il 22 aprile 2025 al contribuente Ricorrente_1, emessa dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese Municipia Spa – Advanced Systems Spa quale concessionario della riscossione per il Comune di Marano di Napoli, in relazione all'omesso o parziale versamento dell'IMU per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per un importo complessivo di 67.316,42 euro. Con il ricorso, Ricorrente_1 ha contestato esclusivamente la pretesa relativa all'annualità IMU 2018, pari a 15.287,33 euro, deducendo di non avere mai ricevuto l'avviso di accertamento IMU 2018, che l'amministrazione afferma di avere notificato il 28 dicembre 2023.
Secondo il contribuente, la mancata notifica dell'atto prodromico determina la nullità dell'atto successivo, poiché la riscossione deve fondarsi su una sequenza procedimentale regolare che consenta al destinatario l'esercizio del diritto di difesa. Richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia Tributaria e della
Cassazione, secondo cui la mancata notifica dell'atto presupposto rende invalido l'atto consequenziale anche se ritualmente notificato.
Chiede dunque l'annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria limitatamente al credito per IMU
2018, la dichiarazione di decadenza dell'ente impositore dal potere impositivo per intervenuta prescrizione e l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU 2018 n. 4103, che afferma di non avere mai ricevuto.
Con le controdeduzioni, il RTI Municipia–Advanced Systems contesta integralmente il ricorso.
Afferma che tutti gli avvisi di accertamento per le annualità interessate sono stati ritualmente notificati e produce gli avvisi di ricevimento relativi a IMU 2015 (notifica del 17 dicembre 2020), IMU 2016 (23 dicembre
2021), IMU 2017 (3 marzo 2023) e IMU 2018 (28 dicembre 2023).
Ritiene perciò infondata la contestazione sulla mancata notifica e sostiene che nessuna decadenza si sia verificata, poiché tutti gli atti sono stati notificati entro i termini quinquennali previsti dall'articolo 1, comma
161, della legge 296 del 2006.
Inoltre, richiama la giurisprudenza della Cassazione che conferma la prescrizione quinquennale per i tributi locali e afferma che nel caso di specie nessuna prescrizione si sarebbe maturata. Chiede pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Il Comune di Marano, nelle proprie controdeduzioni, solleva anzitutto difetto di legittimazione passiva, sostenendo che, una volta formatosi il ruolo e trasmesso al concessionario, gli atti della riscossione successiva – tra cui la comunicazione di ipoteca impugnata – rientrano nella competenza esclusiva del soggetto riscossore.
Afferma quindi che eventuali censure avverso le fasi della riscossione devono essere proposte esclusivamente nei confronti del concessionario.
Nel merito, ribadisce che gli avvisi di accertamento presupposti sono stati regolarmente emessi e notificati, indicando, come il RTI, gli avvisi del 2020, 2021, 2022 e 2023. Sostiene pertanto l'infondatezza della pretesa del ricorrente e chiede il rigetto del ricorso con estromissione del Comune dal giudizio.
Con la memoria integrativa il ricorrente lamenta la nullità della notifica in quanto effettuata a mani di famigliare
(la figlia) non convivente con il destinatario della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Conformemente all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, occorre far applicazione del principio secondo cui “in tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3,
14/12/2024, n. 32575, Rv. 673106 - 02).
Nel caso di specie, invece, parte ricorrente ha affidata alle sole certificazioni anagrafiche la prova della non convivenza della consegnataria (figlia del contribuente).
Da ciò deriva la validità della notifica dell'atto prodromico e, conseguentemente, l'infondatezza del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, SEZIONE N.09, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
· Rigetta il ricorso;
· Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti che si liquidano in favore di ciascuna parte in euro 1.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari) ed accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, il 20 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Marida Corso)
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
AMURA LO, AT
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13833/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I 16 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20250048113590053583616 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 825/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 20250048113590053583616, notificata il 22 aprile 2025 al contribuente Ricorrente_1, emessa dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese Municipia Spa – Advanced Systems Spa quale concessionario della riscossione per il Comune di Marano di Napoli, in relazione all'omesso o parziale versamento dell'IMU per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per un importo complessivo di 67.316,42 euro. Con il ricorso, Ricorrente_1 ha contestato esclusivamente la pretesa relativa all'annualità IMU 2018, pari a 15.287,33 euro, deducendo di non avere mai ricevuto l'avviso di accertamento IMU 2018, che l'amministrazione afferma di avere notificato il 28 dicembre 2023.
Secondo il contribuente, la mancata notifica dell'atto prodromico determina la nullità dell'atto successivo, poiché la riscossione deve fondarsi su una sequenza procedimentale regolare che consenta al destinatario l'esercizio del diritto di difesa. Richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia Tributaria e della
Cassazione, secondo cui la mancata notifica dell'atto presupposto rende invalido l'atto consequenziale anche se ritualmente notificato.
Chiede dunque l'annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria limitatamente al credito per IMU
2018, la dichiarazione di decadenza dell'ente impositore dal potere impositivo per intervenuta prescrizione e l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU 2018 n. 4103, che afferma di non avere mai ricevuto.
Con le controdeduzioni, il RTI Municipia–Advanced Systems contesta integralmente il ricorso.
Afferma che tutti gli avvisi di accertamento per le annualità interessate sono stati ritualmente notificati e produce gli avvisi di ricevimento relativi a IMU 2015 (notifica del 17 dicembre 2020), IMU 2016 (23 dicembre
2021), IMU 2017 (3 marzo 2023) e IMU 2018 (28 dicembre 2023).
Ritiene perciò infondata la contestazione sulla mancata notifica e sostiene che nessuna decadenza si sia verificata, poiché tutti gli atti sono stati notificati entro i termini quinquennali previsti dall'articolo 1, comma
161, della legge 296 del 2006.
Inoltre, richiama la giurisprudenza della Cassazione che conferma la prescrizione quinquennale per i tributi locali e afferma che nel caso di specie nessuna prescrizione si sarebbe maturata. Chiede pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Il Comune di Marano, nelle proprie controdeduzioni, solleva anzitutto difetto di legittimazione passiva, sostenendo che, una volta formatosi il ruolo e trasmesso al concessionario, gli atti della riscossione successiva – tra cui la comunicazione di ipoteca impugnata – rientrano nella competenza esclusiva del soggetto riscossore.
Afferma quindi che eventuali censure avverso le fasi della riscossione devono essere proposte esclusivamente nei confronti del concessionario.
Nel merito, ribadisce che gli avvisi di accertamento presupposti sono stati regolarmente emessi e notificati, indicando, come il RTI, gli avvisi del 2020, 2021, 2022 e 2023. Sostiene pertanto l'infondatezza della pretesa del ricorrente e chiede il rigetto del ricorso con estromissione del Comune dal giudizio.
Con la memoria integrativa il ricorrente lamenta la nullità della notifica in quanto effettuata a mani di famigliare
(la figlia) non convivente con il destinatario della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Conformemente all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, occorre far applicazione del principio secondo cui “in tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3,
14/12/2024, n. 32575, Rv. 673106 - 02).
Nel caso di specie, invece, parte ricorrente ha affidata alle sole certificazioni anagrafiche la prova della non convivenza della consegnataria (figlia del contribuente).
Da ciò deriva la validità della notifica dell'atto prodromico e, conseguentemente, l'infondatezza del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, SEZIONE N.09, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
· Rigetta il ricorso;
· Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti che si liquidano in favore di ciascuna parte in euro 1.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari) ed accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, il 20 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Marida Corso)
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
(dott. Marcello Amura)