Art. 4.
Per il periodo di un quinquennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed il Credito industriale sardo sono autorizzati a consentire alle piccole e medie industrie operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole prestiti di durata non inferiore ad un anno, per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.
Per il periodo di un quinquennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed il Credito industriale sardo sono autorizzati a consentire alle piccole e medie industrie operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole prestiti di durata non inferiore ad un anno, per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.