CASS
Sentenza 18 ottobre 2023
Sentenza 18 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di notificazioni, la disposizione di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o dimora, perché in tal caso la notifica deve essere effettuata - a pena di nullità assoluta e insanabile - in tale luogo, in modo da assicurare l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2023, n. 46788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46788 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ME IM AR, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 10/02/2023 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, La Corte di appello di Torino, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, riqualificava il fatto ascritto all'imputato come concorso in rapina aggravata (art. 628 cod. pen.), rideterminando in conseguenza la pena. Penale Sent. Sez. 6 Num. 46788 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 18/10/2023 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avvocato Mauro Anetrini, deducendo l'omessa notifica del decreto di citazione in appello dell'imputato e premettendo quanto segue. In data 19/12/2015, l'imputato dichiarava domicilio presso il suo indirizzo di residenza, in Trecate, via Matteotti, n. 7. Proseguito il giudizio nei suoi confronti, .il giorno 08/03/2023, la Corte di cassazione domandava al Comando della Stazione Carabinieri di tale città di comunicare l'esito delle ricerche dell'imputato e, in caso di ricerche positive, di notificare l'avviso di udienza all'imputato, mediante consegna di copia a mani. Il 10/03/2022, la Stazione di Castelletto sopra Ticino riferiva che l'imputato, contattato telefonicamente, diceva di risiedere non più a Trecate, bensì a Novara. L'imputato era quindi invitato a presentarsi il giorno seguente presso la stazione dei Carabinieri di Novara, dove gli era notificato a mani l'avviso di fissazione dell'udienza per il 14/04/2022 presso la Corte di cassazione. A seguito di tale udienza, la Corte riqualificava il fatto come concorso in rapina aggravata consumata e annullava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Torino per la rideternninazione del trattamento sanzionatorio. Il 24/11/2022, la Corte di appello di Torino notificava al difensore il decreto di nomina del difensore d'ufficio congiuntamente al decreto di citazione per il giudizio di appello per il 10/02/2023. Tale decreto era notificato all'imputato in Trecate via Matteotti, n. 7, dove l'imputato tuttavia non viveva più da diverso tempo (risultando, infatti, irreperibile). Il 17/01/2023, il decreto di citazione a giudizio era notificato all'avvocato d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Ciò precisato, sostiene la difesa di ME che tale atto sia invalido. Avendo l'imputato segnalato il cambio di residenza ai Carabinieri di Castelletto sopra Ticino, la Corte d'appello di Torino avrebbe dovuto, infatti, notificare il decreto di citazione a giudizio nel nuovo indirizzo, cioè a Novara, Strada privata Umberto Giordano, n. 15, e non nella precedente residenza di Trecate. Si aggiunge che, in sede di udienza del 10/02/2023, la difesa eccepiva l'errore, e che, tuttavia, la Corte rigettava la richiesta motivando come l'avviso di fissazione dell'odierna udienza fosse stato ritualmente notificato al difensore d'ufficio a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., essendo la notifica stata dapprima tentata presso il domicilio dichiarato e reputando priva di rilievo la nota della Cancelleria della Cassazione nella quale si riferiva che l'imputato era risultato reperibile presso indirizzo diverso da quello dichiarato, in quanto inidonea a 2 modificare gli effetti della dichiarazione di domicilio effettuata ai sensi dell'art. 161, cod. proc. pen. e sottoscritta dall'imputato. Il ricorrente ritiene tale avviso non condivisibile, posto che, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., l'imputato avrebbe potuto essere reperito presso la nuova residenza o altri luoghi frequentati dal medesimo, previe opportune ricerche delle Forze dell'ordine, come d'altronde era già stato in precedenza fatto dalla Cancelleria della Corte di cassazione (sono citate, sul punto, Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229540; Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv. 275425). 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Presenta conclusioni scritte anche il ricorrente, chiedendo l'accoglimento del ricorso. OSSERVATO IN DIRITTO 1. Il motivo è fondato. 1.1. La normativa vigente al momento del fatto richiedeva che il domicilio dichiarato, eletto e ogni loro mutamento fossero comunicati dall'imputato all'autorità che procede, «con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore» (art. 162 cod. proc. pen.), obbligando peraltro l'imputato «a comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto» (art. 161, comma 1, cod. proc. pen.). Di conseguenza, da un punto di vista formale, la notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello di rinvio, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., e cioè presso il difensore, è stata correttamente eseguita, dal momento che l'imputato non era stato rinvenuto presso il domicilio dallo stesso a suo tempo dichiarato ed avendo egli riferito soltanto oralmente ai Carabinieri - i quali lo avevano convocato presso la Caserma allo scopo di notificargli l'avviso di fissazione dell'udienza in Cassazione - che viveva oramai in altra città. 3 1.2. Ciò premesso, va altresì ricordato che, all'esito di un non sempre lineare processo di stratificazione giurisprudenziale, si è nel tempo delineato un sistema che, nel rispetto dei principi costituzionali anche sovranazionali, ha superato l'originario impianto fondato su rigide presunzioni legali di conoscenza, cercando di favorire, per quanto possibile e ferma la regolarità formale della notifica, la conoscenza effettiva del processo (il punto di arrivo di tale evoluzione - che trova conferma nella c.d. riforma Cartabia - può essere idealmente individuato in Sez. U., n. 23948, del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Così, con specifico riguardo al profilo che viene qui in rilievo, a fronte di un orientamento di legittimità fermo al rispetto del dettato legislativo anche per il caso in cui dagli atti risulti la nuova residenza dell'imputato (tra le altre, Ord. Sez. 7, n. 24515 del 23/01/2018, Pizzighello, Rv. 272824; Sez. 5, n. 51613 del 11/10/2017, Pescatore, Rv. 271627; Sez. 5, n. 42399 del 18/09/2009, Leonardi, Rv. 245819), secondo altra impostazione, alla quale questo Collegio intende aderire, la disciplina di cui all'art. 161 comma 4, cod. proc. trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto (Sez. 4, n. 41998 del 20/09/2016, De Novi, Rv. 268040. Nello stesso senso, Sez. 2, n. 45565 del 21/10/2009, Esposito, Rv. 245629; Sez. 2, n. 25671 del 19/05/2009, Sistro, Rv. 244167). 2. Nel caso di specie, la notifica del giudizio di appello di rinvio è stata effettuata presso il difensore d'ufficio dell'imputato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., essendo stato questi ritenuto irreperibile presso il domicilio a suo tempo dichiarato. Ciò è accaduto nonostante Honnorei, contattato dai Carabinieri seppur in occasione dell'avviso di udienza in Cassazione per la celebrazione del giudizio c.d. rescindente, avesse, in tale occasione, avesse dichiarato di vivere in un'altra città e comunicato il nuovo indirizzo. Di conseguenza, la notifica del decreto che disponeva il giudizio di appello di rinvio risulta affetta da nullità assoluta ed insanabile, e come tale deducibile la prima volta anche in Cassazione (ex multis, Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lannarina, Rv. 275425, la quale ha precisato come, nel caso in cui l'imputato sia assistito d'ufficio, non possa neppure presumersi che abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, come invece affermato nel diverso caso in cui la notifica sia stata effettuata presso il difensore di fiducia). 4 3. Per tale ragione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Così deciso il 18/10/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, La Corte di appello di Torino, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, riqualificava il fatto ascritto all'imputato come concorso in rapina aggravata (art. 628 cod. pen.), rideterminando in conseguenza la pena. Penale Sent. Sez. 6 Num. 46788 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 18/10/2023 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avvocato Mauro Anetrini, deducendo l'omessa notifica del decreto di citazione in appello dell'imputato e premettendo quanto segue. In data 19/12/2015, l'imputato dichiarava domicilio presso il suo indirizzo di residenza, in Trecate, via Matteotti, n. 7. Proseguito il giudizio nei suoi confronti, .il giorno 08/03/2023, la Corte di cassazione domandava al Comando della Stazione Carabinieri di tale città di comunicare l'esito delle ricerche dell'imputato e, in caso di ricerche positive, di notificare l'avviso di udienza all'imputato, mediante consegna di copia a mani. Il 10/03/2022, la Stazione di Castelletto sopra Ticino riferiva che l'imputato, contattato telefonicamente, diceva di risiedere non più a Trecate, bensì a Novara. L'imputato era quindi invitato a presentarsi il giorno seguente presso la stazione dei Carabinieri di Novara, dove gli era notificato a mani l'avviso di fissazione dell'udienza per il 14/04/2022 presso la Corte di cassazione. A seguito di tale udienza, la Corte riqualificava il fatto come concorso in rapina aggravata consumata e annullava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Torino per la rideternninazione del trattamento sanzionatorio. Il 24/11/2022, la Corte di appello di Torino notificava al difensore il decreto di nomina del difensore d'ufficio congiuntamente al decreto di citazione per il giudizio di appello per il 10/02/2023. Tale decreto era notificato all'imputato in Trecate via Matteotti, n. 7, dove l'imputato tuttavia non viveva più da diverso tempo (risultando, infatti, irreperibile). Il 17/01/2023, il decreto di citazione a giudizio era notificato all'avvocato d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Ciò precisato, sostiene la difesa di ME che tale atto sia invalido. Avendo l'imputato segnalato il cambio di residenza ai Carabinieri di Castelletto sopra Ticino, la Corte d'appello di Torino avrebbe dovuto, infatti, notificare il decreto di citazione a giudizio nel nuovo indirizzo, cioè a Novara, Strada privata Umberto Giordano, n. 15, e non nella precedente residenza di Trecate. Si aggiunge che, in sede di udienza del 10/02/2023, la difesa eccepiva l'errore, e che, tuttavia, la Corte rigettava la richiesta motivando come l'avviso di fissazione dell'odierna udienza fosse stato ritualmente notificato al difensore d'ufficio a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., essendo la notifica stata dapprima tentata presso il domicilio dichiarato e reputando priva di rilievo la nota della Cancelleria della Cassazione nella quale si riferiva che l'imputato era risultato reperibile presso indirizzo diverso da quello dichiarato, in quanto inidonea a 2 modificare gli effetti della dichiarazione di domicilio effettuata ai sensi dell'art. 161, cod. proc. pen. e sottoscritta dall'imputato. Il ricorrente ritiene tale avviso non condivisibile, posto che, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., l'imputato avrebbe potuto essere reperito presso la nuova residenza o altri luoghi frequentati dal medesimo, previe opportune ricerche delle Forze dell'ordine, come d'altronde era già stato in precedenza fatto dalla Cancelleria della Corte di cassazione (sono citate, sul punto, Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229540; Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv. 275425). 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Presenta conclusioni scritte anche il ricorrente, chiedendo l'accoglimento del ricorso. OSSERVATO IN DIRITTO 1. Il motivo è fondato. 1.1. La normativa vigente al momento del fatto richiedeva che il domicilio dichiarato, eletto e ogni loro mutamento fossero comunicati dall'imputato all'autorità che procede, «con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore» (art. 162 cod. proc. pen.), obbligando peraltro l'imputato «a comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto» (art. 161, comma 1, cod. proc. pen.). Di conseguenza, da un punto di vista formale, la notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello di rinvio, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., e cioè presso il difensore, è stata correttamente eseguita, dal momento che l'imputato non era stato rinvenuto presso il domicilio dallo stesso a suo tempo dichiarato ed avendo egli riferito soltanto oralmente ai Carabinieri - i quali lo avevano convocato presso la Caserma allo scopo di notificargli l'avviso di fissazione dell'udienza in Cassazione - che viveva oramai in altra città. 3 1.2. Ciò premesso, va altresì ricordato che, all'esito di un non sempre lineare processo di stratificazione giurisprudenziale, si è nel tempo delineato un sistema che, nel rispetto dei principi costituzionali anche sovranazionali, ha superato l'originario impianto fondato su rigide presunzioni legali di conoscenza, cercando di favorire, per quanto possibile e ferma la regolarità formale della notifica, la conoscenza effettiva del processo (il punto di arrivo di tale evoluzione - che trova conferma nella c.d. riforma Cartabia - può essere idealmente individuato in Sez. U., n. 23948, del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Così, con specifico riguardo al profilo che viene qui in rilievo, a fronte di un orientamento di legittimità fermo al rispetto del dettato legislativo anche per il caso in cui dagli atti risulti la nuova residenza dell'imputato (tra le altre, Ord. Sez. 7, n. 24515 del 23/01/2018, Pizzighello, Rv. 272824; Sez. 5, n. 51613 del 11/10/2017, Pescatore, Rv. 271627; Sez. 5, n. 42399 del 18/09/2009, Leonardi, Rv. 245819), secondo altra impostazione, alla quale questo Collegio intende aderire, la disciplina di cui all'art. 161 comma 4, cod. proc. trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto (Sez. 4, n. 41998 del 20/09/2016, De Novi, Rv. 268040. Nello stesso senso, Sez. 2, n. 45565 del 21/10/2009, Esposito, Rv. 245629; Sez. 2, n. 25671 del 19/05/2009, Sistro, Rv. 244167). 2. Nel caso di specie, la notifica del giudizio di appello di rinvio è stata effettuata presso il difensore d'ufficio dell'imputato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., essendo stato questi ritenuto irreperibile presso il domicilio a suo tempo dichiarato. Ciò è accaduto nonostante Honnorei, contattato dai Carabinieri seppur in occasione dell'avviso di udienza in Cassazione per la celebrazione del giudizio c.d. rescindente, avesse, in tale occasione, avesse dichiarato di vivere in un'altra città e comunicato il nuovo indirizzo. Di conseguenza, la notifica del decreto che disponeva il giudizio di appello di rinvio risulta affetta da nullità assoluta ed insanabile, e come tale deducibile la prima volta anche in Cassazione (ex multis, Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lannarina, Rv. 275425, la quale ha precisato come, nel caso in cui l'imputato sia assistito d'ufficio, non possa neppure presumersi che abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, come invece affermato nel diverso caso in cui la notifica sia stata effettuata presso il difensore di fiducia). 4 3. Per tale ragione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Così deciso il 18/10/2023